REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 25 febbraio 2009, n. 49

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 40 del 17-10-2009

Legge regionale n. 2/2000, art. 5, commi 51, 52 e 53. Regolamento per la concessione dei contributi straordinari pluriennali per il completamento del programma di opere strutturali e di adeguamento degli impianti agli standard previsti dalle norme di sicurezza di cui all’art. 5, comma 51, della legge regionale n. 2/2000.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 10 dell’11 marzo 2009)
IL PRESIDENTE
Vista la legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 recante
«Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale
della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia (legge finanziaria
2000)», ed in particolare l’art. 5, commi 51, 52 e 53;
Richiamato il comma 51 dell’art. 5 della legge regionale n.
2/2000, il quale, come da ultima integrazione, dispone che
l’amministrazione regionale e’ autorizzata a concedere al «Collegio
Don Bosco» e all’istituto «Vendramini» di Pordenone, quali sedi di
servizi scolastici e di formazione professionale del polo
pordenonese, nonche’ all’istituto salesiano Bearzi, all’istituto
Bertoni, all’istituto Renati e all’istituto Tomadini di Udine,
nonche’ all’istituto Nostra Signora dell’Orto di Udine, e al Collegio
Don Bosco di Tolmezzo, un contributo straordinario pluriennale da
destinare al completamento del programma di opere strutturali e di
adeguamento degli impianti agli standard previsti dalle norme di
sicurezza;
Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 titolata «Testo
unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso», il cui art. 30 prevede che i criteri e le
modalita’ ai quali l’amministrazione regionale deve attenersi per la
concessione di incentivi sono predeterminati con regolamento, qualora
non siano gia’ previsti dalla legge;
Considerato che i commi 51, 52 e 53 del richiamato art. 5 della
menzionata legge regionale n. 2/2000 nulla prevedono relativamente ai
criteri e alle modalita’ ai quali l’amministrazione regionale deve
attenersi per la concessione degli incentivi in parola;
Richiamato l’art. 7, comma 29 della legge regionale 12 settembre
2001, n. 23 (assestamento del bilancio 2001 e del bilancio
pluriennale 2001-2003 ai sensi dell’art. 18 della legge regionale 16
aprile 1999, n. 7.), il quale stabilisce che i contributi pluriennali
autorizzati, ai sensi dell’art. 5, comma 51, della legge regionale n.
2/2000, possono essere concessi anche a sollievo degli oneri di
ammortamento dei mutui contratti per l’esecuzione delle opere ivi
previste;
Visto il testo regolamentare allegato, predisposto dal servizio
disciplina tecnica edilizia e strutture a supporto residenza della
direzione centrale ambiente e lavori pubblici, diramato ai sensi
della circolare n. 4/2001;
Considerato che, in sede di diramazione, sono emerse alcune
considerazioni sull’individuazione del programma di riferimento e
sulla sua definizione;
Tenuto conto di tali considerazioni;
Visto il testo aggiornato e ritenuto di approvarlo;
Visto l’art. 42 dello statuto di autonomia regionale;
Visto l’art. 14 della legge regionale 15 giugno 2007, n. 17;
Vista la deliberazione della giunta regionale 30 dicembre 2008,
n. 2948 con la quale e’ stato approvato il «Regolamento per la
concessione dei contributi straordinari pluriennali per il
completamento del programma di opere strutturali e di adeguamento
degli impianti agli standard previsti dalle norme di sicurezza di cui
all’art. 5, comma 51, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2
(legge finanziaria 2000)», nel testo allegato al provvedimento di cui
costituisce parte integrante e sostanziale;
Decreta:
1. E’ emanato il «Regolamento per la concessione dei contributi
straordinari pluriennali per il completamento del programma di opere
strutturali e di adeguamento degli impianti agli standard previsti
dalle norme di sicurezza di cui all’art. 5, comma 51, della legge
regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (legge finanziaria 2000)», nel testo
allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte
integrante e sostanziale.
2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo
osservare come regolamento della Regione.
3. Il presente decreto verra’ pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione.
TONDO

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2009-10-17&task=dettaglio&numgu=40&redaz=009R0337&tmstp=1256718752733

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