Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Vasto chiedeva al Giudice di pace della stessa Città l’archiviazione del procedimento contro A.A., indagata per il delitto di percosse in danno di G.G., perchè nessun testimone aveva confermato quanto riferito dal G. nella denuncia – querela.
Il Giudice di pace di Vasto, con provvedimento del 17 novembre 2009, pur ritenendo che per il delitto di percosse non apparivano necessarie ulteriori indagini, rilevava che dalla querela in atti emergeva che a carico della A. era possibile ravvisare anche il reato di cui all’art. 646 c.p.; disponeva, pertanto, la restituzione degli atti al Pubblico Ministero perchè compisse le indagini utili, ovviamente con riferimento a tale ultimo reato.
Con nota del 10 marzo 2010 indirizzata al Giudice il Pubblico Ministero precisava che il reato di cui all’art. 646 c.p. era di competenza del Tribunale, che esistevano altri procedimenti penali tra le parti per gli stessi fatti, che sul punto non erano possibili indagini, che, comunque, il delitto di appropriazione indebita non era ravvisabile perchè vi era un difetto della querela.
Con provvedimento del 18 marzo 2010 il Giudice di pace disponeva l’archiviazione degli atti relativi al procedimento penale per il delitto di percosse a carico di A.A..
Con il ricorso per Cassazione la parte lesa G.G. deduceva la violazione del contraddittorio perchè non era stato avvisato del deposito della richiesta di archiviazione del Pubblico Ministero, nonostante ne avesse fatto richiesta nella denuncia – querela e nonostante fosse stata depositata opposizione a seguito di precedente richiesta di archiviazione del 14 luglio (rectius giugno) 2009. Il ricorrente, inoltre, rilevava che gli atti avrebbero dovuto essere trasmessi al tribunale di Vasto competente per il delitto di cui all’art. 646 c.p..
Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, pur ritenendo i motivi di ricorso manifestamente infondati ed ai limiti della ammissibilità, chiedeva il rigetto del ricorso.
Con memoria difensiva depositata in data 12 novembre 2010 A. A.R. denunciava: 1) la tardività del ricorso per non avere il domiciliatario mai comunicato il mutamento di indirizzo, 2) la inammissibilità del ricorso perchè: a) non autosufficiente, b) non applicabili le disposizioni dell’art. 127 c.p.p. alla fattispecie in esame, essendo invece applicabile il D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 17, c) la competenza a proporre impugnazione del v.p.o., d) la non necessità di trasferire il procedimento a Vasto, e) la non impugnabilità del provvedimento del GIP sulla competenza.
I motivi posti a sostegno del ricorso proposto da G.G. sono infondati, ed anzi sono ai limiti della ammissibilità.
La questione, che si è apparentemente ingarbugliata, appare, invece, assai semplice.
Il Pubblico Ministero il 14 giugno 2009 ha chiesto l’archiviazione e tale richiesta è stata correttamente comunicata alla parte lesa, che ne aveva fatto richiesta.
La parte lesa ha esercitato i suoi diritti presentando opposizione e chiedendo genericamente nuove indagini.
Ai sensi del D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 17, applicabile nel caso di specie, il contraddittorio che si instaura in casi siffatti è puramente cartolare, nel senso che il giudice nell’adottare la decisione deve tenere conto delle osservazioni della parte lesa.
Il Giudice ha emesso un provvedimento interlocutorio nel senso che, pur avendo dato atto che non erano necessarie nuove indagini per il delitto di percosse, ha ritenuto di non provvedere immediatamente sulla richiesta di archiviazione avendo ravvisato nei fatti anche il delitto di cui all’art. 646 c.p..
Il Pubblico Ministero ha risposto chiarendo che il reato di cui all’art. 646 c.p., era di competenza del Tribunale e che la richiesta di archiviazione concerneva soltanto il delitto di percosse.
A questo punto il Giudice ha disposto l’archiviazione non essendo tenuto a comunicare una nuova richiesta del Pubblico Ministero, che in effetti non vi era stata, in ordine al delitto di percosse.
Non vi è stata alcuna lesione del contraddittorio perchè la parte lesa è stata regolarmente avvertita della richiesta di archiviazione ed ha anche presentato opposizione.
Il discorso potrebbe terminare con tale considerazione perchè l’unico motivo di ricorso del G. concerne la violazione del contraddittorio per mancata comunicazione della richiesta di archiviazione, cosa palesemente inesatta.
In ogni caso, se è vero che il giudice nel suo provvedimento non ha dato atto della opposizione, è pure vero che la stessa era inammissibile perchè richiedeva genericamente nuove indagini.
Tra l’altro è del tutto pacifico che il giudice ha esaminato con scrupolo tutti gli atti, come dimostra anche l’incongruo riferimento al delitto di cui all’art. 646 c.p..
Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato.
Il tenore della decisione rende superfluo l’esame analitico di tutti gli argomenti proposti dall’indagata – alcuni di essi, peraltro, appaiono infondati – a sostegno della tesi della inammissibilità del ricorso.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare le spese del procedimento.
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