Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 14-01-2011) 04-02-2011, n. 4398 Ricorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

A.G. ricorre, a mezzo del suo difensore, contro la sentenza 12 giugno 2008 della Corte di appello di Napoli, la quale, in parziale riforma della sentenza 14 febbraio 2007 del Tribunale di Avellino, riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti ha ridotto la pena ad anni 2 e mesi 8 di reclusione ed Euro 8 mila di multa per il reato D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 73, comma 4 e art. 80, comma 1, lett. a).

La responsabilità dell’ A. è stata ritenuta dai giudici di merito sulla scorta delle dichiarazioni di P.S., D.M.F. e R.M., nonchè delle conformi risultanze processuali.
Motivi della decisione

Con un primo motivo di impugnazione viene dedotta inosservanza ed erronea applicazione della legge,con riferimento all’art. 350 c.p.p., comma 7, artt. 500, 513 e 64 c.p.p. e L. n. 63 del 2005, art. 26.

In sostanza si lamenta che la decisione di condanna sia stata basata sulle dichiarazioni rese da R.M. alla Polizia giudiziaria in violazione dell’art. 191 c.p.p., trattandosi di prove illegittimamente acquisite in sede di indagini preliminari, senza gli avvisi prescritti dall’art. 64, comma 3, lett. a) e b), nonchè in violazione dell’art. 500 c.p.p., commi 4 e 5.

Il motivo, per quanto attiene alla violazione dell’art. 500 c.p.p., e come evidenziato dallo stesso Procuratore generale, manca di specificità e non tiene conto della concreta diffusa e corretta motivazione della Corte di appello.

Per ciò che concerne la prospettata violazione dell’art. 64 c.p.p. essa palesemente non sussiste in quanto il P.M. esercitò l’azione penale con richiesta di rinvio a giudizio prima dell’entrata in vigore della L. n. 63 del 2001.

Con un secondo motivo si lamenta vizio di motivazione sulla affermazione di responsabilità che non ha per nulla considerato la possibilità di una diversa e più favorevole lettura dei fatti, in relazione alla provata realtà di un pacifico uso di gruppo in assenza di indicazioni circa cessioni diverse.

Il motivo è inammissibile.

Le critiche che lo sostanziano sono infatti finalizzate ad ottenere una non consentita rivalutazione degli esiti probatori, nei termini quali pesati ed analiticamente argomentati dai giudici di merito, e si risolvono nella sostanziale ed inaccettabile richiesta di rivisitazione degli elementi di fatto, posti a base della ragionevole decisione della Corte distrettuale, la quale, proprio perchè logicamente sostenuta e adeguatamente correlata ai dati probatori, non può essere censurata sotto il profilo della possibile prospettazione di una diversa e, per il ricorrente, più favorevole valutazione delle emergenze processuali (cfr. in termini: Cass. Penale sez. 2, 15077/2007, Toffolo).

Con un terzo motivo si prospetta difetto logico di motivazione in ordine al negato riconoscimento della attenuante del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5.

Anche questa doglianza è palesemente infondata.

La corte distrettuale ha escluso l’attenuante avuto riguardo alle modalità dello spaccio connotato da attività continuativa, supportata da un’organizzazione collaudata e rafforzata dall’impiego, nelle cessioni, di persone legate da sperimentata amicizia con il R. e l’ A..

Trattasi di giustificazione più che idonea ad escludere la levità offensiva richiesta dalla norma invocata e non censurabile in sede di legittimità, attesa la sua logicità e correttezza.

Il ricorso pertanto, nella palese verificata coerenza logico- giuridica ed adeguatezza della motivazione, quale proposta nella decisione impugnata, va dichiarato inammissibile.

All’inammissibilità del ricorso stesso consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare in Euro 1000,00 (mille).
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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