Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Con la sentenza indicata in epigrafe il G.I.P. del Tribunale di Verbania dichiarava ai sensi dell’art. 425 c.p.p., n.l.p. nei confronti di P.G. e Pa.Ma. in ordine al reato di falsa testimonianza loro rispettivamente ascritto ex art. 372 c.p..
Si contestava ai predetti di avere deponendo come testimoni davanti al Giudice di Pace di Domodossola nel procedimento n. 104/05 R.G. affermato il falso, dichiarando contrariamente al vero il primo che il giorno (OMISSIS) dalle ore 13,30 e alle ore 21 I. A. era stata sua ospite in località Muraccio di Domodossola, il secondo di essere stato a Milano con R.M. e R. S. il giorno (OMISSIS), allo scopo di fornire un alibi ai predetti.
A sostegno della decisione assunta il G.I.P. osservava che la deposizione del Pa. trovava parziale riscontro in quella del teste B.E., mentre le deposizioni contrarie provenivano da Mi.Sa. e M.S., rispettivamente coniuge e fratello della controparte denunciante, così come la deposizione della P., diversamente dalle contrarie dichiarazioni dei testi predetti, erano precise e circostanziate, concludendo che in definitiva, avuto riguardo all’elevato grado di litigiosità tra le parti e alla inconciliabilità tra quanto riferito dai numerosi testi escussi, mancassero i necessari elementi oggettivi utilizzabili al fine di stabilire di dicesse la verità e chi mentisse.
Contro tale decisione insorge la parte civile M.F., che nell’unico motivo a sostegno della richiesta di annullamento denuncia in una lunga e articolata memoria, che qui si sintetizza, la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione sia sotto il profilo della valutazione della prova, censurando il giudice di merito che non aveva indicato quali fossero gli elementi contraddittori acquisiti alle indagini preliminari, confondendo gli elementi di accusa acquisiti dal P.M. con le risultanze del giudizio, nel quale i testi avevano deposto il falso, sia sotto il profilo del malgoverno delle norme, che presidiano la valutazione stessa della prova, ed in particolare quelle attinenti alla utilizzabilità dei mezzi di prova, stigmatizzando l’operato del G.I.P. che aveva utilizzato ai fini della decisione le stesse dichiarazioni degli imputati, nonchè le verbalizzazioni di dichiarazioni, rese da altre persone in diverso procedimento, senza andare alla ricerca della verità e alla verifica degli elementi costitutivi del reato contestato, rifugiandosi in un asserito "elevato livello di litigiosità tra le parti" inconferente ai fini di una adeguata e congrua motivazione in ordine alla ritenuta insussistenza del reato ascritto agli imputati.
Il ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza della censura, avendo il G.I.P. dato conto con puntuale e adeguato apparato argomentativi, di cui prima si è fatto cenno, delle ragioni del giudizio negativo sulla sussistenza di significative probabilità di successo dell’ipotesi accusatoria nel giudizio dibattimentale, enunciando gli elementi e le circostanze di fatto convergenti e rilevanti a tal fine, sicchè la motivazione non appare sindacabile in sede di controllo di legittimità della sentenza impugnata, anche tenendo conto che la ricorrente si limita sostanzialmente a sollecitare un non consentito riesame del merito attraverso la rilettura del materiale probatorio.
Segue alla declaratoria di inammissibilità la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della cassa delle ammende della somma, ritenuta di giustizia ex art. 616 c.p.p., di Euro 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
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