Cass. civ. Sez. III, Sent., 09-03-2011, n. 5528 Precetto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza n. 1037, depositata il 7 dicembre 2005, il Tribunale di Viterbo ha dichiarato inammissibile l’opposizione agli atti esecutivi, ed ha respinto l’opposizione all’esecuzione, proposte dalla s.p.a. Centro Laterizi Nazionale (CLN), con atto notificato il 5.10.2004, avverso il pignoramento immobiliare notificatole il 27.7.2004 dalla s.r.l. I.B.L. sulla base di un atto di precetto notificato il 27 aprile 2004.

L’atto di precetto menzionava come titolo esecutivo il decreto ingiuntivo n. 14625, emesso dal Tribunale di Roma il 27.11.1999, notificato alla debitrice il 21 gennaio 2000 e divenuto esecutivo, recante condanna della CLN a pagare Euro 1.142.849,36 alla s.r.l.

Alberto Bologna.

Assumeva l’opponente di avere avuto notizia che il titolo esecutivo menzionato nel precetto era andato smarrito ed era stato sostituito da un duplicato, rilasciato dalla Cancelleria, previa autorizzazione del Tribunale, in data 20 maggio 2004, cioè in data successiva a quella della notificazione del precetto.

La IBL ha agito in via esecutiva quale cessionaria del credito.

La CLN propone un motivo di ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., avverso il capo della sentenza che ha dichiarato inammissibile l’opposizione agli atti esecutivi, mentre ha proposto appello quanto al rigetto dell’opposizione all’esecuzione.

Resiste IBL con controricorso e con ricorso incidentale condizionato.

Entrambe le parti hanno depositato memoria.
Motivi della decisione

1. – Deve essere preliminarmente disposta la riunione dei due ricorsi ( art. 335 cod. proc. civ.).

2. – La sentenza impugnata ha ritenuto inammissibile l’opposizione agli atti esecutivi sul rilievo che essa, benchè proposta a seguito del pignoramento, denuncia vizi dell’atto di precetto (erronea menzione del titolo esecutivo e della data di notifica dello stesso);

che i vizi denunciati comportano la nullità, non l’inesistenza, dell’atto di precetto, e che pertanto avrebbero dovuto essere fatti valere nel termine di cinque giorni dalla notifica del precetto, ai sensi del testo allora m vigore dell’art. 617 cod. proc. civ..

2.- Con l’unico motivo la ricorrente denuncia violazione di norme di diritto (non meglio specificate) sul rilievo che essa ha avuto notizia dei vizi del precetto solo in data, successiva alla notificazione del precetto, allorchè ha appreso (nel corso di altra controversia) che il decreto ingiuntivo n. 14625/99, menzionato come titolo esecutivo, era stato smarrito e sostituito da un duplicato, rilasciato dalla Cancelleria, previa autorizzazione del Tribunale, il 20 maggio 2004.

Assume che alla data della notificazione dell’atto di precetto su cui si fonda il pignoramento il nuovo decreto ingiuntivo non era stato ancora emesso e che ciò comporta la nullità assoluta, dell’atto di precetto, notificato sulla base di un titolo esecutivo non ancora esistente e mai notificato in precedenza, e che il termine per l’opposizione deve farsi decorrere dalla data dell’atto di pignoramento, rispetto alla quale l’opposizione è tempestiva.

3.- Il ricorso è inammissibile, poichè non investe la ratio decidendi della sentenza impugnata, ma deduce altre argomentazioni che poco hanno a che fare con la decisione, senza neppure indicare le norme di legge che dovrebbero ritenersi violate.

Il Tribunale di Viterbo ha ritenuto l’opposizione inammissibile perchè tardiva, se riferita all’atto di precetto del quale si denunciano i vizi.

Su questo punte il ricorrente si è limitato ad affermare apoditticamente che il termine di cinque giorni non sarebbe applicabile nei suoi confronti, perchè egli è venuto a conoscenza del vizio dell’atto di precetto solo in data successiva.

Non ha però specificato in base a quale principio i vizi dell’atto di precetto potrebbero essere fatti valere con opposizione agli atti esecutivi nei confronti del pignoramento; in base a quale principio la mancata conoscenza di un vizio formale dell’atto di precetto sarebbe da ritenere rilevante; in quale data egli avrebbe appreso la notizia ed in quale data dovrebbe ritenersi scaduto il termine per proporre opposizione, ove esso dovesse farsi decorrere dalla data dell’acquisita conoscenza.

Il ricorso risulta pertanto generico e non autosufficiente, oltre che non congruente con le ragioni della decisione.

4.- E’ appena il caso di soggiungere che lo stesso ricorrente dichiara che il decreto ingiuntivo emesso il 20 maggio 2004 e posto a base dell’atto di pignoramento opposto, non è un nuovo e diverso provvedimento, rispetto a quello già- notificato nel 1999, ma è un mero duplicato di esso, formato a seguite dello smarrimento del titolo originale.

Il pignoramento, pertanto, non è stato eseguito sulla base di un nuovo e diverso titolo esecutivo, ma sullo base dello stesso titolo esecutivo già notificato in precedenza, pur se incorporato in diverso documento.

Se è pur vero che ciò avrebbe dovuto essere specificato nell’atto di precetto, trattasi comunque di mera irregolarità, che correttamente il Tribunale ha ritenuto dovesse essere denunciata tramite opposizione agli atti esecutivi, da proporre nel termine di cinque giorni dalla notificazione dell’atto.

5.- Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

6.- Il ricorso incidentale condizionato risulta assorbito.

7.- Le spese del presente giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.

La Corte di cassazione riunisce i ricorsi. Dichiara inammissibile il ricorso principale e assorbito il ricorso incidentale. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate complessivamente in Euro 8.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi e Euro 8.000,00 per onorari; oltre al rimborso delle spese generali ed agli accessori previdenziali e fiscali di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *