Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
Con ricorso al T.A.R. per la Puglia, Sezione staccata di Lecce, i ricorrenti, già volontari in ferma prolungata poi transitati in servizio permanente effettivo quali sottufficiali dell’Aeronautica, oggi in quiescenza avevano formulato al Ministero domanda di iscrizione al fondo di previdenza e credito dell’I.N.P.D.A.P., con decorrenza dalla data di inizio del servizio per ferma volontaria e fino al passaggio in s.p.e., nonché istanza di restituzione delle somme versate per il riscatto del servizio ante ruolo.
Con la sentenza gravata il T.A.R. adito, muovendo dalla qualificazione del servizio in ferma volontaria quale rapporto di pubblico impiego e dal contenuto prescrittivo degli artt. 1, comma terzo, e 2 del d.P.R., sulle categorie dei dipendenti aventi titolo all’iscrizione del fondo di previdenza già gestito dall’E.N.P.A.S., accoglieva in parte il ricorso limitatamente alla richiesta declaratoria dell’obbligo del Ministero ad iscrivere, ora per allora, i ricorrenti per il corrispondente periodo al fondo ex ENPAS, oggi INPDAP.
Avverso detta decisione ha proposto appello il Ministero della Difesa che ha contrastato le conclusioni del T.A.R. con richiamo:
1. all’eccezione preliminare di inammissibilità per genericità del ricorso di primo grado e della richiesta di rimborso delle somme versate, con interessi e rivalutazione;
2. in via subordinata, all’infondatezza nel merito del ricorso di primo grado in relazione: — alle specifiche disposizioni che regolano lo stato giuridico del personale militare e che escludono la costituzione di un formale rapporto d’impiego; — al disposto di cui all’ art. 1, comma terzo, del d.P.R. n. 1032/1973 che prevede l’iscrizione al fondo di previdenza del solo "personale in servizio permanente o continuativo", posizione di "status" che nel caso di ferma volontaria si realizza solo con il conseguimento del grado di sergente maggiore.
I controinteressati non si sono costituiti in giudizio.
Chiamata all’udienza pubblica dell’11 gennaio 2011 la causa è stata ritenuta in decisione.
Motivi della decisione
L’appello è fondato nel merito.
Il T.A.R., muovendo dalla qualificazione come "continuativo" del servizio prestato in posizione di ferma o rafferma volontaria e valorizzando le connotazioni di rapporto di pubblico impiego ad esso peculiari, ha ritenuto la sussistenza delle condizioni per accedere, ai sensi dell’ art. 1, comma terzo, della legge n. 1032/1973, alle prestazioni previdenziali previste dalla legge predetta con iscrizione al fondo all’uopo istituito.
Al riguardo la Sezione, che si è da ultimo orientata in senso contrario alle conclusioni cui è pervenuto il T.A.R. con la sentenza impugnata, non ravvisa nuove ragioni per doversi discostare da tale orientamento (cfr. da ultimo Sez. VI, 17 settembre 2009, n. 5545) per cui:
– con l’ art. 1, d.P.R. n. 1032/1973, nell’individuare i pubblici dipendenti aventi diritto all’indennità di buonuscita, non si intende fare riferimento a qualunque rapporto di servizio, ma solo al servizio permanente effettivo (s.p.e.), che costituisce rapporto di pubblico impiego a tempo indeterminato;
– nel linguaggio tipico dell’ordinamento militare, la locuzione "servizio continuativo" indica il medesimo rapporto giuridico a tempo indeterminato concernente i gradi più bassi del personale appartenente alle forme di polizia ad ordinamento militare (Arma dei Carabinieri e Corpo della Guardia di Finanza); tanto emerge dal tenore letterale, delle seguenti disposizioni: artt. 1 e 2, della legge n. 53 del 1989; 68, l. n. 212 del 1983; 1 e 2, l. n. 833 del 1961; 4, l.n. 1168 del 1961;
– il periodo di servizio in ferma prolungata, o ferma breve, o rafferma (istituti del passato, oggi sostituiti dalla ferma volontaria annuale o quadriennale, ex artt. 5, 6 e 12, l. n. 226 del 2004), costituisce rapporto di servizio a tempo determinato.
Nel caso di specie non è in discussione la connotazione di pubblico impiego peculiare ai servizi resi dagli odierni appellati, tuttavia si tratta di rapporto di pubblico impiego a tempo determinato che il legislatore, nella sua discrezionalità, non ha ritenuto automaticamente computabile al fine dell’indennità di buonuscita; tanto si evince già dal dato testuale dell’ art. 1, d.P.R. n. 1032/1973 sopra riportato (cfr. anche Consiglio Stato, sez. IV, 29 maggio 2009, n. 3361).
Tale previsione trova espressa e più chiara conferma nell’art. 5, d.lgs. n. 165/1997, i cui commi 4, 5 e 6, così dispongono:
"4. Il servizio militare comunque prestato, anche anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, è ricongiungibile ai fini del trattamento previdenziale.
5. Per il personale in ferma di leva prolungata o breve l’amministrazione provvede al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali previsti dalla normativa vigente.
6. I periodi preruolo per servizio militare comunque prestato, nonché quelli utili ai fini previdenziali, anche antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono riscattabili ai fini dell’indennità di fine servizio".
Nelle norme sopra riportate si fa distinzione tra contribuzione a fini previdenziali e contributi al fine dell’indennità di buonuscita, proprio avendo riguardo alla ferma prolungata e breve, rilevante nel caso di specie.
Mentre, infatti, ai sensi del comma quinto del citato art. 5, ai fini previdenziali la contribuzione grava sull’amministrazione, invece ai fini dell’indennità di buonuscita tali periodi sono qualificati "riscattabili", ossia l’interessato può ottenerne a domanda il computo con onere a suo carico di contribuzione volontaria.
La riscattabilità è, infatti, riferita dal comma sesto dell’art. 5 ai servizi preruolo e a quelli utili a fini previdenziali, sicché, sia che si voglia ricondurre la ferma prolungata, quella breve, la rafferma, al servizio preruolo, sia che si voglia ricondurre tali ferme ai servizi utili a fini previdenziali ai sensi del precedente comma quinto, comunque ai fini dell’indennità di buonuscita si tratta di periodi riscattabili, cioè soggetti a contribuzione volontaria a carico del dipendente, e non a carico dell’Amministrazione.
Il legislatore, nella sua discrezionalità, ha quindi considerato tali periodi utili a fini pensionistici con contribuzione a carico dell’Amministrazione e riscattabili a fini dell’indennità di buonuscita, con contribuzione volontaria a carico degli interessati.
È al meccanismo legale che si desume dall’ art. 1, d.P.R. n. 1032/1973 e dall’art. 5, d.lgs. n. 165/1997 nel caso di specie l’INPDAP e il Ministero della Difesa si sono correttamente attenuti, posto che i periodi di servizio militare volontario anteriori al passaggio in s.p.e. sono stati assoggettati a riscatto ai fini del computo nell’indennità di buonuscita.
Per le considerazioni che precedono l’appello va accolto e, in riforma della sentenza impugnata, va respinto il ricorso di primo grado.
In presenza di non univoci indirizzi della giurisprudenza nella materia in esame, spese ed onorari possono essere compensati fra le parti per i due gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando:
– 1. accoglie l’appello in epigrafe e, per l’effetto, respinge il ricorso di primo grado.
– 2. Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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