Regolamento (CE) n.1152/09 della Commissione,del 27/11/09,che stabilisce condizioni particolari per l’importazione di determinati prodotti alimentari da alcuni paesi terzi a causa del rischio di contaminazione da aflatossine e che abroga la decisione

2006/504/CE

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

L 313/40 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 28.11.2009

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’AutoritÃ
europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel
campo della sicurezza alimentare ( 1 ), in particolare l’articolo 53,
paragrafo 1, lettera b), punto ii),
considerando quanto segue:
(1) La decisione 2006/504/CE della Commissione, del
12 luglio 2006, che stabilisce condizioni particolari per
l’importazione di determinati prodotti alimentari da alcuni
paesi terzi a causa del rischio di contaminazione da
aflatossine di tali prodotti ( 2 ) è stata più volte e profondamente
modificata. Alcune norme devono essere ancora
una volta sostanzialmente modificate per tener specificamente
conto della situazione della contaminazione da
aflatossine di determinati prodotti disciplinati da detta
decisione. Occorre altresì che le disposizioni siano direttamente
applicabili e obbligatorie in tutti i loro elementi;
di conseguenza è opportuno sostituire la decisione
2006/504/CE con il presente regolamento.
(2) Il regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione,
del 19 dicembre 2006, che definisce i tenori massimi
di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari ( 3 ), stabilisce
i tenori massimi autorizzati di aflatossine nei prodotti
alimentari per tutelare la salute pubblica. In determinati
prodotti alimentari provenienti da alcuni paesi è possibile
osservare frequenti superamenti di questi tenori massimi
di aflatossine. Questo tipo di contaminazione costituisce
una grave minaccia per la salute pubblica nella ComunitÃ
e occorre pertanto adottare condizioni particolari a livello
comunitario.
(3) Ai fini della tutela della salute pubblica è importante che
nel campo di applicazione del presente regolamento rientrino
anche i prodotti alimentari composti che contengano
in quantità significativa i prodotti alimentari contemplati
da questo stesso regolamento. Per agevolare l’applicazione
dei controlli ai prodotti alimentari trasformati
e composti mantenendo nel contempo un’efficacia elevata
dei controlli, è opportuno innalzare la soglia di
controllo per i prodotti composti. Per lo stesso motivo
va innalzato da 5 kg a 20 kg il limite per l’esclusione
delle partite dal campo di applicazione del regolamento.
Le autorità competenti possono effettuare controlli casuali
per verificare la presenza di aflatossine nei prodotti
alimentari composti che contengano i prodotti alimentari
contemplati dal presente regolamento in misura inferiore
al 20 %. Le soglie citate dovranno essere riviste se, in
relazione ai prodotti alimentari composti che contengano
i prodotti alimentari oggetto del presente regolamento in
misura inferiore al 20 %, i dati dei controlli dovessero
evidenziare, in diversi casi, la non conformità alla legislazione
comunitaria relativa ai tenori massimi di aflatossine.
(4) La nomenclatura combinata (NC) è cambiata per quanto
concerne determinate categorie di prodotti alimentari disciplinate
dal presente regolamento. È opportuno modificare
di conseguenza i codici NC nel presente regolamento.
(5) L’esperienza ha dimostrato che per le partite non conformi
di noci del Brasile non sgusciate non sono più
necessarie ulteriori condizioni, giacché tali partite possono
essere trattate in base alle disposizioni generali applicabili
alle partite non conformi; di conseguenza è opportuno
abrogare tali ulteriori condizioni. Per quanto
concerne le importazioni di prodotti alimentari dagli Stati
Uniti d’America, è opportuno abrogare, in quanto non
più necessarie, le disposizioni transitorie relative ai laboratori
non riconosciuti dal dipartimento dell’Agricoltura
statunitense (USDA) per l’analisi delle aflatossine.
(6) Il regolamento (CE) n. 669/2009 della Commissione, del
24 luglio 2009, recante modalità di applicazione del
regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo
e del Consiglio relativo al livello accresciuto di controlli
ufficiali sulle importazioni di alcuni mangimi e alimenti
di origine non animale e che modifica la decisione
2006/504/CE della Commissione ( 4 ) prevede l’impiego
di un documento comune di entrata per notificare preventivamente
l’arrivo delle partite e fornire informazioni
sui controlli ufficiali effettuati. È opportuno stabilire l’utilizzo
di questo documento e formulare note esplicative
specifiche per la sua compilazione in applicazione del
presente regolamento.

(7) L’attuale frequenza dei controlli dovrà essere rivista in
base al numero e alla natura delle notifiche nel sistema
di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi, ai volumi
degli scambi, all’esito delle ispezioni dell’Ufficio alimentare
e veterinario e ai risultati dei controlli.
(8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi
al parere del comitato permanente per la catena alimentare
e la salute degli animali,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Campo di applicazione
1. Il presente regolamento si applica alle importazioni dei
seguenti prodotti alimentari e dei prodotti trasformati e composti
che li contengono:
a) i seguenti prodotti alimentari originari del Brasile o da esso
provenienti:
i) noci del Brasile con guscio di cui al codice NC
0801 21 00;
ii) miscugli di frutta secche o di frutta a guscio di cui al
codice NC 0813 50 e contenenti noci del Brasile in guscio;
b) i seguenti prodotti alimentari originari della Cina o da essa
provenienti:
i) arachidi di cui al codice NC 1202 10 90 o 1202 20 00;
ii) arachidi di cui al codice NC 2008 11 91 (in imballaggi
immediati di contenuto netto superiore a 1 kg) o
2008 11 98 (in imballaggi immediati di contenuto netto
uguale o inferiore a 1 kg);
iii) arachidi tostate di cui al codice NC 2008 11 91 (in imballaggi
immediati di contenuto netto superiore a 1 kg) o
2008 11 96 (in imballaggi immediati di contenuto netto
uguale o inferiore a 1 kg);
c) i seguenti prodotti alimentari originari dell’Egitto o da esso
provenienti:
i) arachidi di cui al codice NC 1202 10 90 o 1202 20 00;
ii) arachidi di cui al codice NC 2008 11 91 (in imballaggi
immediati di contenuto netto superiore a 1 kg) o
2008 11 98 (in imballaggi immediati di contenuto netto
uguale o inferiore ad 1 kg);
iii) arachidi tostate di cui al codice NC 2008 11 91 (in imballaggi
immediati di contenuto netto superiore a 1 kg) o
2008 11 96 (in imballaggi immediati di contenuto netto
uguale o inferiore a 1 kg);
d) i seguenti prodotti alimentari originari dell’Iran o da esso
provenienti:
i) pistacchi di cui al codice NC 0802 50 00;
ii) pistacchi tostati di cui ai codici NC 2008 19 13 (in imballaggi
immediati di contenuto netto superiore a 1 kg) e
2008 19 93 (in imballaggi immediati di contenuto netto
uguale o inferiore a 1 kg);
e) i seguenti prodotti alimentari originari della Turchia o da
essa provenienti:
i) fichi secchi di cui al codice NC 0804 20 90;
ii) nocciole (Corylus spp.) con guscio o sgusciate di cui al
codice NC 0802 21 00 o 0802 22 00;
iii) pistacchi di cui al codice NC 0802 50 00;
iv) miscugli di frutta secche o di frutta a guscio di cui al
codice NC 0813 50 e contenenti fichi, nocciole o pistacchi;
v) pasta di fichi, pasta di pistacchi e pasta di nocciole di
cui ai codici NC 1106 30 90, 2007 10 o 2007 99;
vi) nocciole, fichi e pistacchi, preparati o conservati, compresi
i miscugli di cui al codice NC 2008 19.
vii) farine, semolini e polveri di nocciole, fichi e pistacchi di
cui al codice NC 1106 30 90;
viii) nocciole tagliate in pezzi o a fette e spezzate di cui ai
codici NC 0802 22 00 e 2008 19;
28.11.2009 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 313/41
f) i seguenti prodotti alimentari originari degli Stati Uniti
d’America o da essi provenienti, rientranti nel piano di campionamento
volontario per la ricerca delle aflatossine (Voluntary
Aflatoxin Sampling Plan) posto in essere dall’Almond
Board of California nel maggio 2006:
i) mandorle con guscio o sgusciate di cui al codice NC
0802 11 o 0802 12;
ii) mandorle tostate di cui ai codici NC 2008 19 13 (in
imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 1
kg) e 2008 19 93 (in imballaggi immediati di contenuto
netto uguale o inferiore a 1 kg);
iii) miscugli di frutta secche o di frutta a guscio di cui al
codice NC 0813 50 e contenenti mandorle;
g) i seguenti prodotti alimentari importati dagli Stati Uniti
d’America, non rientranti nel piano di campionamento volontario
per la ricerca delle aflatossine:
i) mandorle con guscio o sgusciate di cui al codice NC
0802 11 o 0802 12;
ii) mandorle tostate di cui ai codici NC 2008 19 13 (in
imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 1
kg) e 2008 19 93 (in imballaggi immediati di contenuto
netto uguale o inferiore a 1 kg);
iii) miscugli di frutta secche o di frutta a guscio di cui al
codice NC 0813 50 e contenenti mandorle.
2. Il paragrafo 1 non si applica alle partite di prodotti alimentari
il cui peso lordo non superi i 20 kg, né ai prodotti
alimentari trasformati o composti contenenti i prodotti alimentari
di cui al paragrafo 1, lettere da b) a g), in percentuale
inferiore al 20 %.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di
cui agli articoli 2 e 3 del regolamento (CE) n. 178/2002 e
all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento
europeo e del Consiglio ( 1 ).
Si applicano inoltre le seguenti definizioni:
a) per «punto designato per l’importazione» si intende qualsiasi
punto designato dall’autorità competente, attraverso il quale
è consentito importare nella Comunità i prodotti alimentari
di cui all’articolo 1;
b) per «primo punto di ingresso» si intende il punto del primo
ingresso fisico di una partita nella Comunità.
Articolo 3
importazione nella ComunitÃ
Le partite dei prodotti alimentari di cui all’articolo 1 (di seguito
denominate «i prodotti alimentari») possono essere importate
nella Comunità solo nel rispetto delle procedure stabilite dal
presente regolamento.
Articolo 4
Certificato sanitario e risultati del campionamento e delle
analisi
1. I prodotti alimentari presentati all’importazione nella ComunitÃ
sono accompagnati dai risultati del campionamento e
delle analisi, nonché da un certificato sanitario conforme al
modello di cui all’allegato I, compilato, firmato e verificato da
un rappresentante autorizzato:
a) del Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
(MAPA), per i prodotti alimentari provenienti dal Brasile;
b) dell’Amministrazione statale per l’ispezione delle importazioni/
esportazioni e per la quarantena della Repubblica popolare
cinese, per i prodotti alimentari provenienti dalla
Cina;
c) del ministero egiziano dell’Agricoltura, per i prodotti alimentari
provenienti dall’Egitto;
d) del ministero iraniano della Sanità, per i prodotti alimentari
provenienti dall’Iran;
e) della direzione generale per la tutela e il controllo del ministero
dell’Agricoltura e degli affari rurali della Repubblica di
Turchia, per i prodotti alimentari provenienti dalla Turchia;
f) del dipartimento dell’Agricoltura degli Stati Uniti (USDA),
per i prodotti alimentari provenienti dagli Stati Uniti d’America.
L 313/42 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 28.11.2009
( 1 ) GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1.
2. I certificati sanitari sono redatti in una lingua ufficiale del
paese esportatore e in una lingua ufficiale dello Stato membro
importatore.
Le autorità competenti interessate possono decidere il ricorso a
una qualsiasi altra lingua che i funzionari preposti alla certificazione
o i funzionari che effettuano i controlli ufficiali siano in
grado di comprendere.
3. Il certificato sanitario di cui al paragrafo 1 è valido per
l’importazione di prodotti alimentari nella Comunità unicamente
entro quattro mesi dalla data del suo rilascio.
4. Il campionamento e le analisi di cui al paragrafo 1 devono
essere effettuati conformemente al regolamento (CE) n.
401/2006 della Commissione ( 1 ), o secondo metodi equivalenti.
5. Ogni partita dei prodotti alimentari è contrassegnata da un
codice corrispondente a quello riportato sui risultati del campionamento
e delle analisi, nonché sul certificato sanitario di cui
al paragrafo 1. Ciascun singolo sacchetto (o altro tipo di confezione)
della partita è contrassegnato da tale codice.
6. In deroga ai paragrafi da 1 a 5, le partite dei prodotti
alimentari di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera g), possono
essere importate nella Comunità senza essere accompagnate dai
risultati del campionamento e delle analisi e dal certificato sanitario.
Articolo 5
Notifica preventiva delle partite
Gli operatori del settore alimentare o i loro rappresentanti notificano
preventivamente la data e l’ora previste dell’arrivo fisico
della partita presso il primo punto di ingresso nonché la natura
della partita.
A tal fine essi compilano la parte I del documento comune di
entrata (DCE) di cui all’articolo 3, lettera a), del regolamento
(CE) n. 669/2009 e lo trasmettono all’autorità competente del
primo punto di ingresso almeno un giorno lavorativo prima
dell’arrivo fisico della partita.
Per la compilazione del DCE in applicazione del presente regolamento
gli operatori del settore alimentare tengono conto delle
note esplicative di cui all’allegato II.
Articolo 6
Punti designati per l’importazione
1. Le autorità competenti degli Stati membri garantiscono il
rispetto delle seguenti condizioni da parte dei punti designati
per l’importazione:
a) la presenza di personale qualificato per l’effettuazione dei
controlli ufficiali sulle partite dei prodotti alimentari;
b) l’esistenza di istruzioni dettagliate per il prelievo dei campioni
e il loro inoltro al laboratorio, in conformità a quanto
stabilito dall’allegato I del regolamento (CE) n. 401/2006;
c) la possibilità di effettuare lo scarico e il campionamento in
un luogo protetto presso il punto designato per l’importazione.
Nel caso in cui per il prelievo dei campioni si renda
necessario il trasporto della partita, quest’ultima deve poter
essere posta sotto il controllo ufficiale dell’autorità competente
a partire dal punto designato per l’importazione;
d) la disponibilità di locali di deposito, magazzini in cui conservare
in buone condizioni le partite dei prodotti alimentari
trattenute, in attesa dei risultati delle analisi;
e) la disponibilità di attrezzature di scarico e di apparecchiature
di campionamento adeguate;
f) la disponibilità di un laboratorio ufficiale per le analisi delle
aflatossine, la cui ubicazione consenta il trasporto dei campioni
in tempi brevi e che sia in grado di effettuare le analisi
entro un termine stabilito.
2. Gli Stati membri conservano e mettono a disposizione del
pubblico un elenco aggiornato dei punti designati per l’importazione.
Gli Stati membri li comunicano alla Commissione.
3. Gli operatori del settore alimentare garantiscono che della
partita di prodotti alimentari venga scaricato il quantitativo necessario
a consentire un campionamento rappresentativo.
Nel caso di trasporti speciali o di forme particolari di imballaggio,
l’operatore mette a disposizione dell’ispettore ufficiale le
apparecchiature di campionamento adeguate qualora le normali
apparecchiature non consentano di effettuare un campionamento
rappresentativo.

Articolo 7
Controlli ufficiali
1. Tutti i controlli ufficiali che precedono l’autorizzazione
all’immissione in libera pratica nella Comunità e la compilazione
del documento comune di entrata sono effettuati entro
15 giorni lavorativi da quando la partita è presentata all’importazione
ed è materialmente disponibile per il campionamento
presso il punto designato per l’importazione.
2. L’autorità competente del primo punto di ingresso garantisce
che i prodotti alimentari destinati all’importazione nella
Comunità siano sottoposti a controlli documentali in modo
da garantire il rispetto delle prescrizioni di cui all’articolo 4
relative ai risultati del campionamento e delle analisi e al certificato
sanitario.
Qualora non accompagnata dai risultati del campionamento e
delle analisi e dal certificato sanitario di cui all’articolo 4, paragrafo
1, una partita di prodotti alimentari non può essere introdotta
nella Comunità a fini di importazione e va invece
rispedita nel paese di origine o distrutta.
3. L’autorità competente del primo punto di ingresso autorizza
il trasferimento della partita a un punto designato per
l’importazione previo l’espletamento favorevole dei controlli di
cui al paragrafo 2. Durante il trasferimento la partita è accompagnata
dal certificato in originale.
4. L’autorità competente del punto designato per l’importazione
preleva un campione da alcune partite, secondo la frequenza
indicata al paragrafo 5 e in conformità a quanto disposto
dall’allegato I del regolamento (CE) n. 401/2006, per determinare
la contaminazione da aflatossina B1 e da aflatossine
totali prima dell’immissione in libera pratica nella Comunità.
5. Il campionamento per le analisi di cui al paragrafo 4 è
effettuato:
a) sul 100 % delle partite di prodotti alimentari provenienti dal
Brasile;
b) su circa il 20 % delle partite di prodotti alimentari provenienti
dalla Cina;
c) su circa il 20 % delle partite di prodotti alimentari provenienti
dall’Egitto;
d) su circa il 50 % delle partite di prodotti alimentari provenienti
dall’Iran;
e) su circa il 10 % delle partite di ciascuna categoria di nocciole
e prodotti derivati provenienti dalla Turchia di cui
all’articolo 1, paragrafo 1, lettera e), punto ii) e punti da
iv) a viii), su circa il 20 % delle partite di ciascuna categoria
di fichi secchi e prodotti derivati provenienti dalla Turchia di
cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera e), punto i) e punti da
iv) a vii), nonché su circa il 50 % delle partite di ciascuna
categoria di pistacchi e prodotti derivati provenienti dalla
Turchia di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera e), punti
da iii) a vii);
f) a caso sulle partite di prodotti alimentari provenienti dagli
Stati Uniti d’America di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera
f);
g) su ciascuna partita di prodotti alimentari provenienti dagli
Stati Uniti d’America di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera
g).
6. Al termine dei controlli da esse espletati, le autorità competenti:
a) compilano la sezione pertinente della parte II del documento
comune di entrata (DCE);
b) allegano i risultati del campionamento e delle analisi;
c) timbrano e firmano l’originale del DCE;
d) fanno e conservano una copia del DCE firmato e timbrato.
Per la compilazione del DCE in applicazione del presente regolamento,
l’autorità competente tiene conto delle note esplicative
di cui all’allegato II.
7. Durante il trasferimento e fino all’immissione in libera
pratica la partita è accompagnata dal DCE in originale.
8. L’immissione in libera pratica delle partite è subordinata
alla presentazione alle autorità doganali, da parte dell’operatore
del settore alimentare o del suo rappresentante, di un documento
comune di entrata o del suo equivalente elettronico
debitamente compilato dall’autorità competente una volta che
siano stati espletati tutti i controlli ufficiali e siano noti i risultati
favorevoli dei controlli materiali, ove questi ultimi siano richiesti.
9. Gli Stati membri presentano ogni tre mesi alla Commissione
una relazione contenente tutti i risultati analitici dei controlli
ufficiali effettuati sulle partite dei prodotti alimentari. Le
relazioni sono presentate nel corso del mese successivo a ciascun
trimestre.
L 313/44 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 28.11.2009
Articolo 8
Frazionamento delle partite
Non è ammesso il frazionamento delle partite fino a quando
non siano stati espletati tutti i controlli ufficiali e le autoritÃ
competenti non abbiano integralmente compilato il DCE, secondo
quanto disposto dall’articolo 7.
In caso di successivo frazionamento della partita, ciascuna frazione
della partita è accompagnata da una copia autenticata del
documento comune di entrata fino all’immissione in libera pratica.
Articolo 9
Ulteriori condizioni per le importazioni di prodotti
alimentari dagli Stati Uniti d’America
1. Per quanto concerne le importazioni dagli Stati Uniti
d’America, le analisi di cui all’articolo 4, paragrafo 1, devono
essere effettuate da un laboratorio riconosciuto dall’USDA per
l’analisi delle aflatossine.
2. Il certificato sanitario di cui all’articolo 4, paragrafo 1, che
accompagna le partite dei prodotti alimentari di cui
all’articolo 1, paragrafo 1, lettera f), contiene un riferimento al
piano di campionamento volontario per la ricerca delle aflatossine.
Articolo 10
Costi
Sono a carico dell’operatore del settore alimentare tutti i costi
dei controlli ufficiali, compresi il campionamento, le analisi, il
magazzinaggio e le eventuali misure adottate per la non conformità.
Articolo 11
Abrogazione
La decisione 2006/504/CE è abrogata.
I riferimenti alla decisione abrogata si intendono fatti al presente
regolamento.
Articolo 12
Disposizioni transitorie
In deroga all’articolo 4, paragrafo 1, gli Stati membri autorizzano
le importazioni dei prodotti alimentari di cui all’articolo 1,
paragrafo 1, le quali abbiano lasciato il paese di origine anteriormente
al 1 o luglio 2010 accompagnate dal certificato sanitario
di cui alla decisione 2006/504/CE.
Articolo 13
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno
successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione
europea.
Esso si applica a decorrere dal 1 o gennaio 2010.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 27 novembre 2009.
Per la Commissione
Androulla VASSILIOU
Membro della Commissione
28.11.2009 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 313/45

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:313:0040:0049:IT:PDF

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