Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.
L 317/30 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 3.12.2009
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche
e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e
alimentari ( 1 ), in particolare l’articolo 7, paragrafo 4, primo
comma,
considerando quanto segue:
(1) Conformemente all’articolo 6, paragrafo 2, primo
comma, e in applicazione dell’articolo 17, paragrafo 2,
del regolamento (CE) n. 510/2006, la domanda di registrazione
della denominazione «Bremer Klaben», presentata
dalla Germania, è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale
dell’Unione europea ( 2 ).
(2) Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna
dichiarazione di opposizione, conformemente all’articolo
7 del regolamento (CE) n. 510/2006, tale denominazione
deve essere registrata,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
La denominazione che figura nell’allegato del presente regolamento
è registrata.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno
successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione
europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2009.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
L 317/30 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 3.12.2009
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.
Fonte: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:317:0030:0031:IT:PDF