REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 23 aprile 2009, n. 115

Regolamento recante modifiche al decreto del presidente della Regionale n. 260/2007 «Regolamento concernente condizioni, criteri, modalita’ e procedure per l’attuazione degli interventi per l’innovazione delle strutture industriali previsti dall’articolo 21, comma 1, e dall’articolo 22, comma 1, lettere a) e b) della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47 e dalla programmazione comunitaria (interventi per l’innovazione a favore del comparto industriale)»

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 47 del 5-12-2009

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 18 del 6 maggio 2009)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 3 giugno 1978, n. 47 (provvedimenti a
favore dell’industria regionale e per la realizzazione di
infrastrutture commerciali) e successive modificazioni ed
integrazioni;
Visti in particolare l’art. 21, comma 1 e l’art. 22, comma 1,
lettere a) e b) della citata legge regionale n. 47/1978, come da
ultimo sostituiti dagli articoli 8 e 9 della legge regionale 10
novembre 2005, n. 26 (disciplina generale in materia di innovazione,
ricerca scientifica e sviluppo tecnologico), i quali prevedono
interventi per l’innovazione delle strutture industriali, nel
rispetto della normativa comunitaria vigente;
Visto il proprio decreto 20 agosto 2007, n. 0260/Pres.
«Regolamento concernente condizioni, criteri, modalita’ e procedure
per l’attuazione degli interventi per l’innovazione delle strutture
industriali previsti dall’art. 21, comma 1, e dall’art. 22, comma 1,
lettere a) e b) della legge regionale 3 giugno 1978, n.47 e dalla
programmazione comunitaria (interventi per l’innovazione a favore del
comparto industriale)», emanato in attuazione della citata legge
regionale n. 47/1978;
Visto l’art. 14-bis della citata legge regionale n. 26/2005, come
introdotto dalla legge regionale 20 novembre 2008, n. 13 (modifiche
alla legge regionale n. 29/2005 in materia di commercio, alla legge
regionale n. 2/2002 in materia di turismo, alla legge regionale n.
9/2008 per la parte concernente gli impianti sportivi e altre
modifiche a normative regionali concernenti le attivita’ produttive),
il quale prevede in particolare la cumulabilita’ degli incentivi
previsti dall’art. 1, commi da 280 a 283 della legge 27 dicembre
2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) con quelli concessi ai sensi
del capo VII della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47, nel limite
massimo della spesa effettivamente sostenuta;
Considerato che la medesima norma dispone l’adeguamento del
relativo regolamento di attuazione;
Ritenuto, altresi’, opportuno rivedere il tetto massimo di
contributo concedibile previsto dall’art. 15, comma 1 del succitato
proprio decreto n. 0260/Pres./2007, portandolo da tre a due milioni
di euro, al fine di garantire l’accesso ad un maggior numero di
imprese all’agevolazione di cui trattasi; Ravvisata pertanto la
necessita’ di modificare il regolamento emanato con il citato proprio
decreto n. 0260/Pres./2007 al fine di conformarlo alle suesposte
disposizioni;
Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (testo unico delle
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso) e successive modifiche e integrazioni;
Visto l’art. 42 dello statuto di autonomia della Regione;
Visto l’art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17
(determinazione della forma di governo della Regione Friuli-Venezia
Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell’art. 12
dello statuto di autonomia) e successive modifiche e integrazioni;
Vista la deliberazione della giunta regionale 26 marzo 2009, n.
662;
Ritenuto pertanto di procedere all’emanazione del regolamento
suddetto;

Decreta:

1. E’ emanato, per le ragioni espresse in premessa, il
regolamento avente ad oggetto «Regolamento recante modifiche al
decreto del presidente della Regione 20 agosto 2007, n. 260
"Regolamento concernente condizioni, criteri, modalita’ e procedure
per l’attuazione degli interventi per l’innovazione delle strutture
industriali previsti dall’art. 21, comma 1, e dall’art. 22, comma 1,
lettere a) e b) della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47 e dalla
programmazione comunitaria (interventi per l’innovazione a favore del
comparto industriale)"», nel testo allegato al presente decreto del
quale costituisce parte integrante e sostanziale.
2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo
osservare come regolamento della Regione.
3. Il presente decreto sara’ pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione.

TONDO

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2009-12-05&task=dettaglio&numgu=47&redaz=009R0485&tmstp=1260347504104

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