REGIONE VENETO LEGGE REGIONALE 27 marzo 2009, n. 10 Partecipazione della Regione del Veneto alle celebrazioni dell’anno galileiano nel Veneto.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 47 del 5-12-2009

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto
n. 27 del 31 marzo 2009)

IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga

la seguente legge regionale
Art. 1

Eventi celebrativi

1. La Giunta regionale e’ autorizzata a promuovere nel territorio
regionale eventi celebrativi del quarto centenario dell’invenzione
del cannocchiale di Galileo Galilei in collaborazione con enti
pubblici e privati ed istituzioni culturali di rilevanza nazionale ed
internazionale.

Art. 2 Strutture di ricerca e diffusione della cultura scientifica 1. In occasione delle celebrazioni galileiane, al fine di sostenere strutture di ricerca e diffusione della cultura scientifica, la Giunta regionale e’ autorizzata a concorrere con l’Universita’ degli studi di Padova alle attivita’ di ricerca scientifica nel settore astronomico e del cannocchiale e alla valorizzazione dell’Osservatorio astronomico di Asiago, nonche’ con gli enti locali per le iniziative di diffusione del pensiero scientifico di Galileo presso la popolazione studentesca di ogni ordine e grado.

Art. 3 Modalita’ di attuazione 1.Il programma e le modalita’ di attuazione degli eventi di cui all’art. 1 e di partecipazione alle attivita’ di ricerca e diffusione della cultura scientifica di cui all’art. 2, sono definite dalla Giunta regionale entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sentita la competente Commissione consiliare.

Art. 4

Norma finanziaria

1.Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge,
quantificati in euro 800.000,00 per l’esercizio 2009, di cui euro
600.000,00 per le attivita’ di cui all’art. 1 ed euro 200.000,00 per
le attivita’ di cui all’art. 2, si fa fronte mediante prelevamento di
pari importo dall’upb U0185 «Fondo speciale per le spese correnti»
partita n. 4 «Interventi per la cultura» e contestuale incremento, in
termini di competenza, dell’upb U0169 «Manifestazioni ed istituzioni
culturali» del bilancio di previsione 2009.
La presente legge sara’ pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione Veneto.
E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione Veneto.
Venezia, 27 marzo 2009

Galan

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2009-12-05&task=dettaglio&numgu=47&redaz=009R0505&tmstp=1260347504104

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