Modifiche procedurali relative alla consegna della Carta Acquisti, e definizione dei criteri per l’erogazione del contributo Eni S.p.A. ai beneficiari della Carta Acquisti utilizzatori di gas naturale o GPL.
Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.
Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 300 del 28-12-2009
IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO e IL SEGRETARIO GENERALE DEL MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI Visto l’art. 81, comma 29 e seguenti, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; Visto il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze e del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali n. 89030 del 16 settembre 2008, emanato ai sensi dell’art. 81, comma 33, del citato decreto-legge n. 112/2008, registrato alla Corte dei conti in data 25 settembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° dicembre 2008, n. 281, e in particolare, l’art. 7, comma 4, il quale prevede che l’importo unitario del beneficio della Carta Acquisti puo’ essere modulato per diverse categorie di beneficiari, con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze e del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali per tener conto dei vincoli a specifici usi relativi a versamenti a titolo spontaneo e solidale al Fondo Carta Acquisti da parte di soggetti privati; Visto il decreto integrativo, del citato decreto n. 89030 del 16 settembre 2008, del Ministero dell’economia e delle finanze e del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali n. 104376 del 7 novembre 2008, registrato alla Corte dei conti in data 14 novembre 2008 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° dicembre 2008, n. 281; Visto il decreto integrativo, del citato decreto n. 89030 del 16 settembre 2008, del Ministero dell’economia e delle finanze e del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali n. 15964 del 27 febbraio 2009, registrato alla Corte dei conti in data 4 marzo 2009 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 marzo 2009, n. 56; Vista la Convenzione stipulata in data 17 settembre 2008 ed approvata con decreto n. 89803 del 19 settembre 2008, tra il Ministero dell’economia e delle finanze, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e Poste Italiane S.p.A., per la gestione del servizio integrato Carta Acquisti; Vista la Convenzione stipulata in data 23 dicembre 2008 tra il Ministero dell’economia e delle finanze, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e ENI S.p.A. e ENI Foundation la quale, all’art. 2, comma 2, vincola il versamento a titolo spontaneo e solidale effettuato da tali soggetti ai beneficiari della Carta Acquisti che siano utilizzatori, sul territorio nazionale, di gas naturale o GPL, per uso finalizzato al riscaldamento e/o uso cucina e/o produzione di acqua calda per la propria unita’ abitativa; Ritenuta l’opportunita’ di modificare alcune procedure al fine di agevolare gli adempimenti a carico dei richiedenti; Ritenuto, pertanto, alla luce degli ulteriori elementi acquisiti nella prima fase di operativita’ del Programma Carta Acquisti, allo scopo di semplificare gli adempimenti a carico dei richiedenti e di rendere piu’ efficiente lo strumento: di poter consentire di utilizzare, entro un anno, le disponibilita’ concesse in un bimestre e non spese nel corso di tale bimestre; di introdurre la possibilita’ di consegnare la Carta Acquisti, con disponibilita’ finanziaria, successivamente all’ammissione al beneficio; Vista la nota del 27 novembre 2009, con la quale l’Istituto Nazionale Previdenza Sociale ha espresso il nulla osta di competenza sul testo del presente decreto; Decretano: Art. 1 Al decreto n. 89030 del 16 settembre 2008, come modificato e integrato con i decreti n. 104376 del 7 novembre 2008 e n. 15964 del 27 febbraio 2009, di cui alle premesse, sono apportate le seguenti modificazioni e integrazioni: all’art. 2, comma 1, dopo le parole «L’Amministrazione responsabile, titolare» sono aggiunte le seguenti «, congiuntamente al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali,»; all’art. 3, comma 1, dopo la lettera i) e’ aggiunta la seguente lettera «j) su richiesta dei richiedenti o dei beneficiari della Carta Acquisti, puo’ aggiornare i dati da questi forniti, rendendo disponibili telematicamente gli aggiornamenti, ove necessario, all’Amministrazione responsabile e al Gestore del servizio.»; all’art. 5, comma 3, dopo «da rinnovarsi periodicamente.», sono aggiunte le seguenti «Le persone di fiducia possono eventualmente richiedere l’accredito di benefici relativi a diversi beneficiari sulla medesima Carta.»; all’art. 6, dopo il comma 2-bis, e’ aggiunto il seguente comma «2-ter. La consegna della Carta Acquisti di cui al comma 2, viene effettuata con disponibilita’ finanziaria successivamente all’ammissione al beneficio, a seguito dell’adeguamento, a tal fine, della Convenzione con il Gestore del servizio di cui alle premesse.»; all’art. 7, comma 2, le parole «entro i due bimestri successivi» sono sostituite dalle seguenti «entro i sei bimestri successivi»; all’art. 12-bis, il titolo dell’articolo e’ sostituito dal seguente «Integrazioni al Fondo Carta Acquisti da parte di Amministrazioni centrali, regionali e locali»; all’art. 12-bis, comma 1, le parole «Le Regioni e le Provincie autonome,» sono sostituite dalle seguenti «Le Amministrazioni centrali, le Regioni e le Provincie autonome,».
Art. 2
1. Per i beneficiari della Carta Acquisti che siano utilizzatori,
sul territorio nazionale, di gas naturale o GPL, per uso finalizzato
al riscaldamento e/o uso cucina e/o produzione di acqua calda per la
propria unita’ abitativa, la disponibilita’ concessa sulla Carta
Acquisti, e’ incrementata, fino ad esaurimento dei versamenti a
titolo spontaneo e solidale effettuati da ENI S.p.a. e ENI Foundation
ai sensi della Convenzione di cui al preambolo, di un importo pari,
per ciascun bimestre, a euro 20,00.
2. Il requisito di cui al comma 1, e’ verificato sulla base di
quanto riportato sulla documentazione di richiesta della Carta
Acquisti, o sue successive integrazioni effettuate presso il Soggetto
attuatore, dai richiedenti.
3. L’importo aggiuntivo di cui al comma 1 e’ accreditato a partire
dal bimestre corrente alla data di pubblicazione del presente
decreto.
Il presente decreto sara’ inviato alla Corte dei conti per la
registrazione e sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana.
Roma, 30 novembre 2009
Il direttore generale del Tesoro
Grilli
Il segretario generale
del Ministero del lavoro,
della salute e delle politiche sociali
Verbaro
Registrato alla Corte dei conti il 14 dicembre 2009
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 6
Economia e finanze, foglio n. 109
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.
Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2009-12-28&task=dettaglio&numgu=300&redaz=09A15516&tmstp=1262160661735