Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 24-03-2011, n. 6766 Retribuzione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso, depositato il 7.03.1991, C.D.A. esponeva:

– di avere lavorato alle dipendenze del Condominio "Villa Italia" di Via (OMISSIS) per il periodo dal 1.10.1971 al 15.04.1990 con le mansioni di portiere; – di avere provveduto, oltre che alla pulizia delle parti comuni, alla raccolta della posta, alla riscossione delle quote condominiali, nonchè alla pulizia del giardino condominiale; – di non avere goduto delle ferie senza le relative indennità; – di non avere percepito il TFR e le altre spettanze in misura adeguata;

– di non avere goduto di copertura assicurativa. Ciò premesso, chiedeva la condanna del Condominio al pagamento della somma di L. 42.096.831, oltre al risarcimento dei danni da omissioni contributive. All’esito il Tribunale di Napoli con sentenza de 6.12.2000 condannava il Condominio al pagamento della somma di L. 15.392.635, oltre accessori e risarcimento dei danni per omissioni contributive dal 1978 al 1990.

Tale decisione, appellata dal Condominio, è stata riformata dalla Corte di Appello di Napoli n. 7925 del 2005, che, sulla base di rinnovata consulenza tecnica di ufficio, ha determinato in Euro 1.357,93, oltre accessori, l’importo dovuto per differenze retributive e ha riconosciuto l’omissione contributiva per i soli mesi di aprile, maggio e giugno 1977 a favore del C..

Quest’ultimo ricorre per cassazione con un motivo. Il Condominio resiste con controricorso.
Motivi della decisione

1. Con l’unico motivo il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 329, 346, 434 e 437 c.p.c., violazione del giudicato interno, error in procedendo ed errata valutazione delle prove acquisite al processo. Il ricorrente contesta l’impugnata sentenza per essere incorsa in vizio di ultrapetizione, giacchè la specificità dei rilevi svolti con l’atto di appello comportava acquiescenza alle parti della decisione non impugnate. Dal che discende, secondo il ricorrente, il superamento, da parte del consulente tecnico di ufficio di secondo grado, del mandato ricevuto, che avrebbe dovuto limitarsi – in relazione ai rilievi contenuti rispettivamente nel secondo e terzo motivo di appello – ad eliminare dal computo le voci relative al valore convenzionale dell’alloggio e agli assegni familiari e non procedere al ricalcolo della somma relativa al giardinaggio, l’interessata dal primo motivo di appello, ritenuto infondato.

Altro profilo di vizio di ultrapetizione, ad avviso del ricorrente, si riscontra nel punto in cui lo stesso consulente, seguito poi dal giudice di appello, indica tra le poste negative le somme ritenute versate in misura maggiore rispetto alla retribuzione dovuta.

2. Le esposte censure non colgono nel segno e vanno disattese.

La Corte territoriale sulla base degli accertamenti del consulente. nominato in secondo grado – ha proceduto a ricalcolare gli importi dovuti al C., ritenendo infondati i rilievi circa la voce del giardinaggio ed espungendo dal calcolo, ai fini della determinazione della retribuzione e del TFR conseguente, il valore convenzionale dell’alloggio e gli assegni familiari.

Trattasi di valutazione sorretta da adeguata e coerente motivazione, cui il ricorrente, non correttamente invocando vizio di ultrapetizione ed erronea valutazione delle prove acquisite, oppone un diverso apprezzamento, non ammissibile in sede di legittimità. 2. In conclusione il ricorso è destituito di fondamento e va rigettato.

Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, che liquida in Euro 10,00 oltre Euro 2.000,00 per onorari ed oltre IVA, CPA e spese generali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *