REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 29 aprile 2009, n. 119

Modifiche al regolamento concernente la caratterizzazione tipologica delle ZPS, la disciplina delle attivita’ cinofile consentite al loro interno e l’individuazione delle zone soggette a limitazioni nell’utilizzo di munizioni in attuazione dell’art. 4 della legge regionale 14 giugno 2007, n. 14 (legge comunitaria 2006) emanato con decreto del Presidente della Regione 20 settembre 2007, n. 0301/Pres.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 1 del 2-1-2010

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 19 del 13 maggio 2009)

IL PRESIDENTE

Vista la direttiva 2 aprile 1979, n. 79/409/CEE del consiglio
concernente la conservazione degli uccelli selvatici presenti allo
stato naturale in tutta l’Unione europea e dei relativi habitat, che
definisce una serie di principi ecologici e di obblighi giuridici
applicabili all’attivita’ venatoria;
Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive
modificazioni (norme per la protezione della fauna selvatica
omeoterma e per il prelievo venatorio) che recepisce la direttiva
79/409/CEE e affida alle regioni l’istituzione, lungo le rotte di
migrazione dell’avifauna, segnalate dall’Istituto nazionale per la
fauna selvatica, di zone di protezione finalizzate al mantenimento e
alla sistemazione, conforme alle esigenze ecologiche, degli habitat
interni a tali zone e ad esse limitrofi;
Vista la direttiva 21 maggio 1992, n. 92/43/CEE del consiglio
concernente la conservazione degli habitat naturali e seminaturali e
della flora e della fauna selvatiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre
1997, n. 357 (regolamento recante attuazione della direttiva
92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e
seminaturali, nonche’ della flora e della fauna selvatiche) che
prevede, all’art. 4, che le regioni dispongano le misure di
protezione per evitare il degrado degli habitat naturali e la
perturbazione delle specie a partire dalle proposte di SIC (pSIC),
che si applicano sino alla loro designazione a zone speciali di
conservazione (ZSC), mentre all’art. 6, comma 2, estende l’obbligo di
dettare misure di conservazione per le zone di protezione speciale
(ZPS);
Vista la legge regionale 14 giugno 2007, n. 14 (disposizioni per
l’adempimento degli obblighi della Regione autonoma Friuli-Venezia
Giulia derivanti all’appartenenza dell’Italia alle Comunita’ europee.
Attuazione degli articoli 4, 5 e 9 della direttiva 79/409/CEE
concernente la conservazione degli uccelli selvatici in conformita’
al parere motivato della Commissione delle Comunita’ europee C(2006)
2683 del 28 giugno 2006 e della direttiva 92/43/CEE relativa alla
conservazione degli habitat naturali e semi-naturali e della flora e
della fauna selvatiche (Legge comunitaria 2006) che, all’art. 3,
detta misure di conservazione generali per le ZPS e, all’art. 4,
commi 2, 3, 4 e 5 prevede che con regolamento regionale siano:
a) individuate le caratteristiche distintive di ciascuna
tipologia ambientale ed attribuita ciascuna ZPS ad una o piu’ delle
stesse tipologie;
b) disciplinate le attivita’ di addestramento e allenamento dei
cani da caccia nonche’ lo svolgimento di gare e prove cinofile;
c) individuati i perimetri delle zone umide naturali e
artificiali e la fascia di rispetto dai loro confini in cui si
applica il divieto di cui all’art. 3, comma 2, lettera k), della
citata legge regionale n. 14/2007;
Visto il «Regolamento concernente la caratterizzazione tipologica
delle ZPS, la disciplina delle attivita’ cinofile consentite al loro
interno e l’individuazione delle zone soggette a limitazioni
nell’utilizzo di munizioni in attuazione dell’art. 4 della legge
regionale 14 giugno 2007, n. 14», emanato con proprio decreto 20
settembre 2007, n. 0301/Pres., come modificato dal proprio decreto 18
giugno 2008, n. 0146/Pres;
Visto il decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio del 17 ottobre 2007 recante «Criteri minimi uniformi per
la definizione di misure di conservazione relative a zone speciali di
conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)» che,
all’art. 5, comma 1, lettere h) e i), come da ultimo modificate dal
decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio del
22 gennaio 2009, indica per le ZPS i seguenti divieti:
«h) svolgimento dell’attivita’ di addestramento di cani da caccia
prima del 1° settembre e dopo la chiusura della stagione venatoria.
Sono fatte salve le zone di cui all’art. 10, comma 8, lettera e)
della legge n. 157/1992 sottoposte a procedura di valutazione
positiva ai sensi dell’art. 5 del decreto del Presidente della
Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni;
i) costituzione di nuove zone per l’allenamento e l’addestramento
dei cani e per le gare cinofile nonche’ l’ampliamento di quelle
esistenti fatte salve quelle sottoposte a procedura di valutazione
positiva ai sensi dell’art. 5 del decreto del Presidente della
Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni;»;
Vista altresi’ la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6
(disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio
dell’attivita’ venatoria) e, in particolare:
l’art. 25 che disciplina le zone per le attivita’ cinofile per
l’addestramento, l’allenamento, le prove cinofile e le gare per cani
da caccia;
l’art. 26 che ha introdotto la nuova disciplina per le gare e
prove cinofile;
l’art. 27 che disciplina le zone cinofile regionali.
Ritenuto di sostituire l’art. 4 del regolamento emanato con
proprio decreto 20 settembre 2007, n. 0301/Pres., come modificato dal
proprio decreto 18 giugno 2008, n. 0146/Pres, adeguando la
definizione di prova cinofila di cui al comma 1, lettera c) al
dettato della lettera a) del comma 2 dell’art. 25 della legge
regionale n. 6/2008;
Ritenuto, per chiarezza espositiva, di abrogare l’art. 7 del
medesimo regolamento emanato con proprio decreto n. 0301/Pres./2007,
come modificato dal proprio decreto n. 0146/Pres./2008 e di
introdurre l’art. 4-bis che adegua la disciplina delle zone per le
attivita’ cinofile, il cui territorio e’ compreso nei perimetri delle
ZPS, agli articoli 25 e 27 della legge regionale n. 6/2008 e al
criterio minimo per la definizione di misure di conservazione di cui
all’art. 5, comma 1, lettera i), del decreto del Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio 17 ottobre 2007 come da
ultimo modificato dal decreto del Ministero dell’ambiente e della
tutela del territorio del 22 gennaio 2009;
Ritenuto di sostituire l’art. 5 del medesimo regolamento emanato
con proprio decreto n. 0301/Pres./2007, come modificato dal proprio
decreto n. 0146/Pres./2008, adeguando la disciplina delle attivita’
di addestramento e allenamento dei cani da caccia nelle ZPS al
criterio minimo per la definizione di misure di conservazione in
dette zone indicato all’art. 5, comma 1, lettera h), del decreto del
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio 17 ottobre
2007, come da ultimo modificato dal decreto del Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio del 22 gennaio 2009;
Ritenuto di sostituire l’art. 6 del medesimo regolamento emanato
con proprio decreto n. 0301/Pres./2007, come modificato dal proprio
decreto n. 0146/Pres./2008, adeguando la disciplina delle gare e
prove cinofile nelle ZPS all’art. 26 della legge regionale n. 6/2008
e al criterio minimo per la definizione di misure di conservazione in
dette zone indicato all’art. 5, comma 1, lettera h), del decreto del
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio 17 ottobre
2007, come da ultimo modificato dal decreto del Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio del 22 gennaio 2009, che
non pone limitazioni temporali per le prove cinofile svolte fuori
dalle zone cinofile;
Richiamato il regolamento di organizzazione dell’amministrazione
regionale e degli enti regionali, approvato con proprio decreto 27
agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni;
Visto l’art. 42 dello statuto di autonomia;
Visto l’art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17
(determinazione della forma di governo della Regione Friuli-Venezia
Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell’art. 12
dello statuto di autonomia) e successive modifiche e integrazioni;
Vista la deliberazione della Giunta regionale 24 aprile 2009, n.
976;

Decreta:

1. E’ emanato il regolamento recante «Modifiche al regolamento
concernente la caratterizzazione tipologica delle ZPS, la disciplina
delle attivita’ cinofile consentite al loro interno e
l’individuazione delle zone soggette a limitazioni nell’utilizzo di
munizioni in attuazione dell’art. 4 della legge regionale 14 giugno
2007, n. 14 (disposizioni per l’adempimento degli obblighi della
Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia derivanti all’appartenenza
dell’Italia alle Comunita’ europee. Attuazione degli articoli 4, 5 e
9 della direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli
uccelli selvatici in conformita’ al parere motivato della commissione
delle Comunita’ europee C(2006) 2683 del 28 giugno 2006 e della
direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat
naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche –
legge comunitaria 2006 -), emanato con decreto del Presidente della
Regione n. 20 settembre 2007, n. 030l/Pres.», nel testo allegato al
presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.
2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo
osservare come regolamento della Regione.
3. Il presente decreto sara’ pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione.

TONDO

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2010-01-02&task=dettaglio&numgu=1&redaz=009R0518&tmstp=1262938236015

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