Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.
Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 5 del 30-1-2010
(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Campania n. 34
del 3 giugno 2009)
IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato
Nessuna richiesta di referendum e’ stata presentata;
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga
Il seguente statuto;
Art. 1
Principi fondamentali
1. La Campania e’ Regione autonoma nell’unita’ ed indivisibilita’
della Repubblica, secondo le norme della Costituzione, dell’Unione
europea e del presente statuto. Essa esercita i suoi poteri e le sue
funzioni nel rispetto della Costituzione repubblicana nata dalla
resistenza, del presente statuto e dell’ordinamento comunitario ed
internazionale.
2. La Regione Campania ispira la propria azione ai principi della
democrazia, dello stato di diritto e della centralita’ della persona
umana. Garantisce e promuove i principi di uguaglianza, solidarieta’,
liberta’, giustizia sociale e pari opportunita’ tra donne e uomini.
Partecipa alla promozione della pace con iniziative legislative di
informazione ed educazione in conformita’ al principio costituzionale
del ripudio della guerra quale mezzo di risoluzione delle
controversie internazionali. La Regione contribuisce al mantenimento
di tali valori nel rispetto e con il contributo delle diversita’ e
delle minoranze.
3. La Regione Campania garantisce la partecipazione democratica
di tutti i cittadini e le cittadine, degli enti, delle associazioni,
delle formazioni sociali e delle istituzioni territoriali alla
determinazione ed attuazione dell’indirizzo politico regionale.
4. La Regione Campania mantiene e garantisce il legame con i
campani emigrati nel mondo.
5. La Regione, crogiolo delle antiche civilta’ italica, etrusca,
greca, romana e sannita, svolge la funzione di grande mediatrice fra
oriente ed occidente conferitale dal carattere universale della sua
cultura.
Art. 2
Regione Campania
1. La Regione comprende i territori delle province di Avellino,
Benevento, Caserta, Napoli e Salerno.
2. La citta’ di Napoli e’ il capoluogo della Regione.
3. La Regione con propria legge adotta un gonfalone ed uno
stemma.
Art. 3 Unita’ nazionale, autonomia e sussidiarieta’ 1. La Regione, nel rispetto dell’unita’ nazionale, conforma la propria azione ai principi costituzionali di autonomia, sussidiarieta’, differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione. 2. La Regione promuove forme di collaborazione interregionali per la cura degli interessi che si riflettono al di fuori del proprio territorio.
Art. 4 Principio di uguaglianza 1. La Regione riconosce e garantisce i diritti di liberta’ e di uguaglianza previsti dalla Costituzione e dalle convenzioni internazionali riconosciute nel nostro ordinamento ponendoli a fondamento e limite di tutte le proprie attivita’. 2. La Regione concorre a rimuovere gli ostacoli di ordine economico, sociale, culturale, sessuale, etnico e religioso che limitano l’uguaglianza e la liberta’ dei cittadini. 3. La Regione riconosce l’apporto derivante dalle diverse storie, dalle diverse culture e dalle radici religiose cristiane delle comunita’ campane e considera l’incontro tra le differenti civilta’, religioni e culture del Mediterraneo quale fondamentale strumento di formazione e crescita di una comunita’ pluralista ed interetnica.
Art. 5 Valore della differenza di genere 1. La Regione riconosce e valorizza la differenza di genere nel rispetto della liberta’ e della dignita’ umana. 2. La Regione rimuove ogni ostacolo che impedisce la piena parita’ delle donne e degli uomini nella vita sociale, culturale, economica, politica, e in materia di lavoro, di formazione e di attivita’ di cura; assicura le azioni di promozione della parita’ anche nelle fasi di pianificazione, attuazione, monitoraggio e valutazione delle azioni stesse. 3. La Regione, ai fini di cui al comma 2, adotta programmi, azioni ed ogni altra iniziativa tesi ad assicurare il pieno rispetto dei principi di parita’, di pari opportunita’ e di non discriminazione ed il riequilibrio della rappresentanza tra donne ed uomini nelle cariche elettive nonche’ a promuovere condizioni di parita’ per l’accesso alle consultazioni elettorali e la presenza equilibrata dei due generi in tutti gli uffici e le cariche pubbliche. Al fine di conseguire il riequilibrio della rappresentanza dei sessi, la legge elettorale regionale promuove condizioni di parita’ per l’accesso di uomini e donne alla carica di consigliere regionale mediante azioni positive.
Art. 6 Diritto al lavoro 1. Nel quadro dei valori e dei principi della Costituzione, la Regione promuove il diritto di uomini e donne ad un lavoro libero e capace di garantire una vita dignitosa ad ogni persona ed opera per rimuovere gli ostacoli di ogni tipo che possono limitarlo o impedirlo. 2. La Regione assicura le condizioni per il diritto al lavoro di tutti i cittadini italiani e per le persone provenienti da altre parti dell’Europa e del mondo e dimoranti nel territorio regionale in conformita’ alla legislazione vigente. Promuove ed incentiva la piena occupazione di uomini e donne, concorrendo a misure atte a determinarne la qualita’ e la stabilita’. Tutela i diritti dei lavoratori e delle lavoratrici, attua i principi della dignita’ e della sicurezza nel lavoro ed assicura la formazione professionale. Promuove l’elevazione sociale dei soggetti e delle categorie svantaggiate, favorisce ed incentiva l’inserimento dei disabili nella societa’ e nel lavoro. 3. La Regione assume l’occupazione delle donne come riferimento di qualita’ del sistema economico campano. 4. La Regione opera per garantire ai giovani in eta’ lavorativa idonee condizioni di occupazione e la protezione contro ogni lavoro che ne puo’ minare la salute e lo sviluppo psicofisico o metterne a rischio il processo formativo. 5. La Regione contrasta l’economia sommersa e favorisce la regolarizzazione del lavoro. 6. La Regione promuove l’effettiva tutela dei diritti sociali delle lavoratrici e dei lavoratori nei casi di perdita del posto di lavoro, di maternita’, di malattia, di infortuni, di dipendenza o di vecchiaia anche mediante la realizzazione e gestione di servizi regionali complementari a quelli statali. 7. La Regione tutela la dignita’ delle lavoratrici e dei lavoratori soprattutto contro le molestie sessuali e la violenza psicologica sul luogo del lavoro.
Art. 7
Iniziativa economica e coesione economico-sociale
1. La Regione garantisce e sostiene la liberta’ e l’attivita’ di
impresa in conformita’ sia alla Costituzione, sia al diritto
comunitario e sia alla legislazione statale secondo le regole dello
sviluppo ecologicamente sostenibile, come definito nei protocolli
internazionali.
2. La Regione opera per regolare lo sviluppo economico,
l’economia di mercato e la libera concorrenza al fine di favorire la
piena occupazione, la promozione del benessere, i fini sociali, la
coesione economico-sociale e la difesa dello stato sociale.
3. L’iniziativa economica privata non puo’ svolgersi in contrasto
con l’utilita’ sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla
liberta’ e alla dignita’ umana.
4. La Regione promuove la competitivita’ del territorio campano e
delle imprese che in esso operano ed investono, favorendo il
riequilibrio economico e sociale fra le diverse aree.
5. La Regione opera nel rispetto dei vincoli comunitari ed in
raccordo con norme nazionali in tema di stabilita’ economica.
6. La Regione considera l’uso economicamente efficiente delle
risorse territoriali strumento di crescita ed emancipazione della
collettivita’ amministrata.
Art. 8
Obiettivi
1. La Regione promuove ogni utile iniziativa per favorire:
a) la lotta contro la pena di morte, la tortura fisica e
psichica, il terrorismo, la riduzione in schiavitu’ e ogni forma di
tratta degli esseri umani;
b) l’accrescimento per ogni persona delle opportunita’ e delle
garanzie di liberta’ nella elaborazione del proprio progetto di vita
in contesti liberamente scelti;
c) la cultura della legalita’ e il contrasto alla criminalita’;
il diritto di ogni persona alla propria integrita’ fisica e psichica,
alla propria sicurezza e la tutela dei diritti fondamentali delle
persone detenute ed internate;
d) la tutela del principio secondo cui il patrimonio genetico
di ogni individuo e’ bene indisponibile e la tutela della vita umana
nel rispetto delle leggi dello Stato;
e) il riconoscimento ed il sostegno alla famiglia fondata sul
matrimonio ed alle unioni familiari, nel rispetto dei principi
dettati dagli articoli 3, 29 e 30 della Costituzione orientando a tal
fine le politiche sociali, economiche e finanziarie e di
organizzazione dei servizi;
f) il diritto all’informazione e all’accesso alle procedure di
adozione e alle tecniche di procreazione assistita, senza
discriminazioni, nel rispetto delle leggi statali;
g) la tutela, lo sviluppo e la diffusione della cultura, della
ricerca scientifica e dell’innovazione tecnologica; la tutela ed il
sostegno dei luoghi dove si formano, si condividono e si diffondono
le conoscenze scientifiche e tecnologiche; l’interazione tra saperi;
la realizzazione ed il potenziamento delle reti di eccellenza e
l’incremento della cooperazione scientifica internazionale;
h) il riconoscimento e la valorizzazione delle attivita’
associative svolte in ambito sociale, culturale, economico e
politico;
i) la tutela della maternita’ e il diritto dei bambini alla
protezione e alle cure necessarie per il loro benessere;
l) la valorizzazione di istruzione, formazione professionale ed
alta formazione al fine di assicurare maggiori opportunita’ personali
di crescita culturale, sociale e civile;
m) la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale della
Regione, delle diversita’ culturali, religiose e linguistiche,
nonche’ di quelle relative ai dialetti locali;
n) l’adozione di politiche tese a valorizzare la qualita’ ed il
merito di ciascun individuo;
o) la realizzazione di un elevato livello delle prestazioni
concernenti i diritti sociali nonche’ il godimento dei diritti
politici e sociali degli immigrati, degli stranieri profughi
rifugiati e degli apolidi, ivi compreso il diritto di voto, per
quanto compatibile con la Costituzione;
p) l’attuazione di politiche tese a garantire un livello
elevato di tutela della salute fondate sulla prevenzione e su un
qualificato sistema sanitario regionale basato, innanzitutto, su una
qualificata sanita’ pubblica;
q) l’adozione di sistemi di garanzia della sicurezza alimentare
e degli interessi dei consumatori;
r) la valorizzazione delle risorse economiche, turistiche e
produttive di ogni area del territorio regionale ed il superamento
delle disuguaglianze sociali derivanti da squilibri territoriali e
settoriali della Regione in modo da garantire la piena occupazione;
s) la tutela e la valorizzazione dell’ambiente, del territorio,
delle risorse naturali e del patrimonio rurale; la tutela degli
ecosistemi e della biodiversita’; la difesa della vita delle piante e
il rispetto e il riconoscimento dei diritti degli animali come
previsti dalle Convenzioni internazionali e dalla normativa
comunitaria;
t) l’accesso ai beni pubblici necessari al godimento dei
diritti di cittadinanza;
u) il riconoscimento dell’acqua, dell’aria e del vento come
beni comuni dell’umanita’ di valore universale indirizzandone
l’utilizzo all’interesse pubblico;
v) la pratica delle attivita’ sportive.
Art. 9
Integrazione europea
1. La Regione si riconosce parte del processo di integrazione
europea. Essa partecipa ove previsto alla formazione degli atti
normativi comunitari utilizzando gli strumenti previsti dai trattati
comunitari, dalla Costituzione, dallo statuto e dalle leggi dello
Stato.
Art. 10
Regione e disciplina comunitaria ed internazionale
1. La Regione, nel rispetto dei principi costituzionali, nelle
materie di sua competenza:
a) partecipa alla definizione degli indirizzi sostenuti in sede
di Unione europea dall’Italia nonche’ alla formazione degli atti
normativi comunitari e alla loro attuazione ed esecuzione;
b) realizza forme di collegamento con le istituzioni
dell’Unione europea per l’esercizio delle proprie funzioni;
c) provvede all’attuazione e all’esecuzione di accordi e
convenzioni internazionali;
d) conclude accordi con Stati ed intese con enti territoriali
interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati dalle
leggi dello Stato, la cui sottoscrizione e’ autorizzata o ratificata
dal consiglio ai sensi dell’art. 26, comma 4, lettera i);
e) promuove iniziative di cooperazione internazionale ed in
particolare con i popoli colpiti da eventi bellici o calamita’
naturali ed in ritardo di sviluppo.
Art. 11 Partecipazione e pubblicita’ 1. Le attivita’ legislative e amministrative della Regione sono informate ai principi della trasparenza e della partecipazione dei cittadini, delle formazioni sociali, delle autonomie funzionali, degli enti e delle associazioni. 2. Ai fini della piena applicazione delle norme di cui al presente articolo, i poteri e le attivita’ regionali sono esercitati con la piu’ ampia pubblicita’ per consentire la massima diffusione delle informazioni, degli atti e dei documenti. 3. Con legge regionale sono individuati gli organi e gli uffici preposti all’applicazione della disposizione di cui al comma 2. 4. Le leggi, i regolamenti ed i provvedimenti amministrativi generali della Regione sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione Campania. Nel rispetto del principio di trasparenza la Regione pubblica, entro tre mesi dall’approvazione, il bilancio sul proprio sito web. Stesso adempimento garantisce per enti, agenzie, aziende, societa’ e consorzi, anche interregionali, comunque dipendenti o partecipati in forma maggioritaria dalla Regione. Insieme ai bilanci, sono pubblicati i nominativi dei componenti degli organi sociali, di amministrazione e controllo ed il numero dei dipendenti.
Art. 12 Iniziativa legislativa dei cittadini, degli enti locali, del consiglio delle autonomie locali e del consiglio regionale dell’economia e del lavoro 1. L’iniziativa legislativa dei cittadini e’ esercitata mediante una proposta sottoscritta da almeno diecimila elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Regione e presentata nella forma di un progetto redatto in articoli ed illustrato da una relazione descrittiva. 2. L’iniziativa legislativa appartiene inoltre ai singoli consigli provinciali e comunali dei capoluoghi di provincia, nonche’ a non meno di tre consigli comunali la cui popolazione sia complessivamente superiore a cinquantamila abitanti. 3. L’iniziativa legislativa di cui ai commi 1 e 2 non e’ ammessa per la modifica o la revisione dello Statuto regionale, per le leggi tributarie e di bilancio e per la legge finanziaria regionale. 4. L’iniziativa legislativa puo’ essere esercitata dal consiglio delle autonomie locali su materie riguardanti gli enti locali e dal consiglio regionale dell’economia e del lavoro su materie di sua pertinenza. 5. L’iniziativa legislativa di cui al presente articolo non e’ esercitabile nel semestre antecedente la scadenza naturale del consiglio.
Art. 13
Referendum abrogativo
1. Il referendum per l’abrogazione totale o parziale di una legge
regionale e’ indetto dal presidente della giunta regionale qualora lo
richiedano centomila elettori della Regione o cinque consigli
comunali che rappresentino una popolazione di almeno
centocinquantamila abitanti, o due consigli provinciali o quindici
consigli comunali a prescindere dalla popolazione rappresentata o tre
consigli di Comunita’ montane.
2. Hanno diritto a partecipare al referendum tutti i cittadini
iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Regione.
3. Qualora l’esito del referendum non abbia determinato
l’abrogazione della legge, la proposta abrogativa non puo’ essere
ripresentata nella stessa legislatura e comunque prima che siano
trascorsi tre anni.
4. Il referendum abrogativo non e’ ammesso per le leggi di
bilancio, tributarie, finanziarie, di governo del territorio, di
tutela ambientale e sullo stato giuridico dei consiglieri regionali,
per le leggi relative ai rapporti internazionali e con l’Unione
europea nonche’ sullo Statuto e sulle leggi di revisione statutaria.
5. Il referendum abrogativo non e’ ammesso se l’esito positivo
determina una riduzione del principio di pari opportunita’.
6. Nei sei mesi antecedenti le elezioni per il rinnovo del
consiglio regionale non possono svolgersi votazioni referendarie.
7. La legge regionale disciplina le modalita’ di indizione e di
svolgimento del referendum abrogativo.
Art. 14 Referendum consultivo 1. Il Consiglio regionale puo’ deliberare l’indizione di referendum consultivi su tutte le iniziative ed i provvedimenti di competenza della Regione. 2. Sono obbligatoriamente sottoposte a referendum consultivo delle popolazioni interessate le proposte di legge concernenti la istituzione di nuovi comuni e i mutamenti delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali. 3. Se la votazione sul referendum ha avuto esito negativo, la stessa richiesta non puo’ essere ripresentata nella stessa legislatura. 4. Nei sei mesi antecedenti le elezioni per il rinnovo del consiglio regionale non possono svolgersi votazioni referendarie. 5. La legge regionale disciplina le modalita’ di proposizione e svolgimento del referendum consultivo.
Art. 15 Referendum approvativo 1. Cinquantamila elettori possono presentare una proposta di legge o di regolamento della Regione affinche’ sia sottoposta per l’approvazione al referendum popolare. La proposta non puo’ essere presentata nei sei mesi antecedenti alla scadenza del consiglio regionale e nei sei mesi successivi alla convocazione dei comizi elettorali per la formazione dei nuovi organi regionali. 2. La proposta e’ previamente presentata al consiglio o alla giunta. Qualora nel termine di sei mesi dalla presentazione la proposta non sia approvata, o sia approvata ma con modifiche sostanziali, essa e’ sottoposta al voto popolare. 3. La proposta e’ approvata se alla votazione referendaria partecipa la maggioranza degli aventi diritto e sia raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi. 4. Il referendum approvativo non e’ ammesso per le leggi di bilancio, tributarie, finanziarie, di governo del territorio, di tutela ambientale e sullo stato giuridico dei consiglieri regionali, per le leggi relative ai rapporti internazionali e con l’Unione europea nonche’ sullo statuto e sulle leggi di revisione statutaria. 5. La legge regionale disciplina le modalita’ di proposizione e svolgimento del referendum approvativo.
Art. 16 Petizioni, voti, istanze e richieste 1. Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni agli organi regionali per richiederne l’intervento o per sollecitare l’adozione di provvedimenti su materie di competenza regionale. 2. Le province, i comuni ed altri enti locali nonche’ enti, organizzazioni e associazioni rappresentative a livello regionale possono rivolgere al consiglio voti, istanze e richieste di intervento su questioni di interesse generale o collettivo secondo le modalita’ previste dal Regolamento consiliare. 3. Gli organi regionali hanno l’obbligo di prendere in esame le petizioni e di fornire risposta scritta ai richiedenti.
Art. 17
Difensore civico regionale
1. Presso la Regione Campania e’ istituito il difensore civico
regionale.
2. La legge regionale ne disciplina le funzioni e le modalita’ di
nomina e ne garantisce l’indipendenza.
3. Il difensore civico presenta annualmente una relazione al
consiglio regionale sull’attivita’ svolta.
4. La carica del difensore civico e’ onoraria. La legge
disciplina il rimborso spese.
Art. 18 Organismi di pari opportunita’ e consulta degli immigrati 1. Presso la Regione Campania sono istituiti: a) la commissione regionale per la realizzazione della parita’ dei diritti e delle opportunita’ tra uomo e donna; b) la consulta regionale femminile, organo consultivo che svolge anche indagini conoscitive sulla condizione della donna; c) la consulta degli immigrati, per favorire la loro integrazione nella comunita’ campana. 2. La legge regionale ne disciplina le funzioni e le modalita’ di nomina, ne garantisce l’indipendenza e assicura la gratuita’ delle cariche. 3. Ciascuno dei suddetti organismi presenta una relazione annuale sull’attivita’ svolta al Consiglio regionale, che ne discute in apposita seduta. 4. La legge disciplina il rimborso spese.
Art. 19 Rapporti Regione-enti locali 1. I comuni, in forma singola o associata, le province, le citta’ metropolitane e le Comunita’ montane per quanto di loro competenza concorrono alla determinazione della politica regionale ed alla programmazione economica e territoriale, esercitando le funzioni amministrative ed il potere regolamentare nel rispetto della Costituzione, della legge e del presente statuto. 2. In attuazione dell’art. 118 della Costituzione, le funzioni amministrative che non richiedono un esercizio unitario a livello regionale sono conferite con legge regionale ai comuni, alle province, alle citta’ metropolitane e alle Comunita’ montane per quanto di loro competenza, sulla base dei principi di autonomia, sussidiarieta’, adeguatezza e differenziazione. 3. La Regione trasferisce agli enti locali il personale necessario e una quota delle proprie entrate per il finanziamento degli oneri relativi all’esercizio delle funzioni loro attribuite. 4. La Regione favorisce, anche in funzione della collaborazione fondata su ambiti territoriali omogenei, lo sviluppo delle Comunita’ montane e delle forme associative tra enti locali. 5. La Regione, in applicazione del principio di sussidiarieta’, riconosce il ruolo delle autonomie funzionali, le valorizza e ne assicura la partecipazione e la consultazione.
Art. 20
Attivita’ di interesse generale
1. La Regione, i comuni, le province, le citta’ metropolitane e
le Comunita’ montane in attuazione del principio di sussidiarieta’
favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati,
per lo svolgimento di attivita’ di interesse generale.
Art. 21
Sviluppo omogeneo del territorio regionale
1. Il riparto delle risorse finalizzate allo sviluppo della
Regione deve tener conto degli squilibri economici e sociali presenti
fra le diverse aree territoriali e delle esigenze dei piccoli comuni.
Art. 22 Consiglio delle autonomie locali 1. E’ istituito il consiglio delle autonomie locali, organismo regionale di partecipazione e consultazione dei comuni, delle province, delle citta’ metropolitane e delle Comunita’ montane. 2. Il consiglio e’ composto da quaranta membri, compresi i presidenti delle province e i sindaci delle citta’ capoluogo, che ne fanno parte di diritto. 3. La legge regionale determina i criteri per l’elezione dei rimanenti componenti del consiglio delle autonomie locali, che devono ricoprire la carica di sindaco, di consigliere provinciale o di consigliere comunale, garantendo che siano rappresentati proporzionalmente anche i piccoli comuni, nel rispetto di una presenza equilibrata di donne ed uomini. 4. Il consiglio delle autonomie locali, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, elegge il Presidente ed il vice-presidente. Se in prima convocazione nessun candidato ottiene la maggioranza assoluta, si procede a votazione di ballottaggio cui concorrono i due candidati piu’ votati. 5. Il consiglio regionale determina annualmente, sulla base delle somme stanziate in bilancio, le dotazioni di mezzi e di personale necessari per il funzionamento del consiglio delle autonomie locali. 6. Il regolamento del consiglio delle autonomie locali e’ approvato a maggioranza assoluta dei suoi componenti ed e’ pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Campania. 7. I bilanci del consiglio delle autonomie locali sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione Campania.
Art. 23
Funzioni del consiglio delle autonomie locali
1. Il consiglio delle autonomie locali, secondo il principio di
leale collaborazione, esprime parere:
a) sulle proposte di modifica dello statuto;
b) sulle proposte di legge attinenti agli enti locali ed al
conferimento agli stessi di funzioni e relative risorse;
c) sulle proposte di regolamento e di atti di carattere
generale concernenti gli enti locali;
d) sulle proposte di programma regionale di sviluppo, di
documento di programmazione economica e finanziaria e di bilancio.
2. I pareri sulle proposte di cui alle lettere a) e b) del comma
1 sono espressi entro trenta giorni dalla ricezione degli atti. Se,
decorso tale termine, non e’ stato espresso alcun parere, lo stesso
e’ dato per acquisito in forma favorevole. Se e’ espresso parere
contrario, la proposta puo’ essere approvata dal consiglio regionale
a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
3. I pareri sulle proposte di cui alle lettere c) e d) del comma
1 sono espressi entro venti giorni dalla ricezione degli atti.
Decorso tale termine il parere si ha per acquisito in senso
favorevole. Sugli atti di cui alla lettera d) il consiglio delle
autonomie locali puo’ avanzare osservazioni e proposte al consiglio
regionale.
4. La proposta generale di bilancio previsionale della Regione e
gli atti di programmazione sono trasmessi dalla giunta regionale al
consiglio delle autonomie locali, che ha facolta’ di avanzare entro
venti giorni osservazioni e proposte al consiglio regionale.
5. Il consiglio delle autonomie locali esprime pareri sulle
questioni che gli sono sottoposte dagli enti locali e promuove la
cooperazione istituzionale tra gli enti locali e tra la Regione e gli
enti locali.
6. Il consiglio delle autonomie locali esercita l’iniziativa
legislativa ai sensi dell’art. 12.
7. Il presidente del consiglio delle autonomie locali puo’ essere
sentito dalle commissioni consiliari e puo’ essere consultato dal
presidente della giunta regionale su questioni di interesse comune
della Regione e degli enti locali.
8. Il consiglio delle autonomie locali, secondo le modalita’
stabilite dalla legge, al fine del migliore esercizio delle proprie
funzioni, puo’ monitorare lo svolgimento delle attivita’ della
Regione e degli enti locali.
9. Il consiglio delle autonomie locali esprime pareri se il
consiglio o la giunta regionale ne fanno richiesta. La procedura per
la trasmissione e per l’acquisizione del parere del consiglio delle
autonomie locali e’ stabilita dal regolamento del consiglio
regionale.
Art. 24 Consiglio regionale dell’economia e del lavoro 1. Il consiglio regionale dell’economia e del lavoro e’ composto, nei modi previsti dalla legge regionale, da rappresentanti del sistema camerale regionale e da esperti e rappresentanti delle forze sindacali e imprenditoriali. Deve essere garantita la presenza di rappresentanti di tutte le province. 2. Il consiglio regionale dell’economia e del lavoro ha iniziativa legislativa e regolamentare in materia economica e sociale. 3. Il consiglio regionale dell’economia e del lavoro esprime pareri alla giunta ed al consiglio regionale su loro richiesta. 4. La legge assicura la gratuita’ delle cariche e disciplina il rimborso spese.
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