REGIONE SICILIA LEGGE 16 dicembre 2008, n. 22

Composizione delle giunte. Status degli amministratori locali e misure di contenimento della spesa pubblica. Soglia di sbarramento nelle elezioni comunali e provinciali della Regione. Disposizioni varie.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 5 del 30-1-2010

(Pubblicata nel suppl. ord. alla Gazzetta ufficiale della Regione Siciliana n. 59 del 24 dicembre 2008) L’ASSEMBLEA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1 Composizione delle giunte comunali e provinciali 1. L’art. 33 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come introdotto dall’art. 1, comma 1, lettera e), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e successive modifiche ed integrazioni, e’ sostituito dal seguente: «Art. 33 (Composizione della giunta dei comuni e delle province regionali). – 1. La giunta comunale e la giunta della provincia regionale sono composte rispettivamente dal sindaco e dal presidente della provincia regionale che le presiedono e da un numero di assessori, stabilito in modo aritmetico dagli statuti, che non deve essere superiore al 20 per cento dei componenti dell’organo elettivo di riferimento. Nei comuni con popolazioni fino a 10.000 abitanti il numero degli assessori non puo’ comunque essere superiore a 4. 2. La variazione della popolazione accertata con censimento nel corso del periodo di carica del sindaco o del presidente della provincia regionale comporta la modifica del numero degli assessori alla scadenza, naturale o anticipata, del periodo di carica».

Art. 2

Adeguamento degli statuti

1. I comuni e le province adeguano i propri statuti alle
disposizioni del comma 1 dell’art. 33 della legge 8 giugno 1990, n.
142, come introdotto dall’art. 1, comma 1, lettera e), della legge
regionale 11 dicembre 1991, n. 48, nel testo sostituito dall’art. 1
della presente legge, entro il rinnovo delle cariche elettive.
2. In mancanza del necessario adeguamento di cui al comma 1,
anche con riferimento alle previsioni degli articoli 7 e 9 della
legge regionale 26 agosto 1992, n. 7 e degli articoli 3 e 5 della
legge regionale 1° settembre 1993, n. 26, il numero degli assessori
e’ comunque determinato, in occasione del rinnovo delle cariche
elettive, nel numero massimo individuato dal comma 1 dell’art. 33
della legge 8 giugno 1990, n. 142, come introdotto dall’art. 1, comma
1, lettera e), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, nel
testo sostituito dall’art. 1 della presente legge.
3. Sono abrogate le seguenti norme: l’art. 24 della legge
regionale 26 agosto 1992, n. 7, come modificato dall’art. 76, comma
4, della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20; l’art. 4 della legge
regionale 16 dicembre 2000, n. 25, come modificato dall’art. 76,
comma 16, della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20; l’art. 9
della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35.
4. Le abrogazioni di cui al comma 3 operano a decorrere dal
termine di cui al comma 1.

Art. 3

Definizione di amministratori locali

1. All’art. 15, comma 2, secondo periodo, della legge regionale
23 dicembre 2000, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni, sono
apportate le seguente modifiche:
a) dopo le parole «Per amministratori» sono aggiunte le parole
«, ai soli fini del presente capo,»;
b) sono abrogate le parole «e i vicepresidenti».

Art. 4

Aspettative

1. L’art. 18 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 e
successive modifiche ed integrazioni, e’ sostituito dal seguente:
«Art. 18 (Aspettative). – 1. I sindaci, i presidenti delle
province regionali, i presidenti dei consigli comunali e provinciali,
i presidenti dei consigli circoscrizionali dei soli comuni capoluogo
di provincia, i presidenti delle unioni di comuni, nonche’ i membri
delle giunte di comuni e province, che siano lavoratori dipendenti
possono essere collocati a richiesta in aspettativa non retribuita
per tutto il periodo di espletamento del mandato. Il periodo di
aspettativa e’ considerato come servizio effettivamente prestato,
nonche’ come legittimo impedimento per il compimento del periodo di
prova. I consiglieri di cui all’art. 15, comma 2, se a domanda
collocati in aspettativa non retribuita per il periodo di
espletamento del mandato, assumono a proprio carico l’intero
pagamento degli oneri previdenziali, assistenziali e di ogni altra
natura previsti dall’art. 22.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli
amministratori e ai consiglieri comunali e provinciali che siano
dipendenti dello stesso ente e si siano avvalsi delle disposizioni
obbligatorie in materia di aspettative per non incorrere nei casi di
ineleggibilita’ di cui all’art. 9 della legge regionale 24 giugno
1986, n. 31».

Art. 5 Indennita’ e gettoni di presenza 1. All’art. 19 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1, dopo le parole «previa deliberazione della Giunta regionale» sono aggiunte le seguenti: «, su proposta dell’assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali,»; b) al comma 1, la lettera c) e’ sostituita dalla seguente: «c) articolazione dell’indennita’ di funzione dei presidenti dei consigli, dei vicesindaci e dei vicepresidenti delle province regionali e degli assessori, in rapporto alla misura dell’indennita’ stabilita per il sindaco e per il presidente della provincia regionale. Al presidente e ai componenti degli organi esecutivi delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali e al soggetto coordinatore de-gli uffici unici o comuni dei PIT sono attribuite le indennita’ di funzione nella misura massima del 20 per cento dell’indennita’ prevista per un comune avente popolazione pari alla popolazione dell’unione di comuni e del consorzio fra enti locali e dei comuni in convenzione.»; c) il comma 2 e’ sostituito dal seguente: «2. Il regolamento previsto dal comma 1 determina un’indennita’ di funzione, nei limiti fissati dal presente articolo, per il sindaco, il presidente della provincia regionale, il presidente della provincia regionale comprenderne area metropolitana, i presidenti dei consigli circoscrizionali dei soli comuni capoluogo di provincia, i presidenti dei consigli comunali e provinciali nonche’ i componenti delle giunte dei comuni, delle province regionali e delle province comprendenti aree metropolitane ed i componenti degli organi esecutivi delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali. Tale indennita’ di funzione e’ dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l’aspettativa. Ai presidenti dei consigli circoscrizionali dei soli comuni capoluogo di provincia e’ corrisposta un’indennita’ pari al 40 per cento di quella spettante agli assessori dei rispettivi comuni»; d) il comma 3 e’ abrogato; e) il comma 4 e’ sostituito dal seguente: «4. I consiglieri comunali, provinciali, circoscrizionali limitatamente ai comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti, i componenti degli organi assembleari delle unioni dei comuni e i componenti degli organi assembleari dei consorzi tra enti locali hanno diritto a percepire, nei limiti fissati dal presente capo, un gettone di presenza per l’effettiva partecipazione a consigli e commissioni. In nessun caso l’ammontare percepito nell’ambito di un mese da un consigliere puo’ superare l’importo pari al 30 per cento dell’indennita’ massima prevista per il rispettivo sindaco o presidente della provincia regionale o presidente dell’unione dei comuni o presidente del consorzio e al 50 per cento dell’indennita’ massima prevista per il rispettivo presidente del consiglio circoscrizionale in base al regolamento di cui al comma 1. Ai consiglieri circoscrizionali, limitatamente ai comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti, e’ attribuito per l’effettiva partecipazione alle riunioni dei consigli e delle commissioni circoscrizionali, formalmente convocate, un gettone di presenza pari al 60 per cento di quello attribuito ai consiglieri dell’ente in cui e’ costituita la circoscrizione»; f) il comma 5 e’ sostituito dal seguente: «5. Le indennita’ e i gettoni di presenza, determinati ai sensi del comma 1, possono essere diminuiti con delibera rispettivamente di giunta e di consiglio»; g) il comma 7 e’ abrogato; h) il comma 9 e’ abrogato; i) dopo il comma 12, e’ aggiunto il seguente comma: «12-bis. La corresponsione dei gettoni di presenza e’ comunque subordinata all’effettiva partecipazione del consigliere a consigli e commissioni; il regolamento dell’ente locale stabilisce termini e modalita’.». 2. I comuni assegnano funzioni amministrative alle circoscrizioni entro 180 giorni dall’entrata in vigore della presente legge.

Art. 6

Divieto di cumulo di indennita’

1. Dopo l’art. 19 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 e
successive modifiche ed integrazioni, e’ inserito il seguente
articolo:
«Art. 19-bis (Divieto di cumulo). – 1. I parlamentari nazionali
ed europei e i deputati regionali non possono percepire le indennita’
e i gettoni di presenza previsti dal presente capo.
2. Salve le disposizioni previste per le forme associative degli
enti locali, gli amministratori locali di cui all’art. 15, comma 2,
secondo periodo, non percepiscono alcun compenso, tranne quanto
dovuto ai sensi dell’art. 21, per la partecipazione ad organi o
commissioni comunque denominate, se tale partecipazione e’ connessa
all’esercizio delle proprie funzioni pubbliche.
3. In caso di cariche incompatibili, le indennita’ di funzione
non sono cumulabili; ai soggetti che si trovano in tale condizione,
fino al momento dell’esercizio dell’opzione o comunque sino alla
rimozione della condizione di incompatibilita’, l’indennita’ per la
carica sopraggiunta non e’ corrisposta.
4. Il sindaco e il presidente della provincia non possono
cumulare alla propria altre indennita’ relative a cariche ricoperte
per la funzione».

Art. 7

Abrogazioni in materia di indennita’ degli amministratori locali

1. L’art. 17 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15, e’
abrogato.

Art. 8

Disposizioni in materia di permessi e licenze

1. All’art. 20 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 e
successive modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) al comma 3 le parole «dei consigli circoscrizionali,» sono
abrogate;
b) alla fine del comma 5 sono aggiunti i seguenti periodi:
«L’ente, su richiesta documentata del datore di lavoro, e’ tenuto a
rimborsare quanto dallo stesso corrisposto per retribuzioni ed
assicurazioni per le ore o giornate di effettiva assenza del
lavoratore. In nessun caso l’ammontare complessivo da rimborsare
nell’ambito di un mese puo’ superare l’importo pari ad un terzo
dell’indennita’ massima prevista per il rispettivo sindaco o
presidente di provincia. Per i comuni con popolazione fino a 10.000
abitanti l’ammontare complessivo da rimborsare nell’ambito di un anno
solare non puo’ superare l’importo pari a meta’ dell’indennita’
massima prevista per il rispettivo sindaco nello stesso periodo.».

Art. 9

Spese di viaggio

1. L’art. 21 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 e
successive modifiche ed integrazioni, e’ sostituito dal seguente:
«Art. 21 (Rimborso delle spese di viaggio). – 1. Agli
amministratori che, in ragione del loro mandato, si rechino fuori dal
capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente, previa
autorizzazione del capo dell’amministrazione nel caso di componenti
degli organi esecutivi ovvero del presidente del consiglio nel caso
di consiglieri, sono dovuti esclusivamente il rimborso delle spese di
viaggio effettivamente sostenute nonche’ un rimborso forfettario
omnicomprensivo per le altre spese nella misura fissata con decreto
dell’assessore per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie
locali e dell’assessore per il bilancio e le finanze, sentita la
Conferenza Regione – autonomie locali.
2. Le norme stabilite dalle vigenti disposizioni di legge,
relative alla posizione, al trattamento e ai permessi dei lavoratori
pubblici e privati chiamati a funzioni elettive, si applicano anche
per la partecipazione dei rappresentanti degli enti locali alle
associazioni internazionali, nazionali e regionali tra enti locali.
Le spese che gli enti locali sostengono per la partecipazione dei
componenti dei propri organi alle riunioni e alle attivita’ degli
organi nazionali e regionali delle associazioni fanno carico ai
bilanci degli enti stessi.
3. La liquidazione del rimborso delle spese e’ effettuata dal
dirigente competente, su richiesta dell’interessato corredata della
documentazione delle spese di viaggio e soggiorno effettivamente
sostenute e di una dichiarazione sulla durata e sulle finalita’ della
missione.
4. Agli amministratori che risiedono fuori dal comune ove ha sede
il rispettivo ente spetta il rimborso per le sole spese di viaggio
effettivamente sostenute per l’effettiva partecipazione ad ognuna
delle sedute dei rispettivi organi assembleari ed esecutivi nonche’
per la presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo
svolgimento delle funzioni proprie o delegate.
5. Ai soli amministratori e consiglieri che risiedano fuori dal
comune ove ha sede il rispettivo ente, che siano residenti in una
delle isole minori della Sicilia e che, in ragione del loro mandato o
per motivi istituzionali, debbano raggiungere e soggiornare nel luogo
della sede dell’ente medesimo, e’ riconosciuto anche il rimborso
delle spese effettivamente sostenute e documentate di vitto e
soggiorno, alle condizioni previste dalla legge 18 dicembre 1973, n.
836 e successive modifiche ed integrazioni.».

Art. 10 Adesione a forme associative 1. Ai fini della semplificazione della varieta’ e della diversita’ delle forme associative comunali e del processo di riorganizzazione sovra comunale dei servizi, delle funzioni e delle strutture, ad ogni amministrazione comunale e’ consentita l’adesione ad una unica forma associativa per ciascuna di quelle previste rispettivamente dall’art. 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modifiche ed integrazioni, come introdotto dall’art. 1 della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e successive modifiche ed integrazioni, dall’art. 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dall’art. 15 della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9. 2. Sono fatte salve le disposizioni di legge in materia di organizzazione e gestione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti. 3. A decorrere dal termine indicato dall’art. 2, comma 28, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modifiche ed integrazioni, se permane l’adesione multipla ogni atto adottato dall’associazione tra comuni e’ nullo ed e’, altresi’, nullo ogni atto attinente all’adesione o allo svolgimento di essa da parte dell’amministrazione comunale interessata. 4. Il presente articolo non si applica per l’adesione delle amministrazioni comunali ai consorzi universitari e ai consorzi istituiti o resi obbligatori da leggi nazionali e regionali e per la gestione delle opere pubbliche finanziate con il vincolo della gestione in forma associata. 5. Agli enti locali nei cui territori risiedono minoranze linguistiche storiche, riconosciute ai sensi della legge 15 dicembre 1999, n. 482, e’ consentita, altresi’, l’adesione ad un’altra forma associativa che abbia come finalita’ unicamente la valorizzazione del patrimonio culturale e linguistico delle minoranze linguistiche storiche, fra le forme gestionali previste dall’art. 25 della legge n. 142 del 1990, e successive modifiche ed integrazioni, come introdotto dall’art. 1 della legge regionale n. 48 del 1991, e successive modifiche ed integrazioni, dall’art. 32 del decreto legislativo n. 267 del 2000, e dall’art. 15 della legge regionale n. 9 del 1986.

Art. 11 Circoscrizioni di decentramento 1. L’art. 13 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come introdotto dall’art. 1 della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e successive modifiche ed integrazioni e’ sostituito dal seguente: «Art. 13 (Circoscrizioni di decentramento comunale). – 1. I comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti articolano il loro territorio per istituire le circoscrizioni di decentramento, quali organismi di partecipazione, di consultazione e di gestione di servizi di base, nonche’ di esercizio delle funzioni delegate dal comune. 2. La circoscrizione ha poteri in ordine a: a) servizi demografici; b) servizi sociali e di assistenza sociale; c) servizi scolastici ed educativi; d) attivita’ e servizi culturali, sportivi e ricreativi in ambito circoscrizionale. 3. Nessuno dei comuni di cui al comma 1 puo’ articolare le proprie circoscrizioni in numero superiore a dieci. 4. L’organizzazione e le funzioni delle circoscrizioni sono disciplinate dallo statuto comunale e da apposito regolamento. Il numero dei componenti dei consigli circoscrizionali non puo’ essere superiore ai due quinti di quello dei componenti del consiglio del comune di appartenenza. 5. Nei comuni con popolazione inferiore a 250.000 abitanti, il limite di spesa per la gestione dei consigli circoscrizionali e’ demandato alla giunta ed al consiglio comunale del comune medesimo, che stabiliscono altresi’ il numero dei consigli circoscrizionali, tenendo in particolare considerazione gli agglomerati extraurbani, gia’ frazioni. 6. I comuni con popolazione compresa tra 50.000 e 100.000 abitanti possono istituire consigli circoscrizionali senza oneri di spesa a carico dei propri bilanci. I comuni con popolazione superiore a 100.000 e fino a 250.000 abitanti possono istituire consigli circoscrizionali purche’ i relativi oneri siano contenuti, per ciascuno di essi, nei limiti dei tetti di spesa discendenti dall’applicazione dei principi fissati dalla normativa nazionale vigente in materia. 7. Il consiglio circoscrizionale rappresenta le esigenze della popolazione delle circoscrizioni nell’ambito dell’unita’ del comune ed e’ eletto a suffragio diretto secondo le norme stabilite per l’elezione dei consigli comunali con sistema proporzionale. 8. Il consiglio circoscrizionale elegge nel suo seno il presidente». 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dalla cessazione del mandato dei consigli di circoscrizione attualmente in carica. 3. I comuni adeguano i propri statuti e i propri regolamenti alle disposizioni di cui al comma 2 dell’art. 13 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come introdotto dall’art. 1 della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 nel testo sostituito dal presente articolo, entro tre mesi dalla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Regione Siciliana.

Art. 12 Indennita’ commissari ad acta 1. All’art. 24 della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44, e’ inserito il seguente comma: «2-bis. Al commissario ad acta, insediatosi presso gli enti locali per porre in essere l’attivita’ sostitutiva, e’ riconosciuta un’indennita’ di carica e di responsabilita’ rapportata all’organo sostituito, alla tipologia degli atti adottati, alla professionalita’, alla responsabilita’, all’entita’ demografica dell’ente ed agli accessi effettuati.». 2. Con successivo decreto dell’assessore per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali, da emanarsi entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, sono determinate le indennita’ di cui al comma 1.

Art. 13 Commissari straordinari 1. Nel primo comma dell’art. 55 dell’ordinamento amministrativo degli enti locali approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 e successive modifiche e integrazioni, il periodo «fra i componenti dell’ufficio ispettivo previsto dall’art. 1 della legge regionale 23 dicembre 1962, n. 25, con almeno cinque anni di anzianita’ di servizio nell’ufficio» e’ sostituito con il seguente: «fra i funzionari direttivi in servizio presso l’assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali che hanno svolto funzioni ispettive, di vigilanza e di controllo nei confronti degli enti locali da almeno cinque anni». 2. Nel primo comma dell’art. 145 dell’ordinamento amministrativo degli enti locali approvato con legge regionale n. 16 del 1963, e successive modifiche e integrazioni, il periodo «fra i componenti dell’ufficio ispettivo previsto dall’art. 1 della legge regionale 23 dicembre 1962, n. 25, con almeno cinque anni di anzianita’ di servizio nell’ufficio» e’ sostituito con il seguente: «fra i funzionari direttivi in servizio presso l’assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali che hanno svolto funzioni ispettive, di vigilanza e di controllo nei confronti degli enti locali da almeno cinque anni». 3. I soggetti individuati ai sensi degli articoli 55 e 145 dell’ordinamento amministrativo degli enti locali, approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni e del comma 2 dell’art. 56 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Regione 20 agosto 1960, n. 3, non possono assumere, a pena di nullita’, l’incarico di commissario straordinario se sono titolari di incarico di commissario straordinario presso altro ente locale, a prescindere dalle funzioni attribuite. 4. I commissari straordinari, nell’espletamento delle proprie funzioni, hanno diritto di assentarsi dal servizio esclusivamente per i seguenti periodi: nel caso di sostituzione di sindaco e giunta o di sindaco, giunta e consiglio, per un massimo di 36 ore mensili nei comuni con popolazione fino a 30.000 abitanti e per un massimo di 48 ore mensili nei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti e nelle province regionali; nel caso di sostituzione del solo consiglio per un massimo di 16 ore mensili nei comuni con popolazione fino a 30.000 abitanti e per un massimo di 20 ore mensili nei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti e nelle province regionali. 5. Nel tetto massimo delle ore di cui al comma 4 non va computato il tempo necessario per raggiungere la sede dell’ente.

Art. 14 Commissari straordinari delle IPAB 1. I soggetti nominati commissari straordinari delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza non possono assumere, a pena di nullita’, l’incarico di commissario straordinario se all’atto del conferimento dell’incarico svolgono le medesime funzioni presso un’altra Istituzione pubblica di assistenza e beneficenza. 2. I commissari straordinari delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, nell’espletamento delle loro funzioni, hanno diritto di assentarsi dal servizio esclusivamente per i seguenti periodi: per un massimo di 36 ore mensili nelle Istituzioni di prima classe; per un massimo di 20 ore mensili nelle Istituzioni di seconda classe; per un massimo di 16 ore mensili nelle Istituzioni di terza classe. 3. Nel tetto massimo delle ore di cui al comma 2 non va computato il tempo necessario per raggiungere la sede dell’ente.

Art. 15 Soglia di sbarramento 1. Dopo il comma 3 dell’art. 4 della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35 e successive modifiche ed integrazioni, e’ inserito il seguente comma: «3-bis. Non sono ammesse all’assegnazione dei seggi nei consigli comunali dei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, le liste che non hanno conseguito almeno il 5 per cento del totale dei voti validi espressi. Al fine della determinazione del quoziente elettorale circoscrizionale non si tiene conto dei voti riportati dalle liste non ammesse all’assegnazione dei seggi». 2. Dopo il comma 4 dell’art. 7 della legge regionale n. 35 del 1997, e successive modifiche ed integrazioni, e’ inserito il seguente comma: «4-bis. Non sono ammesse all’assegnazione dei seggi nei consigli provinciali le liste che non hanno conseguito almeno il 5 per cento del totale provinciale dei voti validi espressi. Al fine della determinazione del quoziente elettorale circoscrizionale non si tiene conto dei voti riportati dalle liste non ammesse all’assegnazione dei seggi.».

Art. 16

Nomina di rappresentanti di lista per le elezioni provinciali

1. La nomina dei rappresentanti di lista nelle elezioni
provinciali avviene secondo le modalita’ e i tempi previsti per la
nomina dei rappresentanti di lista nelle elezioni comunali.

Art. 17

Modifica della legge regionale n. 24 giugno 1986, n. 31

1. Alla fine del numero 4 del primo comma dell’art. 10 della
legge regionale 24 giugno 1986, n. 31 e successive modifiche ed
integrazioni, sono aggiunti i seguenti periodi:
«La lite promossa a seguito di o conseguente a sentenza di
condanna determina incompatibilita’ soltanto in caso di affermazione
di responsabilita’ con sentenza passata in giudicato. La
constituzione di parte civile nel processo penale non costituisce
causa di incompatibilita’. La presente disposizione di applica anche
ai procedimenti in corso».

Art. 18

Obbligo di pubblicazione di atti nel sito internet

1. E’ fatto obbligo alle amministrazioni comunali e provinciali,
ferme restando le disposizioni a tutela della privacy, di rendere
noti, per estratto, nel rispettivo sito internet tutti gli atti
deliberativi adottati dalla giunta e dal consiglio e le
determinazioni sindacali e dirigenziali, ai fini di pubblicita’
notizia.
2. E’ fatto obbligo alle aziende pubbliche (ex municipalizzate)
di rendere noti nel rispettivo sito internet tutti gli atti adottati
dal consiglio di amministrazione e, le determinazioni presidenziali e
dirigenziali.

Art. 19 Componenti degli organi delle societa’ partecipate da enti locali 1. Il numero dei componenti nominati da comuni e province negli organi delle societa’, aziende ed enti, sia interamente sia parzialmente partecipate, non puo’ eccedere le tre unita’.

Art. 20

Compensi dei componenti degli organi delle societa’ partecipate da
enti locali

1. Nelle aziende, negli enti e nelle societa’ a totale
partecipazione di comuni o province regionali, il compenso lordo
annuale, omnicomprensivo, attribuito ai presidente e ai componenti
del consiglio di amministrazione non puo’ essere superiore
rispettivamente al 70 per cento ed al 40 per cento delle indennita’
spettanti al sindaco del comune con maggiore popolazione o al
presidente della provincia.
2. Al presidente ed ai componenti del consiglio di
amministrazione e’ dovuto il rimborso delle spese di viaggio
effettivamente sostenute nonche’ le indennita’ di missione alle
condizioni e nella misura fissata per il sindaco o il presidente
della provincia.

Art. 21

Utilizzo delle autovetture di servizio degli enti locali

1. Gli enti locali inseriscono nei rispettivi regolamenti norme
che disciplinano l’utilizzo delle autovetture di servizio da parte
dei soggetti beneficiari secondo i principi di efficienza,
economicita’ e buon andamento dell’amministrazione.

Art. 22

Competenze gestionali degli assessori comunali

1. I comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, fatta
salva l’ipotesi di cui all’art. 97, comma 4, lettera d), del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, anche al fine di operare un
contenimento della spesa, possono adottare disposizioni regolamentari
organizzative, se necessario anche in deroga a quanto disposto
dall’art. 107 del medesimo decreto legislativo, attribuendo ai
componenti dell’organo esecutivo la responsabilita’ degli uffici e
dei servizi ed il potere di adottare atti anche di natura tecnica
gestionale.
2. Il contenimento della spesa e’ documentato ogni anno, con
apposita deliberazione, in sede di approvazione del bilancio.

Art. 23

Indennita’ dei corpi di polizia municipale dei comuni

1. L’indennita’ prevista dall’art. 13 della legge regionale 1°
agosto 1990, n. 17, destinata agli appartenenti ai corpi di polizia
municipale dei comuni, che hanno approvato e richiesto il
finanziamento dei piani di miglioramento dei servizi di polizia
municipale, rimane concessa a tutto il personale della polizia
municipale, ivi compresi comandanti e ufficiali, siano essi dirigenti
o incaricati di posizione organizzativa, ai sensi degli articoli 9,
10 e 11 del Contratto collettivo nazionale di lavoro del 31 marzo
1999, che svolgono le funzioni di polizia giudiziaria, di pubblica
sicurezza e di polizia stradale di cui all’art. 5 della legge 7 marzo
1986, n. 65.
2. L’assessorato regionale della famiglia, delle politiche
sociali e delle autonomie locali autorizza i comuni a procedere alla
liquidazione delle somme spettanti, gia’ accantonate a partire dal
1999 nei propri bilanci, in favore dei comandanti e degli ufficiali
di polizia municipale di cui al comma 1.

Art. 24

Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai
sensi dell’art. 28 dello statuto

Art. 25 Interpretazione autentica in materia di compensi per i presidenti di IACP 1. L’art. 83 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, come modificato ed integrato dall’art. 129 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, si interpreta nel senso che, a far data dall’entrata in vigore della legge regionale n. 2 del 2002 ai presidenti degli Istituti autonomi case popolari spetta un compenso determinato in misura pari al 75 per cento dell’indennita’ complessiva del presidente della provincia regionale di appartenenza, con la riduzione del 10 per cento prevista dall’art. 17 della legge regionale n. 2 del 2002.

Art. 26

Entrata in vigore

1. La presente legge sara’ pubblicata nella Gazzetta ufficiale
della Regione Siciliana ed entrera’ in vigore il giorno successivo a
quella della sua pubblicazione.
2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione.
Palermo; 16 dicembre 2008.

LOMBARDO

Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali
e le autonomie locali: Scoma

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2010-01-30&task=dettaglio&numgu=5&redaz=009R0318&tmstp=1265270464504

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