Testo: DECRETO LEGISLATIVO 11 maggio 2009, n. 54
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 28 maggio 2009)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Viste le risoluzioni emanate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ai sensi del Capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite per contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l’attivita’ dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale;
Viste le risoluzioni 1267/1999, n. 1333/2000, n. 1363/2001, n. 1390/2002, n. 1452/2002, n. 1455/2003, n. 1526/2004, n. 1566/2004, n. 1617/2005, n. 1735/2006 e n. 1822/2008 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite;
Vista la posizione comune 2001/931/PESC del Consiglio, del 27 dicembre 2001, relativa all’applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo ed il regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio, del 27 dicembre 2001, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entita’, destinate a combattere il terrorismo e successive modificazioni;
Vista la posizione comune 2002/402/PESC del Consiglio, del 27 maggio 2002, ed il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, recanti specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entita’ associate a Osama Bin Laden, alla rete Al Qaida e ai Talebani, e successive modificazioni;
Visti i regolamenti comunitari emanati ai sensi degli articoli 60 e 301 del Trattato istitutivo della Comunita’ europea per il contrasto dell’attivita’ di Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e successive modificazioni, ed in particolare l’articolo 24, comma 2, che prevede che le pubbliche amministrazioni possano individuare le categorie di documenti da esse formati o comunque rientranti nella loro disponibilita’ sottratti all’accesso ai sensi del comma 1 dello stesso articolo;
Vista la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita’ criminose e di finanziamento del terrorismo;
Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29 – Legge comunitaria 2005, recante disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunita’ europee, ed in particolare l’articolo 1, comma 5, che prevede la possibilita’ di emanare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, tra i quali rientra il presente decreto legislativo, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti stessi;
Visto il decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, recante misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l’attivita’ dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE, ed in particolare, l’articolo 3, comma 4, che prevede che il funzionamento del Comitato di sicurezza finanziaria sia disciplinato con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta del Comitato di sicurezza finanziaria;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 febbraio 2009;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 aprile 2009;
Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e dell’interno;
Emana il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Disposizioni correttive
1. Al decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 1, comma 1, lettera c), dopo le parole: «per fondi» si intendono: «le attivita’ ed utilita’ finanziarie di qualsiasi natura,» sono inserite le seguenti: «possedute anche per interposta persona fisica o giuridica,»;
b) all’articolo 1, comma 1, lettera d), dopo le parole: «per risorse economiche» si intendono:
«le attivita’ di qualsiasi tipo, materiali o immateriali, mobili o immobili, ivi compresi gli accessori, le pertinenze e i frutti, che non sono fondi ma che possono essere utilizzate» sono inserite le seguenti: «anche per interposta persona fisica o giuridica»;
c) all’articolo 3 il comma 4 e’ sostituito dal seguente: «4. Il funzionamento del Comitato, inclusi i procedimenti di sua competenza, e’ disciplinato con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta del Comitato. Con lo stesso decreto sono disciplinati, altresi’, le categorie di documenti, formati o comunque rientranti nella disponibilita’ del Comitato, sottratti al diritto di accesso ai documenti amministrativi ai sensi dell’articolo 24, commi 1, lettera a), e 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi. In ogni caso, ai componenti del Comitato non e’ corrisposto alcun emolumento, indennita’, o rimborso spese.»;
d) l’articolo 4 e’ sostituito dal seguente: «Art. 4. (Misure per dare diretta attuazione alle risoluzioni adottate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite per il contrasto del finanziamento del terrorismo e nei confronti dell’attivita’ di Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale) 1. Al fine di dare esecuzione alle misure di congelamento di fondi e risorse economiche stabilite dalle risoluzioni adottate ai sensi del Capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite per contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e nei confronti dell’attivita’ di Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, nelle more dell’adozione delle relative deliberazioni dell’Unione europea, fatte salve le iniziative dell’autorita’ giudiziaria in sede penale, il Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri, dispone con decreto, su proposta del Comitato di sicurezza finanziaria, il congelamento dei fondi e delle risorse economiche detenuti, anche per interposta persona fisica o giuridica, da persone fisiche, giuridiche, gruppi o entita’, designati, secondo i criteri e le procedure stabiliti dalle medesime risoluzioni, dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o da un suo Comitato. Con il medesimo decreto sono individuate, sulla base delle disposizioni contenute nelle risoluzioni, le esenzioni dal congelamento.».
Art. 2.
Entrata in vigore
1. Le disposizioni di cui al presente decreto legislativo entrano in vigore a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
NOTE
Avvertenza: – Il testo delle note qui pubblicato e’ stato redatto dall’amministrazione competente per materia ai sensi dell’articolo 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e’ operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita’ europee (GUCE).
Note alle premesse:
L’art. 76 della Costituzione stabilisce che l’esercizio della funzione legislativa non puo’ essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
L’art. 87 della Costituzione conferisce, tra l’altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
La posizione comune 2001/931/PESC e’ pubblicata nella G.U.C.E. n. L. 344 del 28 dicembre 2001.
Il regolamento (CE) n. 2580/2001 e’ pubblicato nella G.U.C.E. 28 dicembre 2001, n. L 344.
La posizione comune 2002/402/PESC e’ pubblicata nella G.U.C.E. L. 139/4 del 29 maggio 2002.
Il regolamento (CE) n. 881/2002 e’ pubblicato nella G.U.C.E. 29 maggio 2002, n. L 139.
Gli articoli 60 e 301, del Trattato della Comunita’ europea, pubblicato nella G.U.U.E. 21 giugno 2005 e nella G.U.U.E 10 novembre 1997, n. C 340 cosi’ recitano:
«Art. 60.
Trattato tra il Regno del Belgio, la Repubblica ceca, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, l’Irlanda, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, il Granducato di Lussemburgo, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d’Austria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (Stati membri dell’Unione europea) e la Repubblica di Bulgaria e la Romania, relativo all’adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all’Unione europea.».
«Art. 301.
Quando una posizione comune o un’azione comune adottata in virtu’ delle disposizioni del trattato sull’Unione europea relative alla politica estera e di sicurezza comune prevedano un’azione della Comunita’ per interrompere o ridurre parzialmente o totalmente le relazioni economiche con uno o piu’ paesi terzi, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, prende le misure urgenti necessarie.».
Si riporta il testo dell’art. 24, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale18 agosto 1990, n. 192:
«2. Le singole pubbliche amministrazioni individuano le categorie di documenti da esse formati o comunque rientranti nella loro disponibilita’ sottratti all’accesso ai sensi del comma 1.»
La direttiva 2005/60/CE e’ pubblicata nella G.U.C.E. 25 novembre 2005 n. L. 309.
Si riporta il testo dell’art.1, comma 5, della legge 25 gennaio 2006, n. 29, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 8 febbraio 2006, n. 32, S.O:
«5. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo puo’ emanare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 6.».
(Omissis).
Il decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 luglio 2007, n. 172.
Note all’art. 1.
– Il testo dell’art. 1, del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, citato nelle premesse, cosi’ come modificato dal presente decreto:
«Art. 1 (Definizioni). – 1. Ai fini del presente decreto valgono le seguenti definizioni:
a) per “finanziamento del terrorismo” si intende: “qualsiasi attivita’ diretta, con qualsiasi mezzo, alla raccolta, alla provvista, all’intermediazione, al deposito, alla custodia o all’erogazione di fondi o di risorse economiche, in qualunque modo realizzati, destinati ad essere, in tutto o in parte, utilizzati al fine di compiere uno o piu’ delitti con finalita’ di terrorismo o in ogni caso diretti a favorire il compimento di uno o piu’ delitti con finalita’ di terrorismo previsti dal codice penale, e cio’ indipendentemente dall’effettivo utilizzo dei fondi e delle risorse economiche per la commissione dei delitti anzidetti”;
b) per “regolamenti comunitari” si intendono: “i regolamenti (CE) n. 2580/2001 del Consiglio, del 27 dicembre 2001, e n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, e successive modificazioni, ed i regolamenti emanati ai sensi degli articoli 60 e 301 del Trattato CE, adottati al fine di prevenire, contrastare e reprimere il fenomeno del terrorismo internazionale e l’attivita’ dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, anche in attuazione di risoluzioni del Consiglio di sicurezza dell’ONU”;
c) per “fondi” si intendono: “le attivita’ ed utilita’ finanziarie di qualsiasi natura, possedute anche per interposta persona fisica o giuridica, compresi a titolo meramente esemplificativo:
1) i contanti, gli assegni, i crediti pecuniari, le cambiali, gli ordini di pagamento e altri strumenti di pagamento;
2) i depositi presso enti finanziari o altri soggetti, i saldi sui conti, i crediti e le obbligazioni di qualsiasi natura;
3) i titoli negoziabili a livello pubblico e privato nonche’ gli strumenti finanziari come definiti nell’art. 1, comma 2, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
4) gli interessi, i dividendi o altri redditi ed incrementi di valore generati dalle attivita’;
5) il credito, il diritto di compensazione, le garanzie di qualsiasi tipo, le cauzioni e gli altri impegni finanziari;
6) le lettere di credito, le polizze di carico e gli altri titoli rappresentativi di merci;
7) i documenti da cui risulti una partecipazione in fondi o risorse finanziarie;
8) tutti gli altri strumenti di finanziamento delle esportazioni”;
d) per “risorse economiche” si intendono: “le attivita’ di qualsiasi tipo, materiali o immateriali, mobili o immobili, ivi compresi gli accessori, le pertinenze e i frutti, che non sono fondi ma che possono essere utilizzate anche per interposta persona fisica o giuridica, per ottenere fondi, beni o servizi”;
e) per “congelamento di fondi” si intende: “il divieto, in virtu’ dei regolamenti comunitari e dei decreti ministeriali di cui all’art. 4, di movimentazione, trasferimento, modifica, utilizzo o gestione dei fondi o di accesso ad essi, cosi’ da modificarne il volume, l’importo, la collocazione, la proprieta’, il possesso, la natura, la destinazione o qualsiasi altro cambiamento che consente l’uso dei fondi, compresa la gestione di portafoglio”;
f) per “congelamento di risorse economiche” si intende: “il divieto, in virtu’ dei regolamenti comunitari e dei decreti ministeriali di cui all’art. 4, di trasferimento, disposizione o, al fine di ottenere in qualsiasi modo fondi, beni o servizi, utilizzo delle risorse economiche, compresi, a titolo meramente esemplificativo, la vendita, la locazione, l’affitto o la costituzione di diritti reali di garanzia”;
g) per “soggetti designati” si intendono: “le persone fisiche, le persone giuridiche, i gruppi e le entita’ designati come destinatari del congelamento sulla base dei regolamenti comunitari e dei decreti ministeriali di cui all’art. 4”;
h) per “legge antiriciclaggio” si intende: il decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e successive modificazioni.».
– Il testo dell’art. 3 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, citato nelle premesse, cosi’ come modificato dal presente decreto:
«Art. 3 (Comitato di sicurezza finanziaria). – 1. In ottemperanza agli obblighi internazionali assunti dall’Italia nella strategia di contrasto al finanziamento del terrorismo ed all’attivita’ di Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, anche al fine di dare attuazione alle misure di congelamento disposte dalle Nazioni unite e dall’Unione europea, e’ istituito, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili e, comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, presso il Ministero dell’economia e delle finanze, il Comitato di sicurezza finanziaria, di seguito denominato: “Comitato”.
2. Il Comitato e’ composto dal direttore generale del tesoro o da un suo delegato, che lo presiede, e da undici membri.
3. I componenti del Comitato sono nominati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sulla base delle designazioni effettuate, rispettivamente, dal Ministro dell’interno, dal Ministro della giustizia, dal Ministro degli affari esteri, dalla Banca d’Italia, dalla Commissione nazionale per le societa’ e la borsa, dall’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo e dall’Ufficio italiano dei cambi. Del Comitato fanno anche parte un dirigente in servizio presso il Ministero dell’economia e delle finanze, un ufficiale della Guardia di finanza, un funzionario o ufficiale in servizio presso la Direzione investigativa antimafia, un ufficiale dell’Arma dei carabinieri, e un rappresentante della Direzione nazionale antimafia. Il presidente del Comitato puo’ invitare a partecipare alle riunioni del Comitato rappresentanti di altri enti o istituzioni, inclusi rappresentanti dei servizi per la informazione e la sicurezza, secondo le materie all’ordine del giorno. Ai fini dello svolgimento dei compiti riguardanti il congelamento delle risorse economiche, il Comitato e’ integrato da un rappresentante dell’Agenzia del demanio.
4. Il funzionamento del Comitato, inclusi i procedimenti di sua competenza, e’ disciplinato con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta del Comitato.
Con lo stesso decreto sono disciplinati, altresi’, le categorie di documenti, formati o comunque rientranti nella disponibilita’ del Comitato, sottratti al diritto di accesso ai documenti amministrativi ai sensi dell’art. 24, comma1, lettera a), e 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi. In ogni caso, ai componenti del Comitato non e’ corrisposto alcun emolumento, indennita’, o rimborso spese.
5. Gli enti rappresentati nel Comitato comunicano allo stesso, in deroga ad ogni disposizione vigente in materia di segreto di ufficio, le informazioni riconducibili alle materie di competenza del Comitato. Le informazioni in possesso del Comitato sono coperte da segreto d’ufficio, fatta salva l’applicazione dell’art. 6, primo comma, lettera a), e dell’art. 7 della legge 1° aprile 1981, n. 121. Resta fermo quanto disposto dagli articoli 7 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e 4 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
6. L’autorita’ giudiziaria trasmette al Comitato ogni informazione ritenuta utile ai fini del presente decreto.
7. Il Comitato, con propria delibera, individua gli ulteriori dati ed informazioni riconducibili alle materie di competenza del Comitato che le pubbliche amministrazioni sono obbligate a trasmettere al Comitato stesso. Il Comitato puo’ richiedere accertamenti agli enti rappresentati nel Comitato, tenuto conto delle rispettive attribuzioni. Il presidente del Comitato puo’ trasmettere dati ed informazioni al Comitato esecutivo per i servizi di informazione e di sicurezza ed ai direttori dei Servizi per la informazione e la sicurezza, anche ai fini dell’attivita’ di coordinamento spettante al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell’art. 1 della legge 24 ottobre 1977, n. 801.
8. Il Comitato chiede all’Agenzia del demanio ogni informazione necessaria o utile sull’attivita’ dalla stessa svolta ai sensi dell’art. 12.
9. Il Comitato puo’ stabilire collegamenti con gli organismi che svolgono simili funzioni negli altri Paesi al fine di contribuire al necessario coordinamento internazionale, anche in deroga al segreto d’ufficio di cui al comma 5.
10. Il Comitato formula alle competenti autorita’ internazionali, sia delle Nazioni unite che dell’Unione europea, proposte di designazione di soggetti o enti.
Quando, sulla base delle informazioni acquisite ai sensi dei precedenti commi, sussistono sufficienti elementi per formulare alle competenti autorita’ internazionali, sia delle Nazioni unite che dell’Unione europea, proposte di designazione e sussiste il rischio che i fondi o le risorse economiche da sottoporre a congelamento possano essere, nel frattempo, dispersi, occultati o utilizzati per il finanziamento di attivita’ terroristiche, il presidente del Comitato ne fa segnalazione al procuratore della Repubblica competente ai sensi dell’articolo 2 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.
11. Il Comitato e’ l’autorita’ competente a valutare le istanze di esenzione dal congelamento di fondi e risorse economiche presentate dai soggetti interessati, secondo quanto disposto dai regolamenti comunitari o dai decreti di cui all’art. 4.
12. Il Comitato formula alle competenti autorita’ internazionali, sia delle Nazioni unite che dell’Unione europea, proposte di cancellazione dalle liste di soggetti designati, sulla base anche delle istanze presentate dai soggetti interessati.
13. Il Comitato formula le proposte per l’adozione dei decreti di cui all’art. 4.
14. Il termine per la conclusione dei procedimenti amministrativi innanzi al Comitato e’ di centoventi giorni.».
Si riporta il testo dell’art. 24, comma 1 lettera a), della legge 7 agosto 1990, n. 241, citata nelle premesse:
«a) per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi della legge 24 ottobre 1977, n. 801, e successive modificazioni, e nei casi di segreto o di divieto di divulgazione espressamente previsti dalla legge, dal regolamento governativo di cui al comma 6 e dalle pubbliche amministrazioni ai sensi del comma 2 del presente articolo;».
Per l’art. 24, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, si veda nelle note alle premesse.