REGIONE LIGURIA LEGGE REGIONALE 10 luglio 2009, n. 27

Modifiche alla legge regionale 4 luglio 2008, n. 24 (Disciplina di riordino delle Comunita’ montane, disposizioni per lo sviluppo della cooperazione intercomunale e norme a favore dei piccoli comuni) e misure straordinarie per l’attuazione del riordino delle Comunita’ montane.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 7 del 13-2-2010

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 13 del 15 luglio 2009) IL CONSIGLIO REGIONALE – ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge regionale: Art. 1 Modifica all’art. 11 della legge regionale 4 luglio 2008, n. 24 (disciplina di riordino delle Comunita’ montane, disposizioni per lo sviluppo della cooperazione intercomunale e nonne a favore dei piccoli comuni) 1. Il comma 1 dell’art. 11 della legge regionale n. 24/2008 e’ sostituito dal seguente: «1. La Comunita’ montana puo’ stipulare convenzioni, nei limiti consentiti dalla normativa vigente, con comuni non facenti parte della Comunita’ montana nonche’ con altri enti pubblici per l’esercizio, in modo programmato, di servizi e attivita’.».

Art. 2

Modifica all’art. 21 della legge regionale n. 24/2008

1. Dopo il comma 5 dell’art. 21 della legge regionale n. 24/2008
e’ aggiunto il seguente:
«5-bis. Ai fini del comma 5 un mandato si intende compiuto
qualora il presidente resti in carica per un periodo corrispondente
alla meta’ piu’ un giorno del mandato elettivo dallo stesso
ricoperto.».

Art. 3

Modifica all’art. 22 della legge regionale n. 24/2008

1. Dopo il comma 2 dell’art. 22 della legge regionale n. 24/2008
e’ aggiunto il seguente:
«2-bis. La Giunta esecutiva esercita i propri poteri anche dopo
la cessazione dalla carica ai sensi del presente articolo fino alla
nomina della nuova giunta esecutiva e comunque non oltre il
quarantacinquesimo giorno dalla cessazione della carica.».

Art. 4

Modifica all’art. 28 della legge regionale n. 24/2008

1. Al comma 3 dell’art. 28 della legge regionale n. 24/2008, dopo
le parole: «di altra Comunita’ montana» sono inserite le seguenti: «o
di ente locale».

Art. 5

Modifica all’art. 31 della legge regionale n. 24/2008

1. Al comma 2 dell’art. 31 della legge regionale n. 24/2008 le
parole: «all’Unione nazionale comuni comunita’ ed enti della montagna
(UNCEM) regionale» sono sostituite dalle seguenti: «alle associazioni
maggiormente rappresentative delle Comunita’ montane liguri».

Art. 6

Modifica all’art. 56 della legge regionale n. 24/2008

1. Il comma 1 dell’art. 56 della legge regionale n. 24/2008 e’
sostituito dal seguente:
«1. Per i territori non ricompresi nelle Comunita’ montane
derivanti dal riordino di cui alla presente legge, a decorrere dal 1
° gennaio 2009, le deleghe e le attribuzioni di funzioni regionali
gia’ conferite alle Comunita’ montane sono esercitate dagli enti
indicati dalle singole leggi regionali di settore. In assenza di una
specifica disposizione normativa di individuazione ovvero qualora gli
enti indicati non fossero piu’ operanti, le deleghe e le attribuzioni
di funzioni regionali gia’ conferite alle Comunita’ montane sono
esercitate dagli enti individuati con atto della giunta regionale,
previa consultazione degli enti locali interessati. Per l’esercizio
delle attivita’ gli enti individuati ai sensi del presente articolo
possono convenzionarsi con le Comunita’ montane limitrofe.».

Art. 7 Finalita’ 1. In relazione alle particolari esigenze finanziarie determinatesi a carico delle Comunita’ montane nella prima fase del processo di riordino in attuazione della legge regionale n. 24/2008, tenuto conto in particolare della permanenza in servizio del personale delle preesistenti Comunita’ montane, la Regione concede contributi straordinari al fine di riequilibrare le risorse finanziarie disponibili alle Comunita’ montane di nuova costituzione.

Art. 8

Fondo di riequilibrio

1. Per le finalita’ di cui all’art. 7, e’ istituito un fondo di
riequilibrio.
2. Il fondo di cui al comma 1 e’ ripartito annualmente dalla
giunta regionale in funzione di parametri obiettivi di fabbisogno
riferiti al personale in servizio al 30 aprile 2009, al fine di
integrare i trasferimenti statali e regionali ordinari di natura
corrente a favore delle Comunita’ montane.
3. Le provvidenze di cui alla presente legge sono previste a
partire dall’anno 2009, per un periodo massimo di due esercizi
finanziari.

Art. 9

Misure per favorire la ricollocazione del personale in esubero

1. Per la ricollocazione lavorativa del personale in esubero, nei
due anni successivi alla data di entrata in vigore della presente
legge le Comunita’ montane possono stipulare accordi per la
copertura, anche in quota parte e per un massimo di due anni, degli
oneri relativi al trattamento economico fondamentale del personale
trasferito ad amministrazioni diverse ai sensi dell’art. 30, comma 1,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche).
2. Gli accordi di cui al comma 1 sono stipulati dalla Comunita’
montana con l’amministrazione presso la quale il lavoratore viene
trasferito e devono prevedere, in caso di cessazione per qualsiasi
causa del rapporto di lavoro, la restituzione alla Comunita’ montana
delle risorse gia’ trasferite per il pagamento degli oneri relativi
al trattamento economico fondamentale per il periodo successivo alla
cessazione dal servizio del lavoratore.
3. Per le finalita’ di cui al comma 1, gli accordi stipulati
dalla Comunita’ montana con l’amministrazione presso la quale il
lavoratore viene trasferito prevedono l’impegno da parte della
medesima amministrazione a considerare la somma di cui al comma 1
quale importo che concorre a formare la spesa di personale ai fini
del rispetto dei vincoli derivanti dalle rispettive discipline di
contenimento della spesa di personale stabilite dalla normativa
vigente, con particolare riguardo al rispetto del patto di stabilita’
interno per gli enti locali ad esso sottoposti.

Art. 10 Norma finanziaria 1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, per l’anno finanziario 2009, quantificati in euro 4.000.000,00 si provvede mediante gli stanziamenti iscritti, in termini di competenza e di cassa nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale, all’area XIII – Agricoltura, economia montana – Unita’ previsionale di base 13.112 «Spesa di funzionamento delle Comunita’ montane». 2. Per l’anno 2010, alla quantificazione del fondo di riequilibrio di cui all’art. 8 si provvede con legge finanziaria.

Art. 11

Dichiarazione di urgenza

1. La presente legge e’ dichiarata urgente ed entra in vigore il
giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale
della Regione Liguria.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla
osservare come legge della Regione Liguria.
Genova, 10 luglio 2009

BURLANDO

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2010-02-13&task=dettaglio&numgu=7&redaz=009R0648&tmstp=1266393355568

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