T.A.R. Lazio Roma Sez. II, Sent., 24-02-2011, n. 1713 Esclusioni dal concorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

il ricorrente ha impugnato, con il ricorso in epigrafe, il provvedimento di esclusione dal concorso per l’ammissione di 400 allievi marescialli all’82° corso presso la Scuola ispettori sovrintendenti della Guardia di finanza per l’anno accademico 2010/2011;

Tenuto conto che il ricorrente è stato escluso in ragione di un esito a lui sfavorevole della visita di idoneità fisica, a causa di una riscontrata "discromatopsia non compatibile";

Rilevato che questo Tribunale, dopo aver constatato che in atti era stata depositata una perizia medica con la quale si contestavano i presupposti dell’esclusione, ha disposto una verificazione medica presso l’Ospedale Policlinico militare del Celio con ordinanza n. 1814 del 2010, che ha avuto esito sfavorevole per l’odierno ricorrente, avendo quel Collegio medico evidenziato che egli è affetto da "discromatopsia alle tavole Ishihara e alle matassine colorate";

Rammentato che, secondo gli attuali approdi del mondo scientifico, la grave mancanza di senso cromatico – che inibisce l’idoneità a partecipare al concorso – è, in particolar modo, comprovata ed accertata con il sistema delle matassine colorate, come è avvenuto proprio per l’odierno ricorrente (cfr., in argomento, quanto precisato da Cons. Stato, Sez. IV, 13 marzo 2008 n. 1100);

Ritenuto, quindi, che sussistono evidenti presupposti di infondatezza dei motivi di gravame dedotti con il ricorso principale, di talché esso va respinto;

Stimato, infine, che sussistono ragioni per disporre, ai sensi dell’art. 92 c.p.c. novellato, la compensazione delle spese seguono di giudizio tra le parti costituite;
P.Q.M.

definitivamente pronunciando in ordine al ricorso di cui in epigrafe, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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