Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito di diritto http://www.gadit.it/
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto di citazione a giudizio l’imputato De.Fa., come in epigrafe generalizzato, è stato tratto a giudizio davanti a questo Giudice di Pace per rispondere del reato di cui all’art. artt. 582 c.p., come indicato nel capo di imputazione.
A seguito di varie udienze di rinvio per questioni procedurali e per l’escussione dei testi ammessi, uno dei quali non è comparso per giustificati motivi a cinque udienze di questo Giudice, all’udienza del 14 dicembre 2009 è comparso ed escusso altro teste ammesso ex art. 507 c.p.p. le parti, su invito del Giudice hanno svolto la discussione finale ed hanno concluso come al verbale d’udienza e in epigrafe trascritte, seguita dalla decisione con la lettura del dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel merito della contestazione all’imputato, è stato accertato nel corso del dibattimento, con l’escussione dei testi ammessi e la produzione documentale, la piena responsabilità dell’imputato del reato previsto e punito dall’art. 582 c.p., commesso dallo stesso nei confronti di Ma.Gi., nelle circostanze indicate nella querela e confermate dagli stessi testi escussi in udienza, nonché dai documenti sanitari prodotti dal Pubblico Ministero. In proposito il teste Gr.Ma., in servizio presso la squadra volante della Questura di Perugia, dopo avere preso visione della relazione di servizio ne ha confermato il contenuto, poiché aveva partecipato al servizio di intervento sul posto ove erano avvenuti i fatti indicati nella querela. Ha aggiunto il teste che l’imputato si era già allontanato dal posto e che avevano accertato l’identità di Ma.Gi. e la presenza dell’auto con targa straniera di proprietà dell’imputato con il quale Ma. era venuto a diverbio. Interrogato come teste la parte civile costituita Ma.Gi., ha dichiarato che il De., a seguito di incidente stradale, sceso dall’auto lo aveva colpito sul collo nella parte posteriore trovandosi di spalle allo stesso. Poi recatosi al vicino bar per chiamare la polizia l’imputato lo aveva seguito prendendolo per la giacca e lo aveva trascinato fuori. Era intervenuta sul luogo la Polizia di Stato e la Polizia Municipale che aveva identificato il De. che non conosceva. Ha aggiunto di essere andato all’ospedale dove era stato accertato quanto indicato nella documentazione sanitaria prodotta.
Su quest’ultima testimonianza si osserva che la deposizione della persona offesa dal reato, anche se non equiparabile al testimone estraneo, può tuttavia essere pure da sola assunta come fonte di prova, ove venga sottoposta a un’indagine positiva sulla credibilità soggettiva e oggettiva di chi l’ha resa (cfr. Cass. pen. sez. III, 5 aprile 2007 n. 14182 ed altre conformi). Nel caso in esame gli elementi oggettivi accertati hanno confermato quanto dedotto dal teste e non sono emersi elementi soggettivi che rendano non credibile quanto esposto in querela e in udienza, mentre l’imputato non ha fornito validi e convincenti elementi di prova contraria.
Conseguentemente, dev’essere affermata la penale responsabilità dell’imputato in ordine al reato ascritto e, valutati i parametri di cui all’art. 133 c.p., si stima congrua ai fatti ed alla personalità del soggetto, l’irrogazione della pena della multa di Euro 516,00, oltre al pagamento delle spese processuali.
Dichiara interamente condonata la pena in applicazione dell’indulto concesso con la legge n. 241 del 2006.
In accoglimento della domanda della parte civile costituita, condanna lo stesso imputato al risarcimento dei danni a favore della parte civile da liquidarsi in separata sede, come richiesto nell’atto di costituzione, comprese le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice di Pace di Perugia,
Visti gli arti 533 e 535 c.p.p. – l’art. 52, 1 co. Lett. a), D.Lgs. n. 274/2000.
Dichiara l’imputato De.Fa., come in epigrafe generalizzato responsabile del reato ascritto di cui all’art. 582 c.p. e, dichiarate equivalenti le circostanze attenuanti con quelle aggravanti, lo condanna alla pena di Euro 516,00 di multa oltre al pagamento delle spese processuali;
Dichiara interamente condonata la pena in applicazione dell’indulto concesso con la legge n. 241 del 2006.
Visto gli artt. 538 c.p.p. condanna lo stesso imputato al risarcimento dei danni a favore della parte civile costituita, da liquidarsi in separata sede come per legge.
Termine di 30 giorni per il deposito della motivazione.
Così deciso in Perugia il 14 dicembre 2009.
Depositata in Cancelleria il 4 gennaio 2010.
Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.