Nuove regole procedurali relative alla tenuta dei registri informatizzati dell’amministrazione della giustizia

Testo: DECRETO MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 27 aprile 2009

(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 dell’11 maggio 2009)

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Vista a legge 2 dicembre 1991, n. 399, recante: «Delegificazione delle norme concernenti i registri che devono essere tenuti presso gli uffici giudiziari e l’amministrazione penitenziaria»;

Visto l’art. 206 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 recante le Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del Codice di Procedura Penale;

Visto il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, recante: «Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera mm), della legge 23 ottobre 1992, n. 421»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1994, n. 748, recante il regolamento sulle modalita’ applicative del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, in relazione all’amministrazione della giustizia;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante: «Codice in materia di protezione dei dati personali»;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante: «Codice dell’Amministrazione digitale»;

Visto il decreto 27 marzo 2000, n. 264, del Ministro della giustizia, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 settembre 2000, n. 225, recante il regolamento sulla tenuta dei registri presso gli uffici giudiziari;

Visto l’art. 1, comma 1, lettera f), del citato decreto n. 264 del 2000, che prevede l’emanazione di regole procedurali;

Visto il decreto ministeriale 24 maggio 2001 concernente: «Regole procedurali relative alla tenuta dei registri informatizzati dell’amministrazione della giustizia», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 giugno 2001, n. 128;

Visto il parere reso dal Centro per l’informatica nella pubblica amministrazione in data 29 maggio 2008;

Consultato il Garante per la protezione dei dati personali;

Decreta:

Art. 1.

1. Il presente decreto fissa, in sostituzione del decreto ministeriale 24 maggio 2001, le regole procedurali per la gestione del sistema informatico del Ministero della giustizia e per la tenuta informatizzata dei registri informatizzati tenuti, a cura delle cancellerie o delle segreterie, presso gli uffici giudiziari, ovvero ai registri previsti da codici, da leggi speciali o da regolamenti, comunque connessi all’espletamento delle attribuzioni e dei servizi svolti dall’amministrazione della giustizia, come previsti dall’art. 1 del decreto ministeriale 27 marzo 2000, n. 264.

2. Per le modalita’ di tenuta informatizzata dei registri e per la sottoscrizione con firma digitale dei documenti informatici si tiene conto anche delle regole tecniche emanate ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 «Codice dell’Amministrazione digitale».

3. Le regole procedurali di cui al comma 1 sono riportate nell’allegato al presente decreto.

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