DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 luglio 2012 Autorizzazione ad assumere unita’ di personale in favore di vari Enti di ricerca, ai sensi dell’art. 66, comma 14, del decreto-legge n. 112 del 2008 e successive modificazioni ed…

…integrazioni, nonche’ a bandire procedure di reclutamento ai sensi dell’art. 35, comma 4, del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni – Enea ed altri.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 245 del 19-10-2012

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l’art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2005) ed in particolare l’art. 1, comma 47, che
disciplina la mobilita’ tra amministrazioni in regime di limitazione
delle assunzioni di personale a tempo indeterminato;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2007) ed in particolare l’art.1, comma 643, della
predetta legge;
Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2008);
Visto il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge del 6 agosto 2008, n. 133 recante
disposizioni urgenti per lo sviluppo, la semplificazione, la
competitivita’, la stabilizzazione della finanza pubblica e la
perequazione tributaria, ed in particolare l’art. 66 e successive
modificazioni ed integrazioni, che disciplina il turn-over delle
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle
agenzie, incluse le Agenzie fiscali, degli enti pubblici non
economici, compresi gli enti di ricerca e gli enti pubblici di cui
all’art. 70 del decreto legislativo n. 165 del 2001;
Visto il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge,
con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010,
n. 122, recante «Misure urgenti in materia di stabilizzazione
finanziaria e di competitivita’ economica»;
Visto il decreto legge 6 luglio 2012, n.95 convertito con
modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n.135 recante «Disposizioni
urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei
servizi ai cittadini»;
Visto il citato decreto legge n. 112 del 2008 e successive
modificazioni ed integrazioni, ed in particolare l’art. 66, comma 14,
il quale prevede che «Per il quadriennio 2011-2014 gli enti di
ricerca possono procedere, per ciascun anno, previo effettivo
svolgimento delle procedure di mobilita’, ad assunzioni di personale
con rapporto di lavoro a tempo indeterminato entro il limite dell’80
per cento delle proprie entrate correnti complessive, come risultanti
dal bilancio consuntivo dell’anno precedente, purche’ entro il limite
del 20 per cento delle risorse relative alla cessazione dei rapporti
di lavoro a tempo indeterminato intervenute nell’anno precedente. La
predetta facolta’ assunzionale e’ fissata nella misura del 50 per
cento per l’anno 2015 e del 100 per cento a decorrere dall’anno
2016»;
Visto il comma 11, dell’art. 9 del decreto legge n. 78 del 2010
secondo cui qualora per ciascun ente le assunzioni effettuabili in
riferimento alle cessazioni intervenute nell’anno precedente,
riferite a ciascun anno, siano inferiori all’unita’, le quote non
utilizzate possono essere cumulate con quelle derivanti dalle
cessazioni relative agli anni successivi, fino al raggiungimento
dell’unita’;
Visto l’art. 12, comma 3, 2° capoverso, del decreto-legge del 31
dicembre 2007, n. 248 convertito con modifiche ed integrazioni dalla
legge 28 febbraio 2008, n. 31 il quale prevede che a decorrere
dall’anno 2008, le disposizioni sulle modalita’ di autorizzazione ad
assumere di cui all’art. 1, comma 536, primo periodo, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, si applicano anche agli enti di ricerca
pubblici di cui all’art. 1, comma 643, della medesima legge;
Visto l’art. 1, comma 536, della predetta legge n. 296 del 2006, il
quale prevede che le assunzioni sono autorizzate secondo le modalita’
di cui all’art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165 e successive modificazioni previa richiesta delle
amministrazioni interessate, corredata da analitica dimostrazione
delle cessazioni avvenute nell’anno precedente e dei relativi oneri;
Visto il citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ed in
particolare il predetto art. 35, comma 4, che prevede l’emanazione di
apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da
adottare su proposta del Ministro per la funzione pubblica di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze che, pertanto,
diventa lo strumento per autorizzare le assunzioni degli enti di
ricerca;
Visto l’art. 35, comma 3, del decreto legge 30 dicembre 2008, n.
207, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, della legge
27 febbraio 2009, n. 14, recante «Proroga di termini previsti da
disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti» che
stabilisce che «Con decreto del Ministro dell’istruzione,
dell’universita’ e della ricerca di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica
amministrazione e l’innovazione, da adottare entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, sono definite le modalita’ applicative delle
disposizioni di cui al comma 14 dell’ art. 66 del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, come modificato dal comma 2 del presente
articolo, intese a chiarire che, al fine di garantire omogeneita’ di
computo delle retribuzioni del personale cessato e di quello neo
assunto, nella definizione delle economie delle cessazioni non si
tiene conto del maturato economico»;
Visto il comma 2-bis, dell’art. 9, del decreto-legge n. 78 del 2010
il quale stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31
dicembre 2013 l’ammontare complessivo delle risorse destinate
annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello
dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all’ art. 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non puo’
superare il corrispondente importo dell’anno 2010 ed e’, comunque,
automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del
personale in servizio;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e
della ricerca adottato in data 10 agosto 2011 di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze ed il Ministro per la pubblica
amministrazione e l’innovazione, dal quale emerge che il regime delle
assunzioni per gli Enti di ricerca, e’ diversificato per i due anni
di riferimento (anno 2010 turn over 100%, anno 2011 turn over 20%) ed
inoltre sono differenti, per i due anni, le modalita’ di calcolo del
budget delle assunzioni, tenuto conto dei risparmi derivanti dalle
cessazioni, e degli oneri che ne derivano, attese le disposizioni
introdotte dall’art. 9, comma 2-bis, del decreto legge 31 maggio 2010
n. 78, convertito con modificazioni nella legge 30 luglio 2010, n.
122;
Visto l’art. 6, comma 1, del citato decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, ai sensi del quale nell’individuazione delle dotazioni
organiche, le amministrazioni non possono determinare, in presenza di
vacanze di organico, situazioni di soprannumerarieta’ di personale,
anche temporanea, nell’ambito dei contingenti relativi alle singole
posizioni economiche delle aree funzionali e di livello dirigenziale;
Visto l’art. 17, commi da 10 a 13, del decreto legge 1° luglio
2009, n. 78 convertito con modificazioni, nella legge 3 agosto 2009,
n. 102 che disciplina una procedura speciale di reclutamento per il
personale in possesso dei prescritti requisiti;
Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 ed in
particolare l’art. 62 che ha modificato l’art. 52 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, aggiungendo il comma 1-bis secondo
cui le progressioni fra le aree avvengono tramite concorso pubblico,
ferma restando la possibilita’ per l’amministrazione di destinare al
personale interno, in possesso dei titoli di studio richiesti per
l’accesso dall’esterno, una riserva di posti comunque non superiore
al 50 per cento di quelli messi a concorso;
Visto l’art. 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come
modificato dall’art. 54 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.
150, secondo cui sono escluse dalla contrattazione collettiva, tra le
altre materie, quelle di cui all’art. 2, comma 1, lettera c), della
legge 23 ottobre 1992, n. 421 che comprende al n. 4) procedimenti di
selezione per l’accesso al lavoro e di avviamento al lavoro;
Visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del
comparto delle Istituzioni e degli Enti di Ricerca e Sperimentazione
per il quadriennio normativo 2002- 2005 ed il biennio economico
2002-2003, sottoscritto il 7 aprile 2006 il cui art. 15 disciplina le
opportunita’ di sviluppo professionale all’interno del profilo di
ricercatore e di tecnologo;
Visto il comma 21, dell’art. 9 del decreto legge n. 78 del 2010
secondo cui per il personale contrattualizzato le progressioni di
carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente
disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti
anni, ai fini esclusivamente giuridici;
Visto il decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito in
legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 26
febbraio 2010, n. 25 (proroga termini);
Visto l’art.1, comma 3, lettera a) del decreto-legge 13 agosto,
2011 n. 138 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre
2011, n. 148, da cui deriva che gli enti di ricerca, all’esito della
riduzione degli assetti organizzativi prevista dall’art. 74 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e dall’art. 2, comma 8-bis, del
decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, provvedono ad
apportare, entro il 31 marzo 2012, un’ulteriore riduzione degli
uffici dirigenziali di livello non generale, e delle relative
dotazioni organiche, in misura non inferiore al 10 per cento di
quelli risultanti a seguito dell’applicazione del predetto art. 2,
comma 8-bis, del decreto-legge n. 194 del 2009;
Visti i successivi commi 4 e 5 del citato art. 1, del predetto
decreto-legge n. 138 del 2011 da cui si evince che gli enti di
ricerca che non abbiano adempiuto alla riduzione degli uffici
dirigenziali di livello non generale e delle relative dotazioni
organiche, e’ fatto comunque divieto, a decorrere dalla predetta
data, di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e
con qualsiasi contratto; continuano ad essere esclusi dal predetto
divieto gli incarichi conferiti ai sensi dell’art. 19, commi 5-bis e
6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni. Fino all’emanazione dei provvedimenti di cui al comma
3 dell’art. 1 del citato decreto legge 13 agosto, 2011 n. 138 le
dotazioni organiche dei dirigenti di seconda fascia sono
provvisoriamente individuate in misura pari ai posti coperti alla
data di entrata in vigore della legge di conversione del medesimo
decreto; sono fatte salve le procedure concorsuali e di mobilita’
nonche’ di conferimento di incarichi ai sensi dell’art. 19, commi
5-bis e 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 avviate alla
predetta data;
Considerato che il citato decreto- legge n. 95 del 2012, in
particolare l’art.2, comma 1, dispone che: «Gli uffici dirigenziali e
le dotazioni organiche delle amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, delle agenzie, degli enti pubblici non
economici, degli enti di ricerca, nonche’ degli enti pubblici di cui
all’art. 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
e successive modificazioni ed integrazioni sono ridotti, con le
modalita’ previste dal comma 5, nella seguente misura: a) gli uffici
dirigenziali, di livello generale e di livello non generale e le
relative dotazioni organiche, in misura non inferiore, per entrambe
le tipologie di uffici e per ciascuna dotazione, al 20 per cento di
quelli esistenti; b) le dotazioni organiche del personale non
dirigenziale, apportando un’ulteriore riduzione non inferiore al 10
per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di
organico di tale personale. Per gli enti di ricerca la riduzione di
cui alla presente lettera si riferisce alle dotazioni organiche del
personale non dirigenziale, esclusi i ricercatori e i tecnologi»;
Tenuto conto che l’art.2, comma 2, del decreto legge n.95 del 2012
prevede che le riduzioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 si
applicano agli uffici e alle dotazioni organiche risultanti a seguito
delle riduzioni effettuate ai sensi dell’art. 1, comma 3, del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138;
Visto l’art. 2, comma 5, dello stesso decreto legge n.95 del 2012
secondo cui alle riduzioni di cui al comma 1, si provvede con uno o
piu’ decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare
entro il 31 ottobre 2012, su proposta del Ministro per la pubblica
amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze;
Considerato che l’art. 2, comma 6, del succitato decreto prevede
che «Le amministrazioni per le quali non siano stati emanati i
provvedimenti di cui al comma 5 entro il 31 ottobre 2012, non
possono, a decorrere dalla predetta data, procedere ad assunzioni di
personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto. Fino
all’emanazione dei provvedimenti di cui al comma 5 le dotazioni
organiche sono provvisoriamente individuate in misura pari ai posti
coperti alla data di entrata in vigore del presente decreto; sono
fatte salve le procedure concorsuali e di mobilita’ nonche’ di
conferimento di incarichi ai sensi dell’art. 19, commi 5-bis, del
decreto legislativo n. 165 del 2001 e le procedure per il rinnovo
degli incarichi»;
Visto l’art. 1, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216
che proroga al 31 dicembre 2012, tra gli altri, il termine per
procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato degli
enti di ricerca, relative alle cessazioni verificatesi nell’anno 2009
e nell’anno 2010, di cui all’art. 66, comma 14, del citato
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112;
Tenuto conto che le assunzioni sono subordinate alla disponibilita’
effettiva di posti in dotazione organica;
Vista la nota circolare n. 51924 del 18 ottobre 2011 con la quale
il Dipartimento della funzione pubblica ha fornito, d’intesa con il
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, a favore degli
enti di ricerca, linee guida per la programmazione del fabbisogno di
personale per il triennio 2011-2013, autorizzazioni a bandire per il
triennio 2011-2013 e ad assumere per gli anni 2010 e 2011;
Viste le note degli enti di ricerca interessati con le quali
vengono chieste le autorizzazioni ad assumere per gli anni 2010 e
2011, ai sensi dell’art. 66, comma 14, del decreto-legge n. 112 del
2008 e successive modificazioni ed integrazioni, nonche’ ad
effettuare i passaggi di livello all’interno dei profili di cui
all’art. 15 del citato CCNL sottoscritto in data 7 aprile 2006,
utilizzando le risorse il cui importo e’ indicato per ogni ente nelle
tabelle allegate al presente decreto per ciascun anno di riferimento,
calcolate in relazione ai criteri previsti nella citata nota
circolare n. 51924/2011;
Considerato che sono pervenute da parte di enti di ricerca
richieste di autorizzazione al trattenimento in servizio di alcuni
dipendenti e che tali richieste saranno oggetto di istruttoria
separata in esito alla quale potra’ essere adottato un distinto
provvedimento di autorizzazione;
Tenuto conto dei valori di ciascun ente relativi alle entrate
complessive correnti e alla spesa di personale, risultanti dal
bilancio consuntivo rispettivamente degli esercizi 2009 e 2010;
Verificato il ricorrere dei presupposti previsti dalla normativa
sopra citata, tra cui la capienza degli oneri relativi alle
assunzioni richieste rispetto ai risparmi derivanti dalle cessazioni
intervenute negli anni 2009 e 2010, nonche’ il rispetto del limite
dell’80 per cento delle entrate correnti complessive relative al
bilancio consuntivo dell’anno precedente, di cui si da’ un quadro
sintetico nelle tabelle allegate al presente decreto redatte sulla
base dei dati certificati da ogni singolo ente;
Ritenuto, pertanto, di autorizzare assunzioni a tempo indeterminato
di personale nel limite massimo di una spesa a regime pari
all’importo in euro indicato a fianco di ciascun ente;
Ritenuto che i predetti Enti debbono fornire, alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica ed al
Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, a conclusione delle procedure
assunzionali autorizzate con il presente provvedimento, una relazione
analitica sugli oneri sostenuti che dimostri il pieno rispetto delle
risorse finanziarie assegnate;
Vista la richiesta di autorizzazione a bandire procedure
concorsuali per il reclutamento di personale a tempo indeterminato
trasmessa dall’Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica
sperimentale, secondo la tabella allegata al presente decreto;
Visto l’art. 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165
del 2001 che detta disposizioni in materia di mobilita’ del personale
e che prevede gli adempimenti da seguire prima di bandire un
concorso;
Visto il citato art. 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165 ed in particolare il predetto art. 35, comma 4-bis, che prevede
che l’autorizzazione all’avvio delle procedure concorsuali sia
subordinata all’emanazione di apposito decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, da adottare su proposta del Ministro per la
Funzione Pubblica di concerto con il Ministro dell’Economia e delle
Finanze;
Ritenuto di poter autorizzare a bandire la procedura concorsuale
come da richiesta pervenuta, fermo restando che il bando puo’ essere
indetto, nell’ambito del livello economico del profilo professionale
interessato, solo ove sia i posti che la disponibilita’ finanziaria
siano presenti al momento della pubblicazione dello stesso;
Visto l’art.12 del decreto-legge n. 95 del 2012, che dispone la
soppressione dell’INRAN a decorrere dalla data di entrata in vigore
del decreto medesimo e l’attribuzione al CRA delle funzioni e dei
compiti gia’ affidati all’INRAN;
Ritenuto di sospendere l’autorizzazione ad assumere riguardante il
soppresso INRAN in attesa di verificare gli effetti applicativi del
citato art. 12 del decreto-legge n. 95 del 2012;
Su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la
semplificazione di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
13 dicembre 2011 che dispone la delega di funzioni al Ministro per la
pubblica amministrazione e la semplificazione Presidente di Sezione
del Consiglio di Stato dott. Filippo Patroni Griffi;

Decreta:

Art. 1

1. L’Istituto nazionale di Oceanografia e di geofisica Sperimentale
-OGS, e’ autorizzato, ai sensi dell’art. 35, comma 4, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad avviare, nel triennio
2012-2014, le procedure di reclutamento di cui alla allegata Tabella
A, che e’ parte integrante del presente provvedimento.
2. Le procedure di reclutamento di cui al comma 1 del presente
articolo possono essere avviate tenendo conto dell’effettiva e
concreta vacanza dei posti in organico alla data di emanazione del
relativo bando di concorso. Non si possono bandire concorsi per posti
che si renderanno disponibili successivamente all’indizione della
procedura. I dirigenti rispondono disciplinarmente in caso di mancato
rispetto delle procedure di cui all’art. 33 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2 1. Gli Enti di ricerca indicati nella Tabella 1, allegata a far parte integrante del presente provvedimento, possono procedere, a valere sulle risorse relative all’anno 2010, ai sensi dell’art. 66, comma 14, del decreto-legge n. 112 del 2008 e successive modificazioni ed integrazioni, all’assunzione a tempo indeterminato ed ai passaggi di livello all’interno del profilo professionale di ricercatore e tecnologo, delle unita’ di personale indicate per ciascun ente, per un onere a regime corrispondente all’importo accanto specificato. Per ciascuna amministrazione e’, altresi’, indicato il limite massimo dell’ammontare delle risorse disponibili per le assunzioni riguardanti l’anno 2010 sulla base delle cessazioni verificatesi nell’anno 2009. 2. Gli Enti di ricerca indicati nella Tabella 2, allegata a far parte integrante del presente provvedimento, possono procedere, a valere sulle risorse relative all’anno 2011, ai sensi dell’art. 66, comma 14, del decreto-legge n. 112 del 2008 e successive modificazioni ed integrazioni, all’assunzione a tempo indeterminato ed ai passaggi di livello all’interno del profilo professionale di ricercatore e tecnologo, delle unita’ di personale indicate per ciascun ente, per un onere a regime corrispondente all’importo accanto specificato. Per ciascuna amministrazione e’, altresi’, indicato il limite massimo dell’ammontare delle risorse disponibili per le assunzioni riguardanti l’anno 2011 sulla base delle cessazioni verificatesi nell’anno 2010. 3. Resta fermo, per gli Enti di ricerca che non hanno provveduto, entro il 31 marzo 2012, agli adempimenti di cui all’art. art. 1, comma 3, lettera a), del decreto legge n. 138 del 2011, il divieto sanzionatorio di effettuare assunzioni, a decorrere dalla predetta data, di personale dirigenziale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto. 4. Resta, altresi’, fermo che, in caso di mancata adozione dei provvedimenti di cui all’art. 2, comma 5, del decreto legge n. 95 del 2012, entro il 31 ottobre 2012, gli Enti di ricerca non potranno, a decorrere dalla predetta data, procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto. Fino all’emanazione dei provvedimenti indicati le dotazioni organiche sono provvisoriamente individuate in misura pari ai posti coperti alla data di entrata in vigore del presente decreto; sono fatte salve le procedure concorsuali e di mobilita’ nonche’ di conferimento di incarichi ai sensi dell’art. 19, commi 5-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e le procedure per il rinnovo degli incarichi. 5. Per le progressioni di livello all’interno del profilo professionale di ricercatore e di tecnologo si applica il comma 21, dell’art. 9 del decreto legge n. 78 del 2010 secondo cui per il personale contrattualizzato le progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici. 6. Gli Enti di ricerca cui alle Tabelle 1 e 2 allegate sono tenuti a trasmettere, entro e non oltre il 30 giugno 2013, per le necessarie verifiche, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la funzione pubblica, Ufficio per l’organizzazione, il reclutamento, le condizioni di lavoro ed il contenzioso nelle pubbliche amministrazioni e al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, IGOP, i dati concernenti il personale assunto, nonche’ la spesa annua lorda a regime effettivamente sostenuta. A completamento delle procedure di assunzione va altresi’ fornita da parte dell’Ente la dimostrazione del rispetto dei limiti di spesa previsti dal presente decreto. 7. L’onere derivante dalle assunzioni di cui ai commi 1 e 2 e’ posto a carico del bilancio di ciascun Ente. Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 27 luglio 2012 p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri Il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione Patroni Griffi Il Ministro dell’economia e delle finanze Grilli Registrato alla Corte dei conti il 4 ottobre 2012 Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 9, foglio n. 5

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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