Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 10-02-2011) 28-02-2011, n. 7571

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. A.H. ricorre contro la sentenza della Corte d’appello di Brescia che confermava quella di primo grado che l’aveva dichiarato colpevole dei reati di resistenza a pubblico ufficiale e di lesioni personali aggravate e, ritenuta la continuazione, concesse le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti contestate, l’aveva condannato alla pena di mesi otto di reclusione. Nei motivi di gravame denuncia mancanza e illogicità della motivazione:

1. in ordine al mancato riconoscimento dell’esimente di cui al D.Lgs.Lgt. n. 288 del 1944, art. 4, assumendo che la decisione dei poliziotti, di condurlo in questura per accertamenti insieme ad altro giovane con il quale stava colluttando sulla pubblica via, sarebbe stata arbitraria, dal momento che egli era la vittima dell’aggressione;

2. in ordine alla pena inflitta, lamentando che non sarebbe stata considerata la particolare condizione psicologica in cui versava a causa dell’ingiusta aggressione patita.

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza, perchè si esaurisce in una pedissequa ripetizione dei motivi d’appello già adeguatamente e correttamente confutati dalla sentenza impugnata.

La Corte territoriale, infatti, ha diffusamente motivato che l’ordine impartito dagli agenti della polizia di Stato al ricorrente, affinchè li seguisse negli uffici della questura, era perfettamente legittimo. Invero la polizia, avendo sorpreso l’imputato mentre stava colluttando con altro soggetto sulla pubblica via e avendo reperito sul posto un coltello evidentemente usato da uno dei contendenti, aveva il dovere di intervenire nell’esercizio delle funzioni istituzionali di prevenzione e repressione dei reati. E, in effetti, intervenne per sedare la lite e per accertare l’eventuale commissione di reati e identificare i responsabili. Quindi l’invito rivolto ai due litiganti di portarsi presso la questura per accertamenti non solo era legittimo e doveroso, e non poteva non apparire tale ai due soggetti comandati. Che poi, nell’ambito della colluttazione, l’imputato avesse avuto il ruolo non di aggressore ma di aggredito, era circostanza ch’egli avrebbe potuto chiarire assecondando gli accertamenti iniziati dalla polizia, e non già opponendosi con violenza e minaccia ai pubblici ufficiali operanti.

Manifestamente infondato è anche il motivo subordinato, dal momento che il giudice di primo grado, proprio considerando il particolare stato d’animo dell’imputato caduto vittima di un’aggressione improvvisa, gli ha concesso le attenuanti generiche al fine di mitigare la pena.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di Euro mille alla Cassa delle ammende.
P.Q.M.

La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro mille alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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