Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna Sent. n. 103/2009

SEZIONE SECONDA

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 54/2005 proposto dai signori Dario Paulis e Maurizio Baldini, rappresentati e difesi per procura a margine dell’atto introduttivo del giudizio dall’avv. Rosalia Pacifico ed elettivamente domiciliati in Cagliari, via A. Cervi n. 16, presso lo studio del medesimo legale,

contro

la Regione Autonoma della Sardegna, in persona del Presidente in carica,

l’Assessorato regionale agli Affari Generali, Personale e Riforma, in persona dell’Assessore in carica,

rappresentati e difesi per procura a margine dell’atto di costituzione dall’avv. Gian Piero Contu ed elettivamente domiciliati in Cagliari, viale Trento n. 69, presso l’Ufficio legale dell’Ente,

e nei confronti

dei signori: Me Patrizia, Scalas Efisio, Putzolu Francesco e Salaris Anna, non costituiti in giudizio,

per l’annullamento

del decreto n. 1302/9 del 5 novembre 2004 e del decreto n. 1297/P del 4 novembre 2004 dell’Assessorato regionale agli Affari Generali, Personale e Riforma, e di ogni altro atto ad essi presupposto, conseguente o comunque connesso, ed in particolare della deliberazione della Giunta regionale del 4 novembre 2004 con la quale è stato rideterminato il contingente destinato alle selezioni interne, assegnando alla categoria “D” il 30% delle vacanze d’organico (170 posti), sono stati rideterminati i criteri per la formulazione dei bandi di selezione per la categoria “D”, ed è stato disposto il rinvio delle selezioni interne per titoli ed esami per l’accesso alla categoria “D” del personale dell’Amministrazione regionale,

nonché, con ricorso per motivi aggiunti

della determinazione dell’Assessorato regionale agli Affari Generali, Personale e Riforma n. 624/P dell’11 luglio 2005, con la quale è stata approvata la graduatoria definitiva di concorso e sono stati dichiarati vincitori della selezione interna, per titoli ed esami per l’accesso al livello economico iniziale della categoria “D” dell’Amministrazione regionale, i candidati compresi tra il 1° ed il 170° posto della predetta graduatoria, di cui all’elenco allegato alla stessa determinazione;

della determinazione dell’Assessorato regionale agli Affari Generali, Personale e Riforma n. 913/P del 2 settembre 2005, con la quale si è proceduto alla correzione di alcuni errori materiali ed è stata rettificata la menzionata graduatoria;

in parte qua, del decreto dell’Assessorato regionale agli Affari Generali, Personale e Riforma n. 592/P del 17 giugno 2003, come modificato dal decreto dell’Assessorato regionale agli Affari Generali, Personale e Riforma 1136 del 23 settembre 2004 e dal decreto dell’Assessorato regionale agli Affari Generali, Personale e Riforma n. 74/P del 25 gennaio 2005 con riguardo (art. 6) ai quesiti oggetto della selezione interna per titoli ed esami per l’accesso al livello economico iniziale della categoria “D” dell’Amministrazione regionale.

Visti i ricorsi con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Designato relatore il Consigliere Tito Aru;

Uditi alla pubblica udienza del 21 gennaio 2009 l’avv. Rosalia Pacifico per i ricorrenti e l’avv. Gian Piero Contu per l’amministrazione resistente;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

F A T T O

Con decreto dell’Assessore regionale agli Affari Generali, Personale e Riforma n. 592/P del 17 giugno 2003 veniva bandita la selezione interna, per titoli ed esami, per 284 posti (elevabili fino a 302) del livello economico iniziale della categoria “D” del personale dell’Amministrazione regionale.

Il contingente dei posti da riservare alla selezione interna era stato determinato dalla giunta regionale (da ultimo, dopo una serie di rettifiche, con delibera 22/31 del 13 maggio 2004) in conformità al disposto degli artt. 77 e 90 del CCRL, e nel limite massimo consentito dall’art. 2 della legge reg. n. 11/2002 (50% dei posti disponibili).

Il concorso era riservato ai dipendenti del ruolo unico regionale che fossero:

a) in servizio da almeno 4 anni alla data del 30 settembre 2001;

b) inquadrati nella categoria C;

c) in possesso del titolo di scuola media superiore di secondo grado.

Con delibera della Giunta regionale n. 45/16 del 4 novembre 2004 è stato rideterminato il contingente destinato alle selezioni interne, assegnando alla categoria “D” il 30% delle vacanze d’organico (170 posti), ed è stato dato mandato all’Assessore competente di riformulare, previo rinvio delle prove d’esame, i bandi di selezione, introducendo criteri di valutazione più adeguati alle attuali esigenze dell’Amministrazione regionale.

Quanto sopra è stato attuato con i decreti n. 1302/9 del 5 novembre 2004 e n. 1297/P del 4 novembre 2004 dell’Assessorato regionale agli Affari Generali, Personale e Riforma.

Tali atti (la delibera di giunta ed i decreti attuativi) sono stati impugnati dai ricorrenti con ricorso notificato il 5 gennaio 2005 e depositato il successivo giorno 19, affidato ai seguenti motivi:

Violazione ed erronea applicazione dell’art. 77 del CCRL 1998-2001 e degli artt. 1 e 2 della legge reg. 8 luglio 2002 n. 11, anche in relazione agli artt. 15, 16, 39, 43, 52, 54 e 56 della legge reg. 13 novembre 1998 n. 31;

Eccesso di potere per contraddittorietà di comportamento, ingiustizia manifesta, disparità di trattamento, imparzialità, motivazione generica ed insufficiente.

Concludevano, quindi, i ricorrenti chiedendo l’annullamento degli atti impugnati, con vittoria delle spese.

In data 1° marzo 2006 uno dei ricorrenti, e precisamente il sig. Dario Paulis, ha depositato istanza per la declaratoria della sopravvenuta carenza di interesse alla definizione del giudizio.

Con ricorso per motivi aggiunti l’altro ricorrente, il sig. Maurizio Baldini, che in data 14 giugno 2005 ha partecipato senza superarla alla selezione per cui è causa, ha impugnato gli atti di approvazione definitiva della graduatoria dei vincitori, da un lato, richiamando il contenuto del ricorso originario e, dall’altro, contestando il punteggio attribuitogli dalla Commissione esaminatrice.

In particolare, il ricorrente lamenta che non gli sarebbe stata valutata l’abilitazione all’esercizio della professione di geometra laddove l’art. 4, lett. D) del D.A. n. 592/P del 17 giugno 2003, come modificato dal D.A. n. 74/P del 25 gennaio 2005, dispone che sono titoli valutabili alla data del 30 settembre 2001, tra gli altri, l’abilitazione all’esercizio della professione, purché attinente all’area professionale per cui si concorre, per la quale si prevede l’attribuzione di 0,75 punti.

Inoltre il sig. Baldini lamenta gravi inesattezze nella formulazione delle domande di cui ai numeri 42, 18 e 4 del questionario d’esame, a causa delle quali sarebbe stato indotto in errore senza poter, dunque, raggiungere un punteggio utile all’inserimento tra i vincitori della selezione.

Concludeva quindi il ricorrente chiedendo l’annullamento per quanto di ragione degli atti impugnati o, in via subordinata, l’attribuzione del punteggio illegittimamente sottrattogli e necessario al suo utile inserimento in graduatoria, con vittoria delle spese.

Per resistere al ricorso si è costituita l’amministrazione regionale che, con articolata memoria depositata l’8 gennaio 2009, ne ha chiesto il rigetto, con ogni consequenziale pronuncia di legge.

Alla pubblica udienza del 21 gennaio 2009, sentiti i difensori delle parti, la causa è stata posta in decisione

D I R I T T O

Preliminarmente dev’essere dichiarata l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse nei confronti del sig. Dario Paulis che, in data 1° marzo 2006, ha depositato istanza con la quale ha dichiarato di non avere più interesse alla definizione del giudizio, disponendosi nei suoi confronti la compensazione delle spese.

Quanto al resto, occorre prendere le mosse dal ricorso introduttivo del giudizio, con il quale il sig. Baldini contesta, nei termini precisati in narrativa, la decisione della giunta regionale di ridurre il contingente di personale destinato alle selezioni interne assegnando alla categoria “D” il 30% delle vacanze d’organico (170 posti) in luogo del 50% precedentemente stabilito (pari a 284 posti).

Orbene, in relazione all’anzidetta determinazione della giunta regionale il ricorrente espone, in termini meramente ricostruttivi, il sistema normativo e contrattuale relativo alla progressione verticale del personale dell’amministrazione regionale e degli enti strumentali, senza tuttavia precisare sotto quale aspetto la contestata riduzione del contingente assegnato alla categoria “D” contrasti col quadro normativo di riferimento.

In particolare, dopo aver affermato egli stesso che in questa materia l’amministrazione dispone di ampia discrezionalità, limitata dai principi di non arbitrarietà e di non manifesta irragionevolezza, si limita ad affermare l’incongruità e l’irragionevolezza della motivazione posta dalla Giunta regionale a fondamento della propria determinazioni senza, tuttavia, evidenziare concreti profili di illegittimità sintomatici dei vizi denunciati.

Ritiene il Collegio che, in realtà, nel caso di specie, l’autorità regionale, nel quantificare il contingente da riservare alla selezione interna, abbia correttamente esercitato le sue prerogative in materia, tenuto conto, in particolare, che la legge regionale 8 luglio 2002 n. 11 stabilisce testualmente all’art. 2 che “Le disposizioni del contratto collettivo regionale di lavoro 1998-2001 per il personale dipendente dell’Amministrazione regionale e degli enti strumentali che disciplinano le selezioni interne per la progressione verticale trovano attuazione, una volta soltanto, nella fase di prima applicazione dello stesso contratto, relativamente ad un numero di posti non superiore al 50 per cento di quelli vacanti in ciascuna categoria…”.

E tale determinazione, rettificativa della precedente quantificazione, trova le sue ragioni giustificative nella motivazione della delibera che, ad avviso del Tribunale, non evidenzia affatto, come apoditticamente affermato dal ricorrente, profili di incongruità ed irragionevolezza.

Si legge, infatti, sul punto, nella delibera del 4 novembre 2004:

“…i programmi politico-amministrativi della Giunta regionale oggi in carica rendono necessario un riesame delle citate deliberazioni…

Invero, il processo di revisione dell’organizzazione della Regione – connesso al ruolo che essa deve assumere nel rapporto con le autonomie locali e alle accresciute relazioni con il sistema dell’Unione europea – induce a ridefinire i contingenti di cui trattasi adeguandoli ai correlati specifici fabbisogni, tenendo conto dell’essenzialità dei servizi da garantire e soprattutto delle nuove professionalità da acquisire…

…questa si incentra soprattutto sull’esigenza di rafforzare la presenza di professionalità specialistiche in grado di operare efficacemente nei settori delle politiche ambientali, dei beni culturali, dei processi di informatizzazione, delle riforme istituzionali e dei rapporti comunitari.

In relazione a ciò si osserva che la configurazione della categoria “D”, caratterizzata dal diploma di laurea, è contraddetta dall’attuale dato di fatto costituito da una bassa percentuale di dipendenti laureati che risulta, attualmente, pari al 41%; secondo le complessive valutazioni della giunta, appare, pertanto, opportuno valorizzare, nelle prove selettive, il possesso del diploma di laurea…”.

Quanto sopra è sufficiente a ritenere palesemente infondato il ricorso originariamente proposto dal ricorrente, restando evidentemente prive di rilievo, nell’attuale contesto impugnatorio, sia le considerazioni in ordine all’asserito svolgimento di mansioni superiori, per le quali spetterebbe il superiore inquadramento con relativa maggiore retribuzione, sia il rilievo che in altri enti regionali le selezioni interne avrebbero già avuto svolgimento sulla base dei precedenti contingentamenti, trattandosi di procedure di selezione, sotto il profilo che rileva, del tutto autonome tra loro.

Può quindi passarsi all’esame dei motivi aggiunti.

All’esame dei questi ultimi, peraltro, va premesso, ai fini della verifica della prova di resistenza, che il ricorrente ha conseguito, nella selezione per cui è causa, il punteggio complessivo di 19,85 punti, laddove il 170° classificato, nell’ultima posizione utile ai fini del superamento del concorso, ha conseguito 21,85 punti.

Con le censure in esame il sig. Baldini lamenta la mancata attribuzione in suo favore, da un lato, del punteggio di 0,75 per il possesso del titolo abilitativo alla professione di geometra e, dall’altro lato, del punteggio di 0,35 per ognuna delle tre risposte sbagliate a causa di errori commessi nella redazione del questionario.

Osserva il Collegio che, ai fini dell’utile collocamento in graduatoria, al ricorrente dovrebbe essere attribuito il punteggio relativo a tutte e tre le risposte ed al titolo non valutato (0,35 x 3 = 1,05 + 0,75 = 1,8), con attribuzione del punteggio (0,25 x 3 = 0,75) sottrattogli a causa delle tre risposte sbagliate, sicchè, la verifica dell’infondatezza anche di uno solo dei profili di censura (titolo abilitativo e domande erroneamente formulate) comporterebbe la reiezione del ricorso.

Nell’esame della vicenda il Collegio ritiene di prendere le mosse dalla contestazione della legittimità delle domande n. 42, 18 e 4 del questionario, al fine di verificarne la fondatezza.

La domanda n. 42 recava il quesito 225565 così formulato:

“Agli effetti delle disposizioni in tema di prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili, si intende per coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell’opera:

1. il soggetto, diverso dal datore di lavoro dell’impresa esecutrice, incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell’esecuzione dei lavori;
2. il soggetto per conto del quale l’intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione. Nel caso di appalto di opera pubblica, il committente è il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell’appalto;
3. la persona fisica la cui attività professionale concorre alla realizzazione dell’opera senza vincolo di subordinazione”.

Orbene, la domanda è formulata con riguardo alla previsione di cui all’art. 2, lettera f) del D.Lgvo 14 agosto 1996 n. 494, il quale, ai fini della definizione del coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione di un’opera, testualmente recita: “soggetto, diverso dal datore di lavoro dell’impresa esecutrice, incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell’esecuzione dei compiti di cui all’articolo 5”.

Tale definizione ricade quasi integralmente sub a), risultando dunque all’evidenza quale fosse la risposta corretta.

Ad avviso del ricorrente, il fatto che la risposta formulata contenesse il riferimento “all’esecuzione dei lavori” anziché “all’esecuzione dei compiti di cui all’art. 5” avrebbe determinato il suo errore, con le predette conseguenze negative sulla graduatoria finale.

Ritiene il Collegio che l’imprecisione contenuta nella risposta esatta non valga a ritenere fondate le censure del sigg. Baldini giacchè, da un lato, i compiti del coordinatore in materia di sicurezza e di salute, durante la realizzazione di un’opera sono comunque, ad essa, strumentali e contestuali, dall’altro lato, e soprattutto, in quanto le altre soluzioni (sub b e c) proposte dal questionario erano talmente errate da non lasciare ragionevoli dubbi, ad un concorrente che avesse correttamente inquadrato la domanda, su quale risposta indicare.

Di qui l’infondatezza della censura, il cui esito rende superflua la prosecuzione della trattazione del ricorso.

Infatti, come già detto, l’impugnazione in esame in tanto risponderebbe all’interesse sostanziale del ricorrente in quanto gli consentisse di superare il candidato classificatosi al 170° posto della graduatoria, e precisamente il sig. Efisio Scalas che ha ottenuto 21,85 punti.

Viceversa il sig. Baldini, che ha ottenuto 19,85 punti, se anche ottenesse 0,75 punti per il titolo abilitativo e 1,2 in relazione ai quesiti n. 18 e n. 4 (0.35 + 0,25 = 0, 6 x 2 = 1,2) potrebbe al massimo raggiungere il punteggio di 21,80, comunque inferiore a quello del controinteressato.

Ad ogni buon conto, il Collegio ritiene di soffermarsi anche sulla censura relativa alla domanda n. 4 (quesito n. 225568), che risultava così formulata:

“Agli effetti delle disposizioni in tema di prescrizioni minime di sicurezza e salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili, quali sono i requisiti professionali del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l’esecuzione dei lavori ?”.

Orbene, in relazione a tale quesito al difesa regionale sostiene (pag. 13 della memoria) che tra le tre risposte possibili era riportato, senza alcuna differenza, il testo dell’art. 10, comma 1°, lett. A) del D.Lgvo n. 494/1996, rubricato “Requisiti professionali del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l’esecuzione dei lavori”.

Tale affermazione non viene neppure contestata dal ricorrente che, nell’atto introduttivo della censura, si limita ad affermare che la soluzione offerta dalla commissione d’esame “…risulta ancora una volta incongrua ed erronea rispetto al disposto dell’art. 10, comma 1°, lett. A) del D.Lgvo n. 494/1996”, senza prospettare in quale profilo della risposta rinvenire la cennata incongruità.

Premesso che non risulta versato agli atti il testo della risposta in contestazione offerto ai concorrenti, ritiene il Collegio che la genericità della censura sollevata dal sig. Baldini, in presenza di una precisa ed incontestata difesa regionale, non possa valere ad eccitare i poteri istruttori del Giudice, mancando nella specie il benché minimo principio di prova a sostegno della tesi prospettata.

Pertanto, nella specie, non essendo comprensibile né quale censura possa essere mossa all’operato della commissione, né quale elemento di dubbio della risposta abbia indotto in errore il candidato, anche tale censura sarebbe comunque da respingere.

Il ricorso si rivela quindi infondato, con conseguente reiezione, senza neppure procedere, per quanto sopra detto in punto di prova di resistenza, all’esame delle ulteriori censure.

Sussistono nondimeno giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.

P.Q.M.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA

SEZIONE SECONDA

Dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso in epigrafe nei confronti del sig. Dario Paulis, respingendolo nei confronti del sig. Maurizio Baldini.

Compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio, il giorno 21 gennaio 2009 dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna con l’intervento dei Signori Magistrati:

– Rosa Panunzio, Presidente,

– Francesco Scano, Consigliere,

– Tito Aru, Consigliere, estensore.

Depositata in segreteria oggi 30/01/2009

Il Segretario Generale

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it

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