Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.
Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 98 del 28-4-2010
Art. 1 1. A decorrere dal l° febbraio 2010 e per i ventuno mesi successivi i certificatori di firma elettronica attestano, mediante autocertificazione, la rispondenza dei propri dispositivi per l’apposizione di firme elettroniche con procedure automatiche ai requisiti di sicurezza previsti dalla vigente normativa; 2. Le autocertificazioni di cui al comma 1 sono rese secondo le modalita’ pubblicate congiuntamente sui siti istituzionali di DigitPA e dell’Organismo per la certificazione della sicurezza informatica (OCSI) di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 2003. 3. Le attestazioni di cui al comma 1 rientrano nell’ambito di applicazione delle funzioni di vigilanza e controllo svolte da DigitPA sull’attivita’ dei certificatori qualificati e accreditati, ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni. 4. Entro centottanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto sono stabilite dall’Organismo di certificazione della sicurezza informatica (OCSI) di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 2003 e pubblicate sul proprio sito istituzionale, la procedura per accertare la conformita’ di dispositivi sicuri per l’apposizione di firme con procedure automatiche ai requisiti di sicurezza prescritti dall’allegato III della direttiva 1999/93/CE ed un documento di supporto che ne faciliti l’applicazione. 5. Le autodichiarazioni gia’ rese ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 dicembre 2000, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 aprile 2001, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 ottobre 2001, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 2003 e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 ottobre 2007, relative ai dispositivi sicuri per l’apposizione di firme con procedure automatiche, continuano a spiegare ininterrottamente i propri effetti fino al termine del periodo di cui al comma 1. 6. Il presente decreto non reca oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato. Il presente decreto e’ inviato ai competenti organi di controllo e sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 10 febbraio 2010 p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri Il Ministro delegato per la pubblica amministrazione e l’innovazione Brunetta Il Ministro dello sviluppo economico Scajola Il Ministro dell’economia e delle finanze Tremonti Registrato alla Corte dei conti il 1° aprile 2010 Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 3, foglio n. 198
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.
Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-04-28&task=dettaglio&numgu=98&redaz=10A05076&tmstp=1272613322684