REGIONE TOSCANA LEGGE REGIONALE 5 agosto 2009, n. 47 Sospensione delle procedure elettorali dei consorzi di bonifica.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 21 del 29-5-2010

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana
n. 30 del 12 agosto 2009)

IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Promulga

la seguente legge:

Preambolo

Visto l’art. 117, quarto comma, della Costituzione;
Visto l’art. 4, comma 1, lettera z), dello Statuto;
Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge
finanziaria 2008) ed in particolare l’art. 2, comma 35;
Vista la legge regionale 5 maggio 1994, n. 34 (Norme in materia
di bonifica);
Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali
espresso nella seduta del 24 luglio 2009;
Considerato quanto segue:
1. E’ in fase di istruttoria da parte delle commissioni
consiliari competenti del Consiglio regionale la proposta di legge n.
353 adottata dalla Giunta regionale nella seduta del 29 giugno 2009
sul riordino dei consorzi di bonifica;
2. La proposta di cui al punto 1, partendo dall’esigenza del
contenimento dei «costi della politica» come disposto dalla legge n.
244/2007, prevede una riduzione del numero dei consorzi e una diversa
composizione degli organi, riducendone i rispettivi componenti;
3. Al fine di realizzare il processo di riordino e addivenire
alla nuova organizzazione prospettata, la pro posta prevede una
disciplina transitoria per consentire il passaggio dei consorzi
dall’assetto attuale, caratterizzato anche dalla presenza di organi
provvisori, a quello a regime;
4. Alcuni consorzi attualmente in carica, avendo gli organi in
scadenza entro il 31 dicembre 2009, hanno l’esigenza – nelle more di
approvazione della proposta di riordino – di dare avvio in tempi
brevi all’iter elettorale, al fine di rispettare le modalita’ ed i
tempi gia’ stabiliti nei rispettivi statuti;
5. La presente proposta di legge ha lo scopo di sospendere
l’avvio delle suddette procedure elettorali, al fine di impedire lo
svolgimento di consultazioni che risulterebbero un onere rilevante
sia dal punto di vista amministrativo che finanziario e che,
comunque, risulterebbero inutili in quanto da ripetersi in tempi
brevi a seguito dell’entrata in vigore della legge di riordino;
6. Con la presente proposta di legge si e’ ritenuto inoltre
opportuno individuare un termine ultimo di operativita’ per le
commissioni provvisorie di amministrazione dei consorzi e per i
commissari straordinari dei consorzi nominati ai sensi degli articoli
52 e 30 della legge regionale n. 34/1994, nonche’ una data certa
entro la quale dovranno concludersi le procedure elettorali per
l’insediamento degli organi effettivi, prevedendo a tal fine anche
l’abrogazione dell’art. 3 della legge regionale 30 dicembre 2008 n.
72 (Modifiche alla legge regionale 5 maggio 1994, n. 34) che non
dispone niente in tal senso;
Si approva la seguente legge:
Art. 1

Proroga degli organi dei consorzi di bonifica

1. Gli organi dei consorzi di bonifica esistenti alla data di
entrata in vigore della presente legge e in scadenza entro il 31
dicembre 2009 continuano ad esercitare le rispettive funzioni fino
all’entrata in vigore della disciplina regionale di riordino dei
consorzi di bonifica e comunque non oltre il 30giugno 2010.
2. La proroga di cui al comma 1 si applica altresi’ alle
commissioni provvisorie e ai commissari straordinari no minati ai
sensi degli artt. 52 e 30 della legge regionale 5 maggio 1994, n. 34
(Norme in materia di bonifica).

Art. 2 Sospensione delle procedure di elezione degli organi dei consorzi di bonifica 1. Le procedure per l’elezione degli organi dei consorzi di bonifica di cui all’art. 1 sono sospese fino all’entrata in vigore della disciplina regionale di riordino dei consorzi di bonifica. 2. Le procedure di cui al comma 1 sono comunque attivate nei tempi utili per consentire l’insediamento dei nuovi organi non oltre il 1° luglio 2010.

Art. 3 Modifiche alla legge regionale n. 72/2008 1. L’art. 3 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 72 (Modifiche alla legge regionale 5 maggio 1994, n. 34) e’ abrogato. La presente legge e’ pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana. Firenze, 5 agosto 2009 MARTINI La presente legge e’ stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 29 luglio 2009.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2010-05-29&task=dettaglio&numgu=21&redaz=009R0804&tmstp=1276155745907

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