Autorizzazione ad assumere unità di personale mediante stabilizzazione per il ministero della giustizia, dipartimento della giustizia minorile, ai sensi del combinato disposto dei commi 526 e 536, dell’art. 1, della legge n. 596/2006

Testo: DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 marzo 2009

(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 6 maggio 2009)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005) ed in particolare l’art. 1, comma 47;

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006);

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) ed in particolare l’art. 1, comma 526, della predetta legge il quale prevede che per l’anno 2008 le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo ivi compresi i Corpi di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali, gli enti pubblici non economici e gli enti pubblici di cui all’art. 70 del decreto legislativo n. 165 del 2001, possono procedere nel limite di un contingente di personale non dirigenziale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 40% di quella relativa alle cessazioni avvenute nell’anno 2007, alla stabilizzazione del rapporto di lavoro del personale in possesso dei requisiti di cui al comma 519;

Visto l’art. 1, comma 519, della predetta legge 27 dicembre 2006, n. 296, che prevede la stabilizzazione a domanda del personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi, o che consegua tale requisito in virtu’ di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006 o che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della medesima legge, che ne faccia istanza, purche’ sia stato assunto mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge, prevedendo, inoltre, che alle iniziative di stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato mediante procedure diverse si provvede previo esperimento delle procedure selettive; e che le amministrazioni continuano ad avvalersi del personale in possesso dei requisiti prescritti dal citato comma, nelle more della conclusione delle procedure di stabilizzazione;

Visto l’art. 1, comma 536, della predetta legge n. 296 del 2006, il quale prevede che le assunzioni di cui ai commi 523, 526, 528 e 530 sono autorizzate secondo le modalita’ di cui all’art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni previa richiesta delle amministrazioni interessate, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell’anno precedente e dei relativi oneri;

Visto il citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ed in particolare il predetto art. 35, comma 4, che prevede l’emanazione di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze;

Vista la nota del 3 febbraio 2009, n. 3561, del Ministero della giustizia – Dipartimento giustizia minorile, con la quale l’Amministrazione chiede l’autorizzazione alla stabilizzazione di settantasette unita’ di personale ai sensi del combinato disposto dei commi 526 e 536, dell’art. 1, della predetta legge n. 296 del 2006, dando analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell’anno 2007 e dei relativi oneri che ammontano a 6.187.469 euro;

Considerato che l’onere di 2.289.508 euro a regime previsto per le assunzioni richieste non supera le risorse finanziarie utilizzabili secondo la normativa citata che sono pari a 2.474.987 euro;

Ritenuto di accogliere le urgenze rappresentate di assunzione a tempo indeterminato secondo le procedure speciali di stabilizzazione;

Ritenuto di accogliere l’urgenza assunzionale rappresentata;

Visto il citato decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge del 6 agosto 2008, n. 133, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo, la semplificazione, la competitivita’, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria;

Visto in particolare l’art. 74, commi 1, 5 e 6, del predetto decreto legge n. 112 del 2008, concernenti, rispettivamente, la riduzione degli assetti organizzativi, la dotazione organica provvisoria e le sanzioni previste in caso di mancato adempimento di quanto sancito dai commi 1 e 4 dello stesso articolo;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, ed in particolare l’art. 41, comma 2, il quale prevede che il termine per procedere alle stabilizzazioni di personale relative alle cessazioni verificatesi nell’anno 2007, di cui all’art. 1, comma 526, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, e’ prorogato al 30 giugno 2009 e le relative autorizzazioni possono essere concesse entro il 31 marzo 2009, nonche’ il successivo comma 10 che differisce al 31 maggio 2009 il potere di adozione da parte dei Ministeri degli atti applicativi delle riduzioni degli assetti organizzativi di cui all’art. 74 del gia’ citato decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ferma la facolta’ per i predetti Ministeri di provvedere alla riduzione delle dotazioni organiche con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro il medesimo termine;

Visto l’art. 6, comma 1, del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi del quale nell’individuazione delle dotazioni organiche, le amministrazioni non possono determinare, in presenza di vacanze di organico, situazioni di soprannumerarieta’ di personale, anche temporanea, nell’ambito dei contingenti relativi alle singole posizioni economiche delle aree funzionali e di livello dirigenziale;

Tenuto conto che le assunzioni sono subordinate alla disponibilita’ di posti in dotazione organica;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 giugno 2008, concernente «Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di pubblica amministrazione e innovazione al Ministro senza portafoglio prof. Renato Brunetta»;

Su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

1. Fermo restando gli adempimenti previsti dall’art. 74 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, secondo le prescrizioni di cui all’art. 4, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e di cui all’art. 6, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il Ministero della giustizia – Dipartimento della giustizia minorile – puo’ procedere all’assunzione a tempo indeterminato ai sensi del combinato disposto dei commi 526 e 536, dell’art. 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, di settantasette unita’ di personale, di cui trentasette dell’area II e quaranta dell’area I, nei limiti della disponibilita’ in dotazione organica, per un spesa complessiva annua lorda a regime di euro 2.289.508.

2. Il Ministero della giustizia – Dipartimento della giustizia minorile – e’ tenuto, entro e non oltre il 31 ottobre 2009, a trasmettere, per le necessarie verifiche, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la funzione pubblica, Ufficio per il personale delle pubbliche amministrazioni, e al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, IGOP, i dati concernenti il personale stabilizzato, la spesa annua lorda a regime effettivamente da sostenere. A completamento delle procedure di stabilizzazione va altresi’ fornita da parte delle amministrazioni interessate dimostrazione del rispetto dei limiti di spesa previsti dal presente decreto.

3. All’onere derivante dalle assunzioni di cui al comma 1, si provvede nell’ambito delle disponibilita’ dei pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

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