Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
1. Con atto (n. 2896/1996) il sig. V.G. ha adito questo Tribunale per l’annullamento del giudizio di non idoneità (emiblocco anteriore art. 2, punto M del d.m. 3.5.1993, n. 228), reso nei suoi riguardi in sede di partecipazione al concorso pubblico per esami a n. 588 posti, profilo professionale di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, in detto con d.m. 20.1.1993.
2. Espone di aver partecipato alla procedura selettiva in questione, di aver superato le prove scritte e di essere stato sottoposto ai rituali accertamenti psico fisici all’esito dei quali in data 19.1.1996 è stato a lui notificato il giudizio di non idoneità oggetto della presente impugnativa.
3. Avverso detto provvedimento il sig. G. ha dedotto le seguenti censure:
a) Violazione e falsa applicazione del d.m. 3.5.1993, n. 228, recante regolamento concernente i requisiti psico fisici ed attitudinali per l’accesso nelle qualifiche dei Vigili del Fuoco, degli artt. 4, 35 e 97 della Costituzione, dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990; del bando di concorso; eccesso di potere per erroneità dei presupposti, illogicità, travisamento dei fatti.
Lamenta, in particolare, che la Commissione medica per gli accertamenti psico fisici avrebbe ricondotto il disturbo riscontrato "emiblocco anteriore" tra le patologie di cui all’art. 2, punto m) del d.m. n. 228 (blocco di branca sinistro blocco di branca destro, blocco fascicolate, sindrome da QT lungo), ossia tra le cause di non idoneità al servizio di vigile del fuoco.
Riferisce, altresì, di essersi sottoposto, susseguentemente al predetto giudizio di inidoneità, ad ulteriori e specifici accertamenti clinici eseguiti il 25.1.1996 (elettrocardiogramma), il 3.2.1996 (doppler cardiaco), che hanno escluso l’esistenza del profilo patologico riscontrato dalla Commissione medica di concorso.
Motivi della decisione
1. Il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto.
Il ricorrente si duole del giudizio di inidoneità espresso dalla Commissione medica deputata all’accertamento dei requisiti psico fisici per l’arruolamento di n. 588 posti di vigili del fuoco, lamentando differenti profili di illegittimità.
Afferma, a fondamento della sua domanda, l’insussistenza di qualsivoglia anomalia funzionale del suo apparato cardiocircolatorio, all’uopo rinviando a specifiche risultanze di specifici accertamenti medicosanitari ai quali assume di essersi sottoposto volontariamente dopo la comunicazione di non idoneità al servizio di vigile del fuoco, i quali hanno escluso la presenza di problemi di funzionamento dell’apparato cardiologico.
Ciò posto, il Collegio rileva che il provvedimento di cui si duole odiernamente parte ricorrente risulta essere stato adottato all’esito delle rituali prove di efficienza psico fisica ed attitudinale, previste dal bando di concorso relativo alla procedura selettiva pubblica per l’arruolamento di n. 588 vigili del fuoco. Il giudizio di inidoneità si fonda sul riscontrato "emiblocco anteriore" che la Commissione medica ha ritenuto di includere tra le cause di inidoneità di cui all’art. 2, punto m) del d.m. n. 228 del 1993, recante i requisiti psico fisici ed attitudinale per l’accesso al Corpo dei Vigili del Fuoco.
Osserva il Collegio che il sig. G. è stato nuovamente sottoposto, a seguito di ordinanza istruttoria n. 1191/1996, a specifici ed ulteriori accertamenti sanitari che si sono svolti presso la Clinica cardiologica dell’Università degli studi di Roma "La Sapienza" che hanno condotto ad una anamnesi sul suo stato di salute, ad uno studio ecocardiografico, ad un elettrocardiogramma, nonché ad una radiografia polmonare (cfr. Nota dell’Università degli Studi di Roma La Sapienza 10.12.1996, prot. n. G143162).
L’esito finale di tali fasi cliniche risulta essere contenuto nella nota in data 5.11.1996 sottoscritta dal Direttore del Dipartimento di Scienze Cardiovascolari e Respiratorie del citato Ateneo, Prof. Armando Dagianti, depositata in atti, dalla quale è dato riscontrare che l’apparato cardiovascolare del sig. G. risulta " clinicamente indenne, anche durante la prova da sforzo il comportamento emodinamico è nei limiti della normalità ed il test non mostra segni da riferire a cardiopatia organica".
Orbene, il Collegio non può fare a meno di rilevare che da tale ultimo quadro clinico emerge l’insussistenza della patologia cardiologica riscontrata dalla Commissione medica nei confronti del ricorrente, con la conseguenza che il gravato giudizio di inidoneità e" illegittimo per i dedotti profili di eccesso di potere.
Pertanto, le considerazioni che precedono conducono all’accoglimento del ricorso.
Le spese e gli onorari di giudizio possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter) accoglie il ricorso nell’epigrafe indicato, nei sensi indicati nella parte motiva e, per l’effetto, annulla il giudizio di inidoneità reso nei confronti del sig. G..
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.