Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 14-03-2011) 28-03-2011, n. 12426 Rinuncia all’impugnazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

cluso per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
Svolgimento del processo

1. Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Rimini, a seguito della rinunzia all’opposizione al decreto penale da parte di B.A.M. nel corso del dibattimento, dichiarava inammissibile tale opposizione e dichiarava esecutivo il decreto penale in questione.

2. Contro tale pronunzia ricorre il p.m. il quale lamenta violazione di legge nel senso che una rinunzia successiva all’apertura del dibattimento (quale quella di specie) deve considerarsi priva di efficacia siccome tardiva, perchè il decreto penale è già stato revocato ope legis ai sensi dell’art. 464 c.p.p. e non è quindi possibile una dichiarazione di esecutività dello stesso.

3. Ricorre ancora la parte civile T.L. che, nel far proprie le conclusioni del p.m., osserva che l’opposizione a decreto penale deve essere considerata irretrattabile o comunque non rinunziabile dopo l’avvenuta revoca – per legge – del decreto stesso. La qual cosa si verifica dopo l’apertura del dibattimento, mentre nella specie la rinunzia è stata fatta dopo quattro udienze di trattazione.

Aggiunge la parte civile che il decreto penale era affetto di nullità ab initio ai sensi dell’art. 459 c.p.p. perchè nella querela il T. si era opposto alla sua emanazione.

Lamenta infine che non siano state liquidate le spese da essa sostenute e propone, nel caso di difforme interpretazione dell’art. 592 c.p.p., questione di legittimità costituzionale di tale disposizione.
Motivi della decisione

1. I ricorsi sono fondati.

L’imputato può rinunziare all’opposizione al decreto penale solo ove questo non sia stato ancora espressamente revocato o, al più tardi prima dell’apertura del dibattimento (cfr. per es. Cass. sez. 4 9 marzo 2009, P.G. c. Pedini).

2. Convergono su questa conclusione considerazioni di carattere generale e specifiche.

In primo luogo, come ben spiega la sentenza citata non vi è dubbio che l’opposizione a decreto penale vada inquadrata nel più generale istituto delle impugnazioni (Cass. Sez. 5, 10.12.2002 n. 10621 riv.

224701; Cass. Sez. 4, 25.6.2004 n. 40186), ma che, in secondo luogo, stante la peculiarità della procedura, sia altresì evidente che per una valida rinunzia all’opposizione non debba essersi verificato un altro presupposto, e cioè la revoca, iussu iudicis o ope legis, del decreto penale opposto. Statuizione che impedisce l’espletamento del diritto di rinunzia, in quanto il provvedimento monitorio ormai non sussiste più e l’effetto tipico dell’opposizione si è irreversibilmente verificato.

Infine per il disposto dell’art. 464 c.p.p., comma 3, l’apertura del dibattimento implica che la revoca del decreto penale sia avvenuta ed è questo dunque l’ultimo momento utile per la rinunzia all’opposizione.

3. Ne consegue che la sentenza impugnata, con la quale è stata ritenuta efficace una rinunzia avvenuta ben oltre l’apertura del dibattimento, va annullata senza rinvio e che gli atti devono essere restituiti al Tribunale di Rimini per il giudizio.
P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE annulla senza rinvio la sentenza impugnata ed ordina la trasmissione degli atti al Tribunale di Rimini per il giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *