Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole
Svolgimento del processo
Con il ricorso di primo grado l’appellante ha impugnato, innanzi al Tar della Puglia, la delibera n. 145/94, con la quale il Commissario prefettizio ha disposto la "revoca" delle delibere di G.M. n. 6160/91 e n. 2753/92 ed il recupero della somma di Lire 629. 727. 221, erroneamente pagata dal comune a scomputo degli oneri di urbanizzazione di una lottizzazione, in quanto tali oneri, in base alla relativa convenzione, avrebbero dovuto essere posti a carico del lottizzante stesso.
Il Tar ha respinto il gravame.
Avverso tale decisione sono stati proposte i seguenti motivi di appello:
motivazione insufficiente e perplessa e violazione dei principi generali, in quanto l’atto impugnato dovrebbe qualificarsi di revoca e non di annullamento, come risulta dal contenuto letterale dello stesso;
illegittimità della sentenza per omesso esame di tale motivo e violazione dei principi procedurali in materia di revoca degli atti amministrativi, carenza di potere, ingiustizia manifesta e, in subordine, illegittimità dell’annullamento per mancata indicazione dei vizi dell’atto da annullare;
omesso esame dei motivi di ricorso e della motivazione, attesa la legittimità dello scomputo degli oneri di cui si chiede la restituzione:
Il comune, costituitosi in giudizio, ha sostenuto l’infondatezza dell’appello.
Motivi della decisione
L’appello deve ritenersi infondato.
In via preliminare va precisato che l’atto impugnato, indipendentemente dal nomen iuris usato nel provvedimento, non può che qualificarsi di annullamento, avendo lo stesso ad oggetto il ritiro, con efficacia retroattiva, di un atto che, a seguito di riesame, risulta inficiato da vizi di legittimità.
Sussistono, inoltre, tutti presupposti per l’esercizio di tale potere, in considerazione della illegittimità degli atti impugnati e dell’interesse pubblico attuale e concreto all’eliminazione dell’atto che può facilmente individuarsi nell’esigenza di recuperare l’ingente esborso ingiustamente effettuato dall’amministrazione.
Non sussistono, pertanto, gli asseriti vizi procedurali che sarebbero correlati ad un atto di revoca, che, invece, ha efficacia ex nunc e si basa su una diversa valutazione dell’interesse pubblico rispetto al momento in cui l’atto era stato emanato.
Nel merito, il ricorso è infondato in quanto le generiche affermazioni contenute nell’appello in ordine alla non spettanza della somma richiesta, trovano smentita nella esaustiva motivazione, in fatto e in diritto, contenuta nell’atto gravato, ove si rinviene una puntuale disamina della convenzione di lottizzazione che evidenzia l’illegittimità degli atti impugnati, atteso che le relative clausole escludevano qualsiasi diritto dell’appellante ad ottenere il pagamento avendo, il lottizzante, già goduto dello scomputo degli oneri previsti in via contrattuale nella misura stabilita dalla convenzione che, del resto, contiene norme attuative del dettato legislativo.
L’appello, pertanto, va respinto, perché infondato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo
P.Q.M.
Respinge l’appello n. 3089/07, meglio specificato in epigrafe e, per l’effetto, conferma la sentenza di primo grado; pone le spese del giudizio a carico della parte soccombente, nella misura complessiva di Euro 4.000,00 (euro quattromila/00), oltre IVA e CPA.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 novembre 2009 con l’intervento dei Signori:
Cesare Lamberti, Presidente FF
Aldo Scola, Consigliere
Nicola Russo, Consigliere
Adolfo Metro, Consigliere, Estensore
Roberto Capuzzi, Consigliere
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