Cass. civ. Sez. III, Sent., 21-06-2011, n. 13596 Assicurazione contro i danni contro gli infortuni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

L’A.N.A.S. (ora Ente Nazionale per le Strade) conveniva, davanti al tribunale di Napoli, G.O. e la compagnia di assicurazioni Ausonia spa per il recupero della somma versata al proprio dipendente D.L. per l’infortunio dallo stesso subito, la cui responsabilità andava addebitata esclusivamente alla condotta del G..

Si costituiva la sola Previdente Assicurazioni spa, quale Compagnia di assicurazioni incorporante l’Ausonia spa. Il giudizio, interrotto a seguito del decesso del G., era riassunto dall’Ente Nazionale per le Strade nei confronti degli eredi dello stesso G. e nei confronti della "Previdente Spa ora Compagnia di Assicurazioni Milano", compagnia di assicurazioni che aveva, nelle more, "incorporato" la Previdente Assicurazioni.

Con comparsa depositata in data 1.4.2003, il difensore della convenuta concludeva – come si legge nella sentenza impugnata -, per la spa Fondiaria – SAI, "succeduta", a suo dire, "per incorporazione alla cessata Spa La Previdente".

Il tribunale, con sentenza del 12.9.2003, condannava gli eredi di G.O. e la Fondiaria SAI, nella qualità suddetta, al pagamento in solido della somma riconosciuta dovuta.

Proponeva appello la Fondiaria SAI spa denunciando la sua totale estraneità ai fatti di causa, per non avere mai "incorporato" la Previdente Assicurazioni spa e, tantomeno, la Milano Assicurazioni.

Si costituiva l’Ente appellato che contestava la fondatezza dell’appello proposto.

La Corte d’Appello, con sentenza del 2.4.2008, accoglieva l’appello e dichiarava "la nullità dell’impugnata sentenza nella parte in cui vi è pronuncia di condanna nei confronti della Fondiaria SAI Spa per difetto di rappresentanza processuale. Quindi, in riforma dell’impugnata sentenza RIGETTA la domanda nei confronti della Fondiaria SAI Spa per carenza di legittimazione passiva".

Ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi l’A.N.A.S. spa.

Gli intimati non hanno svolto attività difensiva.
Motivi della decisione

Il ricorso è stato proposto per impugnare una sentenza pubblicata una volta entrato in vigore il D.Lgs. 15 febbraio 2006, n. 40, recante modifiche al codice di procedura civile in materia di ricorso per cassazione; con l’applicazione, quindi, delle disposizioni dettate nello stesso decreto al Capo 1^.

Secondo l’art. 366 – bis c.p.c. – introdotto dall’art. 6 del decreto – i motivi di ricorso debbono essere formulati, a pena di inammissibilità, nel modo lì descritto ed, in particolare, nei casi previsti dall’art. 360, nn. 1), 2), 3) e 4, l’illustrazione di ciascun motivo si deve concludere con la formulazione di un quesito di diritto, mentre, nel caso previsto dall’art. 360, comma 1, n. 5), l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione. Segnatamente, nel caso previsto dall’art. 360 c.p.c., n. 5, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto), che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (Sez. Un. 1 ottobre 2007, n. 20603; Cass. 18 luglio 2007, n. 16002).

Il quesito, al quale si chiede che la Corte di cassazione risponda con l’enunciazione di un corrispondente principio di diritto che risolva il caso in esame, poi, deve essere formulato in modo tale da collegare il vizio denunciato alla fattispecie concreta (v. Sez. Un. 11 marzo 2008, n. 6420 che ha statuito l’inammissibilità – a norma dell’art. 366 bis c.p.c. – del motivo di ricorso per cassazione il cui quesito di diritto si risolva in un’enunciazione di carattere generale ed astratto, priva di qualunque indicazione sul tipo della controversia e sulla sua riconducibilità alla fattispecie, tale da non consentire alcuna risposta utile a definire la causa nel senso voluto dal ricorrente, non potendosi desumere il quesito dal contenuto del motivo od integrare il primo con il secondo, pena la sostanziale abrogazione del suddetto articolo). La funzione propria del quesito di diritto – quindi – è quella di far comprendere alla Corte di legittimità, dalla lettura del solo quesito, inteso come sintesi logico-giuridica della questione, l’errore di diritto asseritamente compiuto dal giudice di merito e quale sia, secondo la prospettazione del ricorrente, la regola da applicare (da ultimo Cass. 7 aprile 2009, n. 8463; v. anche Sez. Un. ord. 27 marzo 2009, n. 7433).

Il ricorso rispetta i requisiti di cui all’art. 366 – bis cod. proc. civ..

Con il primo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, la violazione e falsa interpretazione degli artt. 82 e 83 c.p.c. in combinato disposto con l’art. 156 c.p.c..

Il motivo è fondato.

La Corte di merito, una volta accertato che il difensore aveva compiuto un atto processuale – nella specie aveva presentato, nel giudizio di primo grado, comparsa conclusionale nell’interesse della Fondiaria Sai spa senza la prescritta procura ad litem, avrebbe dovuto considerare l’atto tamquam non esset, con la conseguente esclusione della qualità di parte della Fondiaria Sai spa, ma avrebbe comunque dovuto pronunciare, per l’effetto devolutivo dell’appello, nei confronti della parte originaria effettivamente evocata nel primo giudizio.

La Corte di merito, invece, così si è pronunciata "in riforma della impugnata sentenza, rigetta la domanda nei confronti della Fondiaria Sai s.p.a. per carenza di legittimazione passiva".

In tal modo, ha erroneamente riconosciuto che l’attività del difensore, pur sfornito di procura rilasciata dalla stessa Fondiaria Sai spa, fosse in grado di instaurare un rapporto processuale con la parte pseudo rappresentata, che, in tal modo, assumeva la veste di potenziale destinataria delle situazioni derivanti dal processo, subentrando alle parti originariamente evocate; rigettando, poi, la domanda nei confronti della Fondiaria Sai spa, per difetto di legittimazione passiva. Diversamente, nel caso di azione o di impugnazione promossa dal difensore senza effettivo conferimento della procura, da parte del soggetto nel cui nome egli dichiari di agire nel giudizio, o nella fase di giudizio in esame (come nel caso di inesistenza della procura ad litem o falsa o rilasciata da soggetto diverso da quello dichiaratamente rappresentato o per processi o fasi di processo diverse da quello per il quale l’atto è speso), l’attività del difensore non riverbera alcun effetto sulla parte, e resta attività processuale di cui il legale assume l’esclusiva responsabilità (v. anche Sez. Un. 10 maggio 2006, n. 10706; Cass. 14 novembre 2006, n. 24281; Cass. ord. 16 gennaio 2009, n. 961).

Con il secondo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, la nullità della sentenza per violazione dell’art. 110 c.p.c. in combinato disposto con l’art. 2504 bis c.c. (testo previgente) e degli artt. 303 e 178 c.p.c.. Il motivo è fondato per le ragioni che seguono. La Corte di merito ha rigettato la domanda nei confronti della Fondiaria Sai spa per carenza di legittimazione passiva così motivando: "Orbene dai rilievi e dalle considerazioni che precedono, segnatamente dall’assenza di ogni elemento documentale atto a dimostrare l’incorporazione della Spa La Previdente e della Milano assicurazioni nella Fondiaria Sai s.p.a. deve ritenersi che tale ultima compagnia sia estranea alla vicenda processuale di cui trattasi sicchè la domanda nei suoi confronti va rigettata per carenza di legittimazione passiva (rectius titolarità del rapporto dedotto in giudizio)". Ha, infatti, ritenuto errata la valutazione effettuata dal primo giudice nel riconoscere nella Fondiaria Sai spa il soggetto legittimato a stare in giudizio, con la sua conseguente condanna al pagamento della somma dovuta all’A.N.A.S.; e ciò perchè non risultavano dagli atti del giudizio elementi che provassero l’avvenuta incorporazione. Ma ad una premessa corretta la Corte di merito non ha fatto seguire la decisione consequenziale.

A tal fine, deve sottolinearsi che la fusione per incorporazione che si sia verificata prima dell’entrata in vigore del novellato art. 2504 bis cod. civ. (1 gennaio 2004), determina l’estinzione della società incorporata, non avendo la nuova disciplina normativa della fusione, introdotta del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, carattere interpretativo ed efficacia retroattiva, ma esclusivamente innovativo (Sez. Un. 14 settembre 2010, n. 19509). Vigente il regime precedente alla modifica dell’art. 2504-bis cod. civ. – applicabile ratione temporis nella specie -, la fusione di società determinava una situazione giuridica corrispondente alla successione universale e produceva l’estinzione delle società partecipanti alla fusione o della società incorporata, nonchè la contestuale sostituzione nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alle stesse (v. anche Cass. 22 marzo 2010, n. 6845).

Ora, mentre il primo giudice ha ritenuto realizzata l’incorporazione, come dichiarata dal difensore avv. Esposito Corona nella comparsa conclusionale, la Corte di merito, invece, ha considerato erronea tale valutazione per " l’assenza di ogni elemento documentale atto a dimostrare l’incorporazione della Spa La Previdente e della Milano assicurazioni nella Fondiaria Sai s.p.a.".

E questa conclusione era corretta.

Ma, una volta esclusa, per le ragioni esposte, l’incorporazione e la conseguente assunzione della qualità di parte nei confronti della Fondiaria Sai spa, per non essere la stessa titolare del rapporto dedotto in giudizio, la Corte avrebbe dovuto esaminare la fondatezza della domanda e pronunciarsi nei confronti della società assicuratrice originariamente convenuta in giudizio. Con ciò sostituendo il proprio giudizio a quello del primo giudice.

Invece, la Corte di merito, omettendo di valutare l’effettivo soggetto passivo destinatario della l’originaria domanda, con la pronuncia in questa sede impugnata, non ha adottato alcuna statuizione sul merito della domanda stessa.

Con il terzo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, la violazione dell’art. 333 c.p.c..

Il motivo è fondato.

La Corte di merito ha erroneamente ritenuto di non potersi pronunciare sulla domanda proposta nei confronti della compagnia di assicurazioni originariamente evocata in giudizio poichè " avverso la sentenza affetta da nullità non è stato proposto appello incidentale, quanto meno subordinato, nei confronti della società assicuratrice originariamente convenuta, talchè è inibita a questa Corte ogni altra valutazione sui fatti in questione". Ma la sentenza di primo grado, nel condannare in solido la spa Fondiaria – Sai, – che aveva ritenuto succedere per incorporazione alla cessata la Previdente spa – e gli eredi G. al pagamento della somma versata dall’attrice A.N.A.S. al proprio dipendente D.L. per l’infortunio dallo stesso subito, aveva accolto, ritenendola fondata, la domanda a tal fine proposta dalla stessa A.N.A.S.. Nessun onere di appello incidentale, neppure condizionato, incombeva, quindi, all’A.N.A.S. per la sua posizione di parte totalmente vittoriosa nel giudizio di primo grado (v. anche Cass. 23 giugno 2009, n. 14673; Cass. 6 settembre 2007, n. 18691; Sez. Un. 24 maggio 2007, n. 12067). L’onere di impugnazione presuppone, infatti, la soccombenza della parte, venendo, diversamente, a mancare l’interesse ad impugnare, richiesto dall’art. 100 cod. proc. civ. come essenziale requisito del diritto di azione o di eccezione e dello stesso diritto di impugnazione della sentenza. D’altra parte, nessun interesse avrebbe avuto l’attrice per la quale, riconosciuta la fondatezza della domanda, sarebbe stato irrilevante che la società assicuratrice condannata fosse quella originariamente evocata in giudizio o, piuttosto, quella subentrata a seguito di fusione per incorporazione, come ritenuto dal primo giudice.

Come già detto, quindi, la Corte d’appello, nel rigettare la domanda nei confronti della Fondiaria SAI spa per carenza di legittimazione passiva, avrebbe dovuto – una volta accertato che nessun fenomeno di incorporazione si era verificato – esaminare la domanda nei confronti della parte originariamente evocata in giudizio quale legittimato passivo (Ausonia spa; poi la Previdente spa, quindi Compagnia di Assicuazioni Milano spa), pronunciandosi sul fondo della stessa.

Conclusivamente, il ricorso è accolto, la sentenza cassata, e la causa rinviata alla Corte d’Appello di Napoli in diversa composizione. Le spese sono rimesse al giudice del rinvio.
P.Q.M.

LA CORTE accoglie il ricorso. Cassa e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’Appello di Napoli in diversa composizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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