Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1. L’avvocato A.M., già presidente del comitato di gestione provvisoria dell’Ente Parco Regionale delle Serre (in prosieguo Ente Parco), ha impugnato con ricorso straordinario al Capo dello Stato, notificato in data 18 aprile 2006:
a) la delibera dell’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale della Calabria n. 1 del 31 maggio 2005, recante l’inserimento della nomina del presidente dell’Ente Parco nell’elenco delle nomine e delle designazioni di competenza del Consiglio regionale secondo le modalità di cui all’art. 8, co. 3, l.r. n. 39 del 1995;
b) il decreto del presidente del Consiglio regionale n. 5 del 20 febbraio 2006, recante la nomina del dott. Gregorio P. a presidente dell’Ente Parco.
2. Con atto notificato all’avv. M. in data 12 giugno 2006, il dott. P. si è opposto, ex art. 10, co. 1, d.P.R. n. 1199 del 1971, alla trattazione del ricorso in sede straordinaria chiedendone il trasferimento nella sede giurisdizionale.
3. In data 19 settembre 2006 l’avv. M. ha depositato, presso la segreteria del T.a.r. della Calabria – Catanzaro -, pertinente atto di costituzione in giudizio ai sensi del menzionato art. 10; quindi ha notificato alle autorità amministrative ed al controinteressato, in data 2, 4 e 5 ottobre 2006, l’avviso di perfezionamento della procedura di trasposizione (depositato presso la segreteria del medesimo T.a.r. il successivo giorno 12 ottobre).
4. L’impugnata sentenza – T.a.r. della Calabria, sez. II, n. 1960 del 7 dicembre 2007 – non notificata, ha annullato gli atti impugnati compensando le spese di lite.
5. Con due distinti ricorsi ritualmente notificati (in data 8 – 11 febbraio 2008 e depositati il successivo 21 febbraio), rispettivamente allibrati ai nn.rr.gg. 1400/2008 e 1401/2008, l’Ente Parco e il signor Gregorio P., hanno interposto appello avverso la su menzionata sentenza del T.a.r. articolando nove autonomi motivi.
6. Si è costituito in entrambi i giudizi l’avvocato M. deducendo genericamente l’infondatezza dei gravami in fatto e diritto.
7. Con nota depositata in segreteria in data 11 febbraio 2011, l’avvocato M. ha esibito, nel giudizio rubricato al n.r.g. 1401/2008 ed ai fini della declaratoria di sopravvenuta carenza di interesse del gravame proposto dal dott. P., copia del decreto del presidente del Consiglio regionale n. 9 del 22 settembre 2008 recante l’annullamento del decreto n. 5 del 20 febbraio 2006 per le seguenti ragioni: "Accertato che la nomina del Sig. P. a Presidente dell’Ente Parco Regionale delle Serre è stata annullata dal TAR di Catanzaro con sentenza n. 1960….2007;….che la sentenza di che trattasi è stata impugnata al Consiglio di Stato, senza che sia stata chiesta dal ricorrente la sospensione del provvedimento stesso….Ravvisata, per i motivi su esposti, la necessità e l’urgenza di procedere all’annullamento del decreto in questione".
8. Le cause sono passate in decisione all’udienza pubblica del 1 marzo 2011.
Nel corso della discussione l’avvocato Abbamonte ha eccepito la tardività e l’improcedibilità dei ricorsi in appello.
9. I due appelli, proposti avverso la medesima sentenza, devono essere riuniti ai sensi dell’art. 96, co. 1, c.pa.
10. Preliminarmente il collegio dà atto della tempestività e sia della notificazione che del deposito dei ricorsi in appello.
Sempre in via preliminare deve essere esaminata l’eccezione dell’appellato di sopravvenuta carenza di interesse del dott. P. alla prosecuzione del giudizio di appello.
L’eccezione è inaccoglibile per le seguenti due autonome ragioni:
a) la documentazione sui cui si fonda l’eccezione è stata depositata in giudizio tardivamente, oltre il termine perentorio, di quaranta giorni liberi antecedenti l’udienza di discussione del ricorso, sancito dall’art. 73, co. 1, c.p.a. e di essa, pertanto, non si deve tenere conto;
b) in ogni caso, come si evince dalla lettura del richiamato decreto n. 9, l’amministrazione non ha adottato spontaneamente il provvedimento in via di autotutela ma ha mostrato di conformarsi in ossequio alla sentenza impugnata; atteso il contenuto della sentenza, non si può configurare neppure quella situazione di eccedenza dell’agire amministrativo rispetto agli effetti del provvedimento giurisdizionale esecutivo che secondo l’adunanza plenaria di questo Consiglio impone la declaratoria di improcedibilità del ricorso (cfr. ad. plen., 27 febbraio 2003, n. 3; successivamente, sez. V, 20 agosto 2008, n. 3969).
10. Fondato e assorbente è l’esame del terzo motivo, comune ad entrambi gli appelli, con cui si deduce la tardività della trasposizione in sede giurisdizionale dell’originario ricorso straordinario.
10.1. A mente dell’art. 10, co. 1, d.P.R. n. 1199 del 1971, la trasposizione avviene mediante deposito, da parte dell’originario ricorrente in sede straordinaria, di atto di costituzione in giudizio; si tratta, nella forma e nella sostanza, di una riassunzione dell’originario ricorso che non può contenere motivi diversi ma che non necessità del deposito dell’originario ricorso straordinario (cfr. Cons. St., sez. IV, 21 luglio 1997, n. 725).
Tale riassunzione deve avvenire nel termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento dell’atto di opposizione; il termine decorre da quando viene ricevuta l’istanza di trasposizione (cfr. Cons. St., sez. I, 5 novembre 2003, n. 1768/03) e trattandosi di termine riferito al ricorso giurisdizionale ha natura processuale ed è soggetto alla sospensione del suo decorso durante il periodo feriale (cfr. Cons. giust. amm., 25 marzo 1999, n. 131).
10.2. In ordine all’individuazione, in concreto, della scansione degli atti in cui deve articolarsi la trasposizione, si contendono il campo due tesi che hanno però in comune un punto decisivo ai fini della risoluzione della presente controversia: quale che sia la tassonomia delle formalità da compiersi per la trasposizione del ricorso straordinario, il compendio di tali attività non deve superare il termine perentorio di sessanta giorni decorrente dal perfezionamento, per l’originario ricorrente, della notificazione dell’atto di opposizione.
10.2.1. Il primo indirizzo (cfr. Cons. St., sez. V, 23 giugno 2008, n. 3104; sez. V, 24 luglio 2007, n. 4136), ritiene che il passaggio alla fase giurisdizionale si attui attraverso le seguenti tappe:
a) notifica dell’atto di opposizione;
b) notifica dell’atto di riassunzione, mediante il quale l’originario ricorrente straordinario dichiara di insistere nel ricorso davanti al T.a.r.;
c) deposito, presso la segreteria del T.a.r. competente, dell’atto di riassunzione notificato dal ricorrente.
10.2.2. Una seconda ricostruzione (storicamente risalente e fedele al dato letterale, cfr. da ultimo Cons. St., sez. V, 27 agosto 2009, n. 5086; sez. IV, n. 725 del 1997 cit.; sez. V, 31 gennaio 1991, n. 95 cit.), che il collegio fa propria, ritiene che il rapporto processuale si instaura, in questa peculiare procedura, con il deposito del ricorso in sede giurisdizionale (e non con la sua notifica); sicché, la parte che traspone un ricorso straordinario:
a) deve depositare il ricorso al T.a.r. entro sessanta giorni;
b) ha facoltà di notificare nuovamente il ricorso straordinario;
c) deve, nel medesimo termine di sessanta giorni, notificare alle controparti l’avviso di deposito dell’avvenuta trasposizione.
Questa soluzione è la più coerente con il dato normativo, secondo cui la riassunzione avviene mediante deposito nella segreteria del giudice amministrativo e dell’avvenuto deposito và dato avviso mediante notificazione all’organo che ha emanato l’atto impugnato ed ai controinteressati; il ché si spiega perché si tratta del medesimo ricorso già notificato in sede straordinaria, e solo trasposto (dunque riassunto), in sede giurisdizionale, per cui mentre è indispensabile assicurare alle controparti la conoscenza legale del deposito dell’atto di insistenza è chiaramente superflua una seconda notificazione del medesimo ricorso (il cui contenuto, per altro, non può per qualsivoglia ragione, essere modificato).
10.3. Nella specie è pacifico che l’ultima formalità indispensabile per il perfezionamento della riassunzione è stata posta in essere fra il 2 e 5 ottobre 2006, oltre il termine perentorio di sessanta giorni decorrente dalla data della notificazione dell’atto di opposizione (12 giugno 2006), individuato, in virtù della sospensione feriale dei termini processuali, nel 26 settembre 2006.
10.4. Non sussistono le condizioni per l’applicazione della norma sancita dall’art. 10, co. 2, d.P.R. n. 1199 cit., secondo cui "Il collegio giudicante, qualora riconosca che il ricorso è inammissibile in sede giurisdizionale, ma può essere deciso in sede straordinaria dispone la rimessione degli atti al Ministero competente per l’istruzione dell’affare".
Invero, l’irritualità della trasposizione del ricorso straordinario (per tardività o mancato rispetto delle forme essenziali), lo rende inammissibile ma ciò non comporta reviviscenza del ricorso straordinario: tale effetto, infatti, è concepibile solo quando l’originario ricorso non sia ammissibile come ricorso giurisdizionale pur potendo essere deciso in sede straordinaria; si tratta di ipotesi del tutto diversa: infatti, la prima inammissibilità ha per oggetto l’atto di trasposizione, la seconda riguarda l’originario ricorso.
La norma in esame, pertanto, si riferisce al solo caso in cui l’inammissibilità in sede giurisdizionale non sia imputabile (come invece verificatosi nel caso di specie) al ricorrente e, per converso, l’originario ricorso straordinario sia ammissibile; l’operatività della restituzione alla sede straordinaria è dunque ancorata a tale duplice, indefettibile, presupposto (cfr. ex plurimis, Cons. St., sez. IV, 31 maggio 2007, n. 2858).
11. Sulla scorta delle rassegnate conclusioni è giocoforza accogliere gli appelli e, in riforma dell’impugnata sentenza, dichiarare l’inammissibilità del ricorso di primo grado.
12. Nel peculiare andamento del processo sviluppatosi nei due gradi di giudizio il collegio ravvisa eccezionali ragioni per compensare, ex artt. 26, co. 1, c.p.a. e 92, c.p.c., le spese di lite.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sui ricorsi riuniti meglio specificati in epigrafe:
a) accoglie gli appelli e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara inammissibile il ricorso di primo grado;
b) dichiara integralmente compensate fra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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