Cons. Stato Sez. V, Sent., 01-04-2011, n. 2013 Contratti e convenzioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con la sentenza n. 639/1997 il Tar per la Campania, sezione di Salerno, ha accolto il ricorso proposto dalla cooperativa a r.l. V.C. avverso l’atto n. 181/1991 di annullamento da parte del Co.Re.Co. della deliberazione, con cui la giunta del comune di Castelcivita aveva approvato l’avviso di gara per l’affidamento di alcuni servizi comunali.

La regione Campania ha proposto ricorso in appello avverso tale sentenza per i motivi che saranno di seguito esaminati.

La cooperativa a r.l. V.C., regolarmente intimata, non si è costituita in giudizio.

All’odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione.

2. L’oggetto del giudizio è costituito dalla contestazione di un atto di annullamento da parte del Co.Re.Co. di una deliberazione di giunta comunale, avente ad oggetto l’indizione di una gara per l’affidamento di alcuni servizi (pulizia edifici, fornitura pasti e assistenza agli anziani).

Il motivo dell’annullamento in sede di controllo è stato l’asserito difetto di competenza della giunta comunale in relazione ad atti rientranti nella competenza del consiglio.

Il giudice di primo grado ha ritenuto, invece, sussistente la competenza della giunta e la regione appellante contesta tale statuizione, deducendo che l’intera materia degli appalti è riservata alla competenza del consiglio ai sensi dell’art. 32 della legge n. 142/1990.

Il motivo è privo di fondamento.

Come correttamente rilevato dal Tar, gli atti di indizione della gara erano estranei a finalità di indirizzo (di competenza del consiglio comunale) e anzi costituivano mera attuazione di precedenti deliberazioni, con cui il consiglio comunale aveva approvato la convenzione, che ha poi costituito la base della procedura di gara.

Si trattava, peraltro, di servizi comunali di carattere generale e ordinario, rispetto ai quali non sussisteva la competenza del consiglio, di cui all’invocato art. 32, comma 2. lett. m), della legge n. 142/90, limitata a "gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permute, gli appalti e le concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della giunta, del segretario o di altri funzionari".

Nel caso di specie, la competenza del consiglio era, infatti, esclusa dal carattere esecutivo degli atti e dall’essere i servizi in questione rientranti nell’ordinaria amministrazione.

3. In conclusione il ricorso in appello deve essere respinto e nulla deve essere disposto per le spese in assenza di costituzione della parte appellata.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), respinge il ricorso in appello indicato in epigrafe.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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