T.A.R. Lazio Roma Sez. III ter, 07-07-2010, n. 23252 CONCORSI A PUBBLICI IMPIEGHI

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo

Con ricorso notificato il 19 febbraio 2009, il ricorrente impugna gli atti specificati in epigrafe e ne chiede l’annullamento.

Riferisce in fatto di aver partecipato al concorso pubblico per esami a n. 10 posti di Dirigente nel ruolo del personale dell’ENAC, bandito dall’Ente in data 11 dicembre 2007, e di aver superato la prova scritta. Sennonché il 6.2.2009 l’Ente inviava comunicazione di esclusione dal concorso de quo avendo rilevato che il Master Universitario, ai sensi dell’art. 3, commi 3, 6 e 8, del D.M. 3.11.1999, n. 509 differisce dal diploma di specializzazione, richiesto dall’art. 2 del bando, in quanto quest’ultimo titolo consegue al termine di una scuola di specializzazione, istituita dall’Università e il corso può essere istituito esclusivamente in applicazione di specifiche norme di legge o di direttive dell’Unione Europea; mentre il Master universitario, è disciplinato dal medesimo articolo 3, comma 8, in base al quale le Università possono attivare corsi di perfezionamento scientificato e di alta formazione, successivamente al conseguimento della laurea, alla conclusione dei quali sono rilasciati i master universitari di I e di II livello.

Da ciò deriva la non equipollenza di quest’ultimo al diploma di specializzazione. Il ricorrente è anche privo dell’ulteriore requisito dell’anzianità di servizio di almeno tre anni in posizioni funzionali per l’accesso alle quali è richiesto il diploma di laurea, poiché è stato assunto a seguito di procedura di stabilizzazione ex lege n. 296 del 2006 e inquadrato nei ruoli dell’Amministrazione a tempo determinato con decorrenza 1.2.2008.

A sostegno delle proprie ragioni deduce:

1. Eccesso di potere; Violazione e falsa applicazione dell’art. 2, comma 2, lett. a) del bando di concorso dell’11.12.2007.

Assume il ricorrente di possedere il requisito di cui al punto 1 del bando, vale a dire essere dipendente di ruolo in ragione del provvedimento 31 gennaio 2008 con il quale veniva assunto a tempo indeterminato, con decorrenza 1° febbraio 2008, consolidando il rapporto già instaurato con l’Ente intimato in data 24 ottobre 2003 tramite la stipula di un contratto individuale, sicché il rapporto di lavoro è proseguito senza soluzione di continuità attraverso una serie di proroghe sino alla stabilizzazione del rapporto medesimo che ha determinato la conversione del rapporto di lavoro a tempo determinato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

In relazione, poi, all’ulteriore requisito dell’anzianità, precisa che, avendo svolto per tre anni di servizio attività in posizione per la quale è richiesto il diploma di laurea, poteva rientrare nella previsione di cui al punto 4 del bando stesso. A tal fine, il ricorrente dichiarava il possesso di un diploma post lauream conseguito il 3.2.2006 presso l’Università la Sapienza di Roma (Master di II livello in Diritto dell’Informatica e teoria e tecnica della normazione) e dell’abilitazione all’iscrizione all’albo degli avvocati, conseguita nel 2000.

Il ricorrente, dopo aver richiamato i principi in base ai quali le clausole del bando vanno interpretate, conclude nel senso che la clausola di bando consente l’accesso al concorso de quo a tutti i soggetti con i requisiti da lui posseduti;

2. Eccesso di potere per illogicità ed errata interpretazione del bando, nel ritenere il Master di II livello non equipollente al diploma di specializzazione conseguito presso le scuole di specializzazione e, comunque, nel non aver ritenuto il concorrente in possesso della necessaria esperienza per la partecipazione al concorso.

Assume l’istante che l’indicazione dei titoli necessari per aver diritto alla riduzione della durata del servizio per l’accesso al concorso non può essere tassativa ma puramente indicativa. Ha errato, quindi, l’Ente nel ritenere non idoneo il titolo posseduto dal ricorrente, in quanto la ratio dell’art. 2, comma 2, lett. a) del bando è quella di consentire l’accesso alla procedura a coloro che oltre alla laurea possano vantare una esperienza post lauream di almeno 5 anni, e tale esperienza poteva essere dimostrata o attraverso lo svolgimento di un servizio in una posizione funzionale per la quale è richiesto il diploma di laurea o attraverso lo svolgimento del servizio e il conseguimento di un titolo post lauream. Il ricorrente risultava in possesso della esperienza quinquennale richiesta dal momento che aveva prestato 4 anni e mesi 2 di servizio in posizioni funzionali ed aveva conseguito il titolo posta lauream (Master II livello) della durata di un anno.

Si sofferma quindi ad illustrare la equipollenza dei due titoli (quello di Master di II livello e quello specificamente richiesto dal bando di concorso di diploma di specializzazione), in quanto entrambi disciplinati dall’art. 3 del D.M. n. 270 del 2004 ed entrambi attestanti conoscenze ed abilità per le funzioni richieste, sicché sussistono i presupposti per riconoscere il Master di II Livello quale titolo idoneo a consentire la riduzione del periodo di servizio necessario per accedere al concorso;

3. Eccesso di potere per illogicità ed errata interpretazione del bando, se non si ritiene l’abilitazione all’iscrizione all’albo degli avvocati almeno equipollente al diploma conseguito presso le scuole di specializzazione. Principio dell’assorbimento.

Il ricorrente è anche in possesso dell’abilitazione all’iscrizione all’albo degli avvocati, titolo questo che costituisce un quid pluris rispetto al diploma di specializzazione, sicché secondo il principio dell’assorbimento, non può escludersi un candidato in possesso di tale titolo. In giurisprudenza, peraltro, è consolidato il concetto che l’abilitazione all’iscrizione all’albo degli avvocati costituisca titolo superiore ed assorbente rispetto al diploma di specializzazione.

4. Eccesso di potere per errata interpretazione del bando; disparità di trattamento per non aver ritenuto idoneo il servizio prestato ai fini della partecipazione alla procedura concorsuale de quo. Erroneamente l’Ente ha ritenuto il periodo di servizio prestato dall’istante prima del provvedimento di immissione in ruolo non idoneo ad integrare il requisito di cui all’art. 2, comma 2, lett. A) del bando, poiché tale interpretazione non è conforme alla ratio dell’art. 28 d. lgs. n. 165 del 2001. Il bando, infatti, si limita a richiedere quale requisito che il servizi sia svolto "in posizioni funzionali per l’accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea" e non che tale servizio sia stato prestato in posizione di ruolo.

Il ricorrente, in servizio dal 1° novembre 2003 è in possesso del necessario periodo di servizio;

5. Carenza assoluta di motivazione in ordine alla mancata valutazione dell’abilitazione all’albo degli avvocati quale titolo idoneo per ridurre a tre gli anni di servizi necessari per la partecipazione al concorso de quo.

Il ricorrente deduce il difetto di motivazione in ordine alla mancata valutazione dell’abilitazione all’iscrizione all’albo degli avvocati quale titolo equipollente ad un diploma di specializzazione;

6. illegittimità del provvedimento di esclusione nelle more del completamento della procedura concorsuale.

Assume l’interessato che, essendo stato ammesso al concorso in questione con riserva di verifica del possesso del requisito di cui all’art. 2, comma 2, lett. a) del bando, l’Ente avrebbe dovuto consentirgli di terminare l’intero procedimento concorsuale e non escluderlo,peraltro, dopo il superamento delle prove scritte.

A conclusione chiede l’accoglimento del ricorso, con ogni consequenziale statuizione in ordine alle spese ed onorari di giudizio.

L’Ente intimato, costituitosi in giudizio, ha chiesto il rigetto del ricorso.

Con ordinanza n. 1295 del 2009 questo tribunale ha respinto la domanda incidentale di sospensione del provvedimento di esclusione.

Con provvedimento cautelare n. 1605 del 31 marzo 2009 il Consiglio di Stato, in riforma della predetta ordinanza, ha accolto l’appello in ragione del carattere assorbente del titolo in possesso del ricorrente (abilitazione forense) rispetto a quello richiesto dal bando di gara.

All’Udienza del 3 giugno 2010 la causa è stata trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

Come esposto in narrativa, la materia del contendere concerne il provvedimento di esclusione del ricorrente dal concorso pubblico per esami a n. 10 posti di Dirigente nel ruolo del personale dell’ENAC, bandito dall’Ente in data 11 dicembre 2007, determinata dalla carenza del requisito di cui all’art. 2, comma 2, lett. a) del bando di concorso.

Il predetto art. 2 per l’ammissione al concorso richiedeva, tra i requisiti particolari, di essere dipendente di ruolo di pubbliche amministrazioni, in possesso del diploma di laurea conseguito col vecchio ordinamento o specialistica, e di aver compiuto almeno cinque anni di servizio, svolti in posizioni funzionali per l’accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea. Se in possesso del dottorato di ricerca o del diploma di specializzazione posta lauream conseguito presso le scuole di specializzazione individuate con DPCM di concerto con il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, di avere almeno tre anni di servizio, svolti in posizioni funzionali per l’accesso alle quali è richiesto il diploma di laurea.

Il ricorrente censura l’operato dell’Ente, sottolineando la equipollenza dei due titoli (quello di Master di II livello e quello specificamente richiesto dal bando, relativo al diploma di specializzazione), in quanto entrambi disciplinati dall’art. 3 del D.M. n. 270 del 2004 ed entrambi attestanti conoscenze ed abilità per le funzioni richieste, sicché sussisterebbero i presupposti per riconoscere il Master di II Livello quale titolo idoneo a consentire la riduzione del periodo di servizio necessario per accedere al concorso. In particolare, aggiunge l’interessato che il possesso della iscrizione all’Albo degli avvocati rappresenta titolo sufficiente a consentire la partecipazione al concorso di cui trattasi. Afferma, altresì, di essere dipendente di ruolo, in quanto assunto a tempo indeterminato con provvedimento del 31 gennaio 2008 e con decorrenza 1° febbraio 2008, venendo così a consolidarsi il rapporto di servizio a tempo determinato instaurato sin dal 24 ottobre 2003 con l’ENAC, sicché il rapporto di lavoro è proseguito senza soluzione di continuità fino alla definitiva stabilizzazione.

Il Collegio ritiene di poter prescindere dal problema della equipollenza o meno del titolo posseduto dal ricorrente (Master di II livello) rispetto a quello richiesto dal bando, in considerazione del fatto che il dipendente è in possesso dell’abilitazione all’attività forense, che, come evidenziato in fase cautelare dal giudice di appello, assorbe e ricomprende il diploma rilasciato dalle scuole di specializzazione nelle professioni legali sopra citate.

Il principio dell’assorbenza fa riferimento, invero, a situazioni verificatesi in materia scolastica, tuttavia è agevolmente applicabile al caso di specie, tenuto conto che il possesso dell’abilitazione forense con iscrizione nell’Albo degli avvocati costituisce un quid pluris rispetto il diploma di specializzazione, in quanto presuppone una valutazione positiva del candidato basata sulla circostanza che per perseguirne il possesso il candidato ha dovuto superare un programma di prove molto più ampio ed un giudizio valutativo molto più severo e globale rispetto al corso di specializzazione post lauream.

Per quanto concerne l’ulteriore requisito contestato, quello cioè di essere dipendente di ruolo della Pubblica Amministrazione, il Collegio osserva che il signor D.G. è stato assunto in ruolo in data 1° febbraio 2008. Tuttavia, il rapporto di lavoro del ricorrente con l’Ente era iniziato sin dal 24 ottobre 2003 con la stipula di un contratto individuale di lavoro che ha comportato l’assunzione in servizio del medesimo ricorrente nella qualità di Funzionario, come previsto dal CCNL art. 34, comma 1, lett. g). Tale rapporto è proseguito senza soluzione di continuità, attraverso varie proroghe, fino alla stabilizzazione, che ha determinato la conversione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato, sicché, al momento della presentazione della domanda, pur non avendo il requisito di cui alla parte prima del punto 3 del bando, tuttavia poteva vantare tre anni di servizio e, quindi, rientrare nella previsione di cui al paragrafo successivo del predetto punto 3.

D’altro canto, il bando richiede quale requisito per la partecipazione che il servizio sia svolto "in posizioni funzionali per l’accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea", ma non che tale servizio sia stato prestato in posizione di ruolo. La professionalità, d’altronde, si acquisisce a prescindere dal tipo di rapporto di lavoro se a tempo determinato o indeterminato.

A questo proposito giova richiamare la disciplina comunitaria (Direttiva 1999/70/CE) attuata dal decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 volta ad affermare il principio di non discriminazione tra lavoratori con contratto a tempo determinato e lavoratori con contratto a tempo indeterminato.

In conclusione, per le argomentazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto.

Sussistono, tuttavia, giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sez. III Ter, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Compensa, tra le parti, le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 giugno 2010 con l’intervento dei Magistrati:

Italo Riggio, Presidente

Maria Luisa De Leoni, Consigliere, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *