Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 11-03-2011) 12-04-2011, n. 14742 Intercettazioni telefoniche

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ordinanza del 6 maggio 2010 il Tribunale per il riesame di Reggio Calabria ha annullato l’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. del Tribunale di Reggio Calabria in data 18 marzo 2010 nei confronti di P.D.C. con riferimento al reato di cui al D.P.R. 309 del 1990, art. 74 ed ha sostituito la misura ella custodia cautelare in carcere con quella dell’obbligo di presentarsi alla PG in relazione al reato di cui agli artt. 110 e 81 cpv. cod. pen. e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73. Il Tribunale territoriale ha motivato riguardo alla sussistenza degli indizi di colpevolezza in relazione alla misura cautelare in questione, considerando le intercettazioni telefoniche effettuate dalle quali emergono numerose fissazioni di incontri del P. con altri spacciatori, e cessioni in suo favore di sostanza stupefacente destinata allo smercio, con l’utilizzo di linguaggio criptico tipico dell’ambiente del traffico di stupefacenti.

Il P. propone ricorso per cassazione avverso tale ordinanza lamentando violazione dell’art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. b) ed e), in relazione all’art. 192 cod. proc. pen.. E D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73. In particolare si assume che l’unico indizio a carico del ricorrente sarebbe costituito da conversazioni telefoniche in cui, in realtà non si fa uso di linguaggio criptico riferito, in realtà, allo spaccio di stupefacenti, ma si fa riferimento realmente a vernici, argomento giustificato dall’attività commerciale realmente ed effettivamente svolta dall’imputato. L’accusa mossa al ricorrente, d’altra parte, non avrebbe il conforto di alcun riscontro obiettivo per cui la motivazione deve considerarsi illogica.
Motivi della decisione

Il ricorso non è fondato e va conseguentemente rigettato. il ricorso sostanzialmente contesta la lettura delle intercettazioni telefoniche che costituiscono l’indizio più importante posto a fondamento della decisione impugnata.

In questa sede è sufficiente rilevare che in materia di intercettazioni, secondo principi ormai consolidati, l’interpretazione del linguaggio e del contenuto delle conversazioni costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, e si sottrae al sindacato di legittimità se tale valutazione è motivata in conformità ai criteri della logica e delle massime di esperienza (Sez. 6^, 10 giugno 2005, n. 35680, Patti; Sez. 4^, 28 ottobre 2005, n. 117, Caruso; Sez. 4^, 16 giugno 2004, n. 40179, Kerri). Nella specie, i giudici di merito hanno dato una spiegazione del tutto coerente in ordine al linguaggio criptico utilizzato dagli imputati nei loro incontri e nelle loro telefonate, interpretando il significato delle conversazioni intercettate in termini di chiarezza, decifrabilità dei significati e assenza di ambiguità, in modo che la ricostruzione del contenuto delle conversazioni non ha lasciato margini di dubbio sul significato complessivo dei colloqui captati.

D’altra parte è pure infondato l’assunto del ricorrente secondo cui le intercettazioni in questione sarebbero rimaste prive di riscontri, in quanto, viceversa, l’ordinanza impugnata da compiuto conto anche di tali riscontri sottolineando come gli arresti dei corrieri ed i sequestri di ingenti quantità di sostanza stupefacente, abbiano fornito proprio completo riscontro a quanto risultante dalle intercettazioni.

La logica e compiuta motivazione del provvedimento impugnato rende, dunque, l’ordinanza impugnata immune da ogni censura di legittimità.

Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione, quarta sezione penale, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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