Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole
Svolgimento del processo
Con sentenza del 27.3.2009 il Tribunale di Tortona applicava ex art. 444 c.p.p. all’attuale ricorrente la pena di anni uno e mesi quattro di reclusione ed Euro 300,00 di multa per rapina aggravata e lesioni e condannava l’imputato al pagamento delle spese di costituzione della parte civile liquidate in Euro 800,00.
Ricorre l’imputato che con un primo motivo deduce la violazione di legge avendo il Giudice di prime cure liquidato le spese in mancanza di nota spese, provvedendo d’ufficio.
Con il secondo motivo si deduce che manca ogni motivazione in ordine all’entità delle spese liquidate che erano state liquidate in termini globali senza distinzione tra onorari, competenze e spese.
Con il terzo motivo si allega la violazione dell’art. 129 c.p.p. essendovi cause di non punibilità non esaminate dal Giudice.
Motivi della decisione
Il ricorso non appare fondato e pertanto non può essere accolto.
Circa il primo motivo, va ricordata la giurisprudenza di questa Corte secondo cui "in sede di patteggiamento, ferma restando l’impossibilità di liquidazione d’ufficio delle spese processuali alla parte civile che non ne faccia richiesta, il Giudice è tenuto alla liquidazione, mediante ricorso alle tariffe professionali vigenti, se la parte civile abbia presentato domanda di rifusione delle spese, seppure non corredandola dalla relativa nota.
La legge processuale, infatti non commina alcuna sanzione, di nullità o di inammissibilità, per il caso di inadempimento all’onere di presentazione della nota spese, secondo quanto previsto dall’art. 153 disp. att. c.p.p." (cass. n. 22387/2005, n. 20/1999).
La richiesta di rifusione delle spese vi è stata, anche se non corredata dalla presentazione di nota spese e quindi il Giudice aveva l’obbligo di liquidarle.
Circa il secondo motivo la doglianza è generica: il ricorrente non dimostra di avere interesse ad una puntuale liquidazione delle spese secondo le tariffe professionali posto che l’entità delle stesse appare liquidata icto oculi in misura assai contenuta.
Circa il terzo motivo va ricordato l’orientamento di questa Corte secondo cui l’accertamento dell’insussistenza dei presupposti per l’applicabilità dell’art. 129 c.p.p. in caso di patteggiamento può essere sinteticamente esposta nella motivazione o essere dato per implicito attraverso l’enunciazione del fatto e della correttezza della qualificazione giuridica di questo (cass. n. 34494/2006, n. 1713/1999). Il motivo è comunque anche del tutto generico perchè non indica quali ragioni comportassero una diverso provvedimento ex art. 129 c.p.p..
Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.