Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 26-03-2010) 01-07-2010, n. 24742

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo

Con sentenza del 6.3.2008, il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, dichiarò B.V., unitamente ad altri, responsabile dei reati di cui agli artt. 110, 112 c.p., art. 628 c.p., comma 1 e 3, e concesse le attenuanti generiche prevalenti lo condannò alla pena di anni 2 di reclusione ed Euro 400,00 di multa.

Avverso tale pronunzia proposero gravame gli imputati, e la Corte d’Appello di Roma, con sentenza del 24.9.2008, confermava la decisione di primo grado.

Ricorre per cassazione il difensore dell’imputato, deducendo: 1) la violazione dell’art. 606, lett. e), mancanza e manifesta illogicità della motivazione, in relazione al giudizio di responsabilità e alle dichiarazioni rese dall’operante; 2) la violazione degli artt. 378 e 628 c.p., in relazione alla mancata derubricazione del reato, anche per difetto della motivazione ex art. 606 c.p.p., lett. e). La motivazione appare altresì illogica se confrontata con le dichiarazioni rese dall’imputato e confermate da tutti i coimputati;

tali dichiarazioni, infatti, provano come la partecipazione del B. fosse intervenuta solo in un secondo momento, a reato già consumato, ed unicamente per assolvere alla funzione di autista; 3) difetto assoluto di motivazione circa la concessione del beneficio della non menzione nel certificato del casellario giudiziale.

Chiede pertanto l’annullamento della sentenza.

Motivi della decisione

Il primo e il secondo motivo di ricorso sono manifestamente infondati.

Con il primo motivo, il ricorrente ha dedotto vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità per il reato di concorso in rapina aggravata, attesa la illogicità di alcune argomentazioni al riguardo sviluppate. La censura è del tutto inammissibile posto che si muovono non già precise contestazioni di illogicità argomentativa, ma solo doglianze di merito, non si condividendosi dal ricorrente le conclusioni attinte ed anzi proponendosi versioni più persuasive di quelle dispiegate nella sentenza impugnata. Con il secondo motivo il ricorrente si duole del fatto che sia stata negata la derubricazione nel reato di favoreggiamento. La doglianza è priva di consistenza e formulata in termini di una inammissibile richiesta di rivalutazione di fatti.

Ai fini della configurabilità della fattispecie del concorso di persone nel reato, il contributo concorsuale assume rilevanza non solo quando abbia efficacia causale, ma anche quando assuma la forma di un contributo agevolatore, e cioè quando il reato, senza la condotta di agevolazione, sarebbe ugualmente commesso ma con maggiori incertezze di riuscita o difficoltà. Considerato che è circostanza pacifica che il B. si trovava alla guida dell’autovettura Lancia Dedra (notata dalla guardia giurata unitamente al furgone nei pressi dell'(OMISSIS) in via (OMISSIS), dove era stato perpetrato il furto all’interno dell’esercizio commerciale previo sfondamento della serranda), e che la condotta del medesimo, consistita nel guidare l’autovettura con la quale si erano dati alla fuga alcuni dei complici, ha sicuramente arrecato un contributo apprezzabile alla commissione del reato contestato, mediante il rafforzamento del proposito criminoso e l’agevolazione dell’opera altrui, esattamente la Corte di merito, con motivazione logica ed esente da evidenti vizi logici, ha affermato che non può ritenersi per il B. una ipotesi di favoreggiamento "in quanto egli era insieme ai coimputati nella stessa auto, che guidava ed era nella sua disponibilità, e si muoveva dallo stesso piazzale dove erano tutti gli altri, ivi compresi coloro che avevano sfondato la serranda del negozio e caricata la cassaforte sul furgone". E contro tali valutazioni sono dal motivo in esame formulate solo contestazioni di veridicità, in un impensabile tentativo di ottenere da questa Corte di legittimità un revisione di merito delle valutazioni stesse.

Il terzo motivo di ricorso è fondato, e va accolto.

Con atto d’appello del 12.5.2008, il B. aveva richiesto il beneficio della non menzione non concesso dal giudice di prime cure.

Nella sentenza impugnata, la Corte di merito ha disatteso la richiesta dei benefici di cui all’art. 175 c.p., ma non ne ha illustrato le ragioni.

Sul punto, quindi, la sentenza impugnata deve essere annullata; va disposto l’annullamento senza rinvio (cfr. Sez. 5^, sent. n. 21049/2003 Rv. 229233), perchè dalle sentenze di merito e dai documenti di cui la Corte può prendere visione risulta che il B., al quale è stata sospesa la pena, è incensurato e non emergono elementi per formulare una prognosi sfavorevole; ne consegue che può essere concesso alle condizioni di legge anche il beneficio della non menzione della condanna nei certificati del casellario a richiesta di privati.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all’omessa pronuncia in ordine al beneficio della non menzione della condanna, beneficio che concede.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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