Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 22-12-2010) 12-04-2011, n. 14711

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1 – Con ordinanza del 19 settembre 2009, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cosenza, nell’ambito del procedimento penale n. 2764/06 contro ignoti, indagati ex art. 590 cod. pen., ha respinto la richiesta di archiviazione avanzata dal PM ed ha ordinato allo stesso di formulare l’imputazione, entro dieci giorni dalla comunicazione della stessa ordinanza, per il reato sopra specificato, previa identificazione degli indagati.

Avverso tale provvedimento propone ricorso a questa Corte il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cosenza che deduce violazione di legge e vizio di motivazione dell’ordinanza impugnata, rilevandone, in particolare, l’abnormità, laddove è stato ordinato al PM di formulare l’imputazione nei confronti di persone ancora ignote, e dunque non iscritte nel registro delle notizie di reato.

2 – Il ricorso è fondato.

In tema di rapporti tra pubblico ministero e giudice per le indagini preliminari, per vero controverso, appare certamente condivisibile l’indirizzo giurisprudenziale che, richiamando anche la S.U. n. 22909/2005, tende a riconoscere al Gip – in ragione del compito affidatogli di controllo sull’intero contenuto della "notitia criminis" ai fini della verifica della legittimità della richiesta rispetto agli illeciti prospettati ed ai soggetti indagati – il potere di ordinare l’imputazione coatta per reato diverso rispetto a quello ipotizzato dal PM, nonchè di iscrivere al registro delle notizie di reato soggetti per i quali lo stesso PM non ha formulato alcuna richiesta, e di disporre la prosecuzione delle indagini.

E tuttavia, con specifico riguardo ai procedimenti contro ignoti, questa Corte ha affermato (Cass. n. 244/1996) che è affetto da abnormità, in quanto estraneo al sistema processuale, il provvedimento con il quale il Gip, nel respingere la richiesta di archiviazione, ordini la formulazione coatta dell’imputazione nei confronti di soggetti ancora ignoti, nei cui confronti il PM non ha formulato richieste di sorta. In realtà, nei casi in cui, come di specie, si procede contro soggetto ignoto, non essendo stato ancora individuato il responsabile, il Gip, nel respingere la richiesta di archiviazione, può solo trasmettere gli atti al PM per il proseguimento delle indagini ma non può ordinare la formulazione dell’imputazione, proprio a causa della mancata individuazione dell’autore del reato; principio certamente condivisibile che è stato, anche di recente, confermato da questa Corte (Cass. n. 39283/2010).

Si impone, quindi, l’annullamento, senza rinvio, dell’ordinanza impugnata, nella parte in cui è stata disposta l’imputazione coatta nei confronti di persone da identificare, con trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica di Cosenza per l’ulteriore corso.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato limitatamente alla disposta imputazione coatta delle persone da identificare e dispone trasmettersi gli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cosenza per l’ulteriore corso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *