MINISTERO DELLA DIFESA DECRETO 19 dicembre 2012, n. 258 Regolamento recante attivita’ di competenza del Ministero della difesa in materia di sicurezza della navigazione aerea e di imposizione di limitazioni alla proprieta’ privata nelle zone limitrofe

…agli aeroporti militari e alle altre installazioni aeronautiche militari.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto il codice della navigazione e, in particolare: l’articolo
707, sesto comma, il quale prevede che, per gli aeroporti militari,
le funzioni previste dal medesimo articolo 707 sono esercitate dal
Ministero della difesa e disciplinate con decreto del Ministro della
difesa; l’articolo 710, che individua le competenze che il Ministero
della difesa esercita per gli aeroporti militari, fra cui
l’imposizione di limitazioni e rilascio di autorizzazioni previste,
dal successivo articolo 711, per le opere, le piantagioni e le
attivita’ che possono costituire pericolo per la navigazione;
l’articolo 748, terzo comma, il quale prevede che lo svolgimento
delle operazioni di volo da parte degli aeromobili di cui al primo
comma, tra cui gli aeromobili militari, e’ effettuato garantendo un
adeguato livello di sicurezza, individuato secondo le speciali
regolamentazioni adottate dalle competenti amministrazioni dello
Stato;
Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
recante «Disciplina dell’attivita’ di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri»;
Visto il codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e successive modifiche e
integrazioni;
Visto il proprio decreto 20 aprile 2006, recante la disciplina
delle attivita’ di competenza del Ministero della difesa in materia
di sicurezza della navigazione aerea e di imposizione di limitazioni
alla proprieta’ privata nelle zone limitrofe agli aeroporti e alle
installazioni adibite ad attivita’ di volo;
Visto l’allegato numero 14 alla Convenzione relativa all’aviazione
civile internazionale, stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944 e
approvata con decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 616, ratificato
con legge 17 aprile 1956, n. 561;
Sentiti lo Stato maggiore della difesa, la Direzione generale dei
lavori e del demanio e lo Stato maggiore dell’Aeronautica militare;
Considerata la necessita’ di sostituire il predetto decreto 20
aprile 2006 per aggiornare l’elenco degli aeroporti militari ivi
contenuto, per recepire le prescrizioni tecniche di cui al citato
annesso 14 e per adottare un atto di natura regolamentare;
Visto il testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di
ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e successive modifiche e integrazioni
e, in particolare, l’articolo 106, comma 1 lettera o), che prevede
che la Direzione dei lavori e del demanio e’ competente in materia di
servitu’ e di vincoli di varia natura connessi con beni demaniali
militari;
Visto il proprio decreto 25 gennaio 2008, recante l’atto di
indirizzo relativo agli aeroporti militari a doppio uso militare –
civile;
Udito il parere del Consiglio di Stato n. 7670/2012, espresso dalla
Sezione consultiva per gli atti normativi, nell’adunanza del 27
settembre 2012;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a
norma del citato articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988,
con nota prot. n. M_D GGAB 0046572 del 22 novembre 2012;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, s’intendono per:
a) aeroporti militari: gli aeroporti di Amendola, Aviano, Cameri,
Cervia, Decimomannu, Dobbiaco, Frosinone, Furbara, Galatina, Ghedi,
Gioia del Colle, Grazzanise, Grosseto, Guidonia, Istrana, Latina,
Luni – Sarzana, Piacenza – San Damiano, Pantelleria, Pisa, Pratica di
Mare, Rivolto, Sigonella, Trapani – Birgi, Varese – Venegono e
Viterbo;
b) annesso ICAO: l’allegato numero 14 alla Convenzione relativa
all’aviazione civile internazionale, citato in premessa;
c) codice: il codice della navigazione;
d) installazioni aeronautiche militari: gli aeroporti militari e
ogni altra installazione militare permanentemente adibita al decollo
e all’atterraggio di aeromobili;
e) recinzione perimetrale: la recinzione che delimita il
perimetro delle installazioni aeronautiche militari;
f) superficie di avvicinamento: la «approach surface», cosi’ come
definita dall’annesso ICAO;
g) superficie di salita al decollo: la «take off climb surface»
(T.O.C.S.), cosi’ come definita dall’annesso ICAO;
h) superficie orizzontale esterna: la «outer horizontal surface»
(O.H.S.), cosi’ come definita dall’annesso ICAO;
i) impronta della superficie orizzontale esterna: la proiezione
sul terreno della superficie orizzontale esterna;
l) zona di traffico dell’aeroporto: la «aerodrome traffic zone»
(A.T.Z.), cosi’ come individuata, in conformita’ alla definizione
adottata dall’Organizzazione internazionale dell’aviazione civile,
nella Pubblicazione militare di informazioni aeronautiche, edita dal
Centro informazioni geotopografiche aeronautiche dell’Aeronautica
militare.

Art. 2

Sicurezza della navigazione aerea

1. Il Capo di stato maggiore dell’Aeronautica militare, nel
rispetto delle direttive del Capo di stato maggiore della difesa:
a) rilascia l’autorizzazione allo svolgimento dell’attivita’ di
volo militare sulle installazioni aeronautiche militari;
b) esercita le competenze attribuitegli dalla legge in materia di
regolazione tecnica, certificazione e vigilanza sulle installazioni
aeronautiche militari.
2. Nell’esercizio delle competenze di cui al comma 1, il Capo di
stato maggiore dell’Aeronautica militare si avvale, per l’alta
consulenza tecnica e per gli adempimenti di specifica competenza, dei
comandi dell’Aeronautica militare e delle strutture dell’area
tecnico-amministrativa del Ministero della difesa competenti per
materia.

Art. 3

Norme tecniche per l’imposizione dei vincoli alla proprieta’ privata

1. Le limitazioni alla realizzazione di opere, costruzioni o
impianti definite dal presente articolo sono finalizzate a garantire
l’assolvimento dei compiti istituzionali del Ministero della difesa,
la sicurezza della navigazione aerea e la salvaguardia
dell’incolumita’ pubblica.
2. Nelle zone limitrofe agli aeroporti militari le costruzioni sono
soggette alle limitazioni in altezza definite nell’annesso ICAO, reso
disponibile ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera b) numero 4).
Inoltre, le aree sottostanti alle superfici di salita al decollo e di
avvicinamento poste esternamente alla recinzione perimetrale sono
soggette all’ulteriore vincolo di inedificabilita’ assoluta, sino
alla distanza di 300 metri dalla recinzione medesima. Le limitazioni
di cui al presente comma non si applicano, all’interno delle aree
aeroportuali, alle infrastrutture atte a garantire il funzionamento
dell’aeroporto.
3. Nelle zone limitrofe agli aeroporti militari, non possono essere
realizzati impianti eolici nelle aree site all’interno della zona di
traffico dell’aeroporto e nelle aree sottostanti alle superfici di
salita al decollo e di avvicinamento. Esternamente alle aree cosi’
definite, la realizzazione di impianti eolici e’ subordinata
all’autorizzazione del Ministero della difesa se ricadono all’interno
dell’impronta della superficie orizzontale esterna o se, comunque,
costituiscono pericolo per la navigazione ai sensi dell’articolo 711,
primo comma, del codice. L’autorizzazione non puo’ comunque essere
concessa per impianti ricadenti all’interno dell’impronta della
superficie orizzontale esterna, se hanno altezza pari o superiore
alla superficie orizzontale esterna stessa.
4. Nelle zone limitrofe alle altre installazioni aeronautiche
militari, possono essere imposti vincoli ai sensi dei commi 2 e 3,
per le finalita’ di cui al comma 1, tenuto conto delle specifiche
caratteristiche delle installazioni stesse.
5. Nelle zone limitrofe alle installazioni aeronautiche militari,
la realizzazione di impianti fotovoltaici in aree distanti meno di un
chilometro dalla recinzione perimetrale e’ subordinata
all’autorizzazione del Ministero della difesa.

Art. 4

Competenze degli organi del Ministero della difesa

1. Le competenze attribuite al Ministero della difesa dall’articolo
710 del codice sono cosi’ suddivise, in attuazione delle disposizioni
di cui all’articolo 106, comma 1 lettera o), del decreto del
Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90:
a) la Direzione dei lavori e del demanio:
1) provvede alla pubblicazione delle mappe aeronautiche
mediante deposito nell’ufficio del comune interessato, in conformita’
alle procedure stabilite dall’articolo 707 del codice;
2) impone i vincoli sulla proprieta’ privata e le limitazioni
alla costituzione degli ostacoli nelle vicinanze delle installazioni
aeronautiche militari, in applicazione dei criteri stabiliti
dall’articolo 3, ed ordina con provvedimento motivato, su richiesta
degli organi tecnico-operativi dell’Aeronautica militare,
l’abbattimento degli ostacoli e l’eliminazione dei pericoli per la
navigazione aerea;
3) concede le autorizzazioni di competenza del Ministero della
difesa previste dall’articolo 3 del presente regolamento, previa
acquisizione del nulla osta tecnico-operativo degli organi
tecnico-operativi dell’Aeronautica militare;
b) l’Aeronautica militare, per il tramite dei propri organi
tecnico-operativi:
1) predispone le mappe aeronautiche con l’indicazione delle
zone soggette a vincoli;
2) ordina, con provvedimento motivato, il collocamento di
segnali sulle costruzioni, sui rilievi orografici e, in genere, sulle
opere che richiedono maggiore visibilita’ e l’adozione di altre
misure necessarie per la sicurezza della navigazione aerea e provvede
alla verifica dell’efficienza dei segnali stessi;
3) rilascia ai fini della sicurezza della navigazione aerea e
dell’incolumita’ pubblica il nulla osta tecnico-operativo previsto
dalla lettera a) numero 3), tenendo anche conto dei rischi di
abbagliamento e dell’impatto elettromagnetico;
4) rende disponibile in consultazione gratuita, anche presso
gli aeroporti militari, a richiesta degli interessati, il testo
vigente dell’annesso ICAO.
2. Gli oneri derivanti dall’abbattimento degli ostacoli e
dall’eliminazione dei pericoli, di cui al comma 1, lettera a), numero
2), nonche’ dal collocamento di segnali e dall’adozione di altre
misure necessarie per la sicurezza della navigazione aerea, di cui al
comma 1, lettera b), numero 2), sono posti a carico del proprietario
ai sensi degli articoli 712 e 714 del codice.

Art. 5

Disposizioni transitorie e finali

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e’
abrogato il decreto 20 aprile 2006, citato in premessa. Restano fermi
i vincoli alla proprieta’ privata imposti ai sensi di tale decreto.
Le opere e le costruzioni gia’ esistenti e realizzate nel rispetto di
tale decreto, se contrastano con le limitazioni di cui all’articolo 3
del presente regolamento, si intendono autorizzate ai sensi
dell’articolo 710, primo comma lettera b), del codice.
2. Sino all’attribuzione di un diverso stato giuridico, nell’elenco
aeroporti militari di cui all’articolo 1, comma 1 lettera a), del
presente regolamento e’ incluso anche l’aeroporto di Ciampino.
3. Dall’attuazione del presente regolamento non devono derivare
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 19 dicembre 2012

Il Ministro: Di Paola

Visto, il Guardasigilli: Severino

Registrato alla Corte dei conti il 5 febbraio 2013
Registro n. 1 Difesa, foglio n. 203

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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