MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI DECRETO 20 dicembre 2012, n. 264 Regolamento recante la disciplina delle modalita’ di elezione dei membri dell’Osservatorio nazionale dell’associazionismo da parte delle associazioni di promozione sociale..

…iscritte nei registri nazionale e regionali, ai sensi dell’articolo 11, comma 6, della legge 7 dicembre 2000, n. 383.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 7 dicembre 2000, n. 383, recante «Disciplina delle
associazioni di promozione sociale»;
Visto, in particolare, il comma 6 dell’articolo 11 della legge 7
dicembre 2000, n. 383, che stabilisce che entro tre anni dalla data
di entrata in vigore della citata legge il Ministro per la
solidarieta’ sociale, sentite le competenti Commissioni parlamentari,
emana un regolamento per disciplinare le modalita’ di elezione dei
membri dell’Osservatorio nazionale dell’associazionismo da parte
delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri
nazionale e regionali;
Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
recante «Disciplina dell’attivita’ di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri»;
Acquisito il parere favorevole dell’Osservatorio nazionale
dell’associazionismo espresso nella riunione del 28 settembre 2009;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
reso nella seduta del 29 aprile 2010;
Preso atto delle osservazioni del Consiglio di Stato, espresse
dalla Sezione consultiva per gli atti normativi con parere
interlocutorio n. 418/2011 del 27 gennaio 2011;
Udito il Consiglio di Stato il quale ha espresso il proprio
definitivo parere nell’adunanza del 22 dicembre 2011;
Sentite le competenti Commissioni parlamentari;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri,
effettuata ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, con nota del 12 dicembre 2012;

A d o t t a
il seguente regolamento

recante la disciplina delle modalita’ di elezione dei membri
dell’Osservatorio nazionale dell’associazionismo da parte delle
associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale e
regionali, ai sensi dell’articolo 11, comma 6, della legge 7 dicembre
2000, n. 383.

Art. 1

Indizione delle elezioni

1. Ai fini della costituzione dell’Osservatorio nazionale
dell’associazionismo istituito presso il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, la Direzione Generale per il terzo settore e le
formazioni sociali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
indice, con propria comunicazione adeguatamente pubblicizzata,
l’elezione di venti membri dell’Osservatorio, rappresentativi delle
associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e
nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di
Bolzano, di cui all’articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383.
2. Nella comunicazione di cui al comma 1 sono indicati la data,
l’orario, il luogo e le modalita’ di svolgimento delle elezioni. Tra
la data della comunicazione e lo svolgimento delle elezioni deve
intercorrere un termine non inferiore a novanta giorni.

Art. 2

Elettorato attivo e passivo per le associazioni
iscritte nel registro nazionale

1. Le associazioni di promozione sociale iscritte nel registro
nazionale e che risultino maggiormente rappresentative in relazione
al numero degli associati concorrono ad eleggere dieci membri
dell’Osservatorio nazionale dell’associazionismo, mediante
l’espressione di una preferenza.
2. Ai fini del presente articolo, si intendono per associati coloro
che, secondo le norme statutarie, hanno diritto di voto
nell’assemblea dell’associazione, con esclusione degli associati ai
circoli affiliati e alle articolazioni territoriali della medesima
associazione iscritti ai registri di cui all’articolo 7 della legge 7
dicembre 2000, n. 383.
3. Ai fini dell’individuazione del requisito della maggiore
rappresentativita’, la Direzione Generale per il terzo settore e le
formazioni sociali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
richiede a tutte le associazioni iscritte nel registro nazionale
idonea dichiarazione, da rendere ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dalla quale risulti il
numero degli associati.
4. Sulla base delle risultanze delle dichiarazioni di cui al comma
3, alle quali viene data adeguata pubblicita’ sul sito istituzionale
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la Direzione
Generale per il terzo settore e le formazioni sociali invita le prime
trenta associazioni con il maggior numero di associati a designare,
nel rispetto del principio di pari opportunita’ di genere, fino a due
candidati alle elezioni dei dieci membri nazionali dell’Osservatorio
nazionale dell’associazionismo. L’elenco dei candidati designati
dalle associazioni ai sensi del presente comma e’ pubblicato sul sito
istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
almeno venti giorni prima della data di svolgimento delle elezioni ed
e’ reso disponibile presso la sede elettorale.
5. Ai sensi dell’articolo 11, comma 4, della legge 7 dicembre 2000,
n. 383, non possono essere candidati coloro che abbiano rivestito la
carica di componente dell’Osservatorio per due mandati.
6. Possono esercitare il diritto di voto coloro ai quali e’
conferita, secondo le norme statutarie, la rappresentanza legale
delle associazioni di cui al comma 1.

Art. 3

Elettorato attivo e passivo per le associazioni
iscritte nei registri regionali e delle province autonome

1. Le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri
regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che non
siano circoli affiliati o articolazioni territoriali di associazioni
a carattere nazionale e che risultino maggiormente rappresentative
nei relativi territori, concorrono ad eleggere dieci membri
dell’Osservatorio nazionale dell’associazionismo, mediante
l’espressione di una preferenza. Ai fini del presente articolo, si
intendono per associati coloro che, secondo le norme statutarie,
hanno diritto di voto nell’assemblea dell’associazione.
2. Ai fini dell’individuazione del requisito della maggiore
rappresentativita’, le associazioni iscritte nei registri regionali e
delle province autonome di Trento e di Bolzano comunicano agli uffici
regionali e delle province autonome il numero dei propri associati
mediante idonea dichiarazione, da rendere ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, entro il
termine stabilito dalla Direzione Generale per il terzo settore e le
formazioni sociali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
ed adeguatamente pubblicizzato sul sito istituzionale dello stesso
Ministero e delle regioni e province autonome.
3. Sulla base delle risultanze delle dichiarazioni di cui al comma
3, alle quali viene data adeguata pubblicita’ sul sito istituzionale
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e sui siti delle
regioni e delle province autonome, la Direzione Generale per il terzo
settore e le formazioni sociali del Ministero invita le prime trenta
associazioni con il maggior numero di associati a designare, nel
rispetto del principio di pari opportunita’ di genere, fino a due
candidati alle elezioni dei dieci membri regionali e provinciali
dell’Osservatorio nazionale dell’associazionismo. L’elenco dei
candidati designati dalle associazioni ai sensi del presente comma e’
pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali almeno venti giorni prima della data di svolgimento
delle elezioni ed e’ reso disponibile presso la sede elettorale.
4. Ai sensi dell’articolo 11, comma 4, della legge 7 dicembre 2000,
n. 383, non possono essere candidati coloro che abbiano rivestito la
carica di componente dell’Osservatorio per due mandati.
5. Possono esercitare il diritto di voto coloro ai quali e’
conferita, secondo le norme statutarie, la rappresentanza legale
delle associazioni di cui al comma 1.

Art. 4

Modalita’ di svolgimento delle elezioni

1. Le elezioni dei membri dell’Osservatorio nazionale
dell’associazionismo sono valide qualunque sia il numero dei votanti
rispetto agli aventi diritto al voto e si svolgono in due distinti
seggi, destinati rispettivamente all’elezione dei dieci membri
rappresentativi delle associazioni a carattere nazionale di cui
all’articolo 2 e all’elezione dei dieci membri rappresentativi delle
associazioni iscritte nei registri regionali e delle province
autonome di cui all’articolo 3.
2. Con la comunicazione di cui all’articolo 1, comma 1, si provvede
inoltre:
a) alla individuazione delle modalita’ di presentazione delle
candidature, di svolgimento delle operazioni elettorali e di
espressione e conteggio dei voti espressi;
b) alla definizione del formato e delle caratteristiche delle
schede elettorali;
c) alla definizione della composizione dei seggi elettorali e
delle relative attribuzioni, anche con riferimento alla definizione
di eventuali reclami.

Art. 5

Proclamazione degli eletti, nomina degli esperti
e durata in carica

1. Al termine delle operazioni elettorali, il Ministro del lavoro e
delle politiche sociali provvede, con proprio decreto, a proclamare
eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti, sino
a concorrenza del numero di membri da eleggere, secondo una
graduatoria decrescente. Qualora ai fini della proclamazione
dell’ultimo degli eletti si riscontri che piu’ candidati abbiano
riportato lo stesso numero di voti, l’individuazione del candidato
eletto avviene per sorteggio. In ogni caso ciascuna associazione non
puo’ essere rappresentata da piu’ di un membro.
2. Con il medesimo decreto di cui al comma 1, il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali provvede, inoltre, a nominare sei
membri dell’Osservatorio individuati tra esperti di particolare e
comprovata qualificazione professionale, che abbiano svolto attivita’
in organismi ed enti pubblici o privati o aziende pubbliche e private
ovvero che abbiano conseguito una particolare specializzazione
professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione
universitaria e post-universitaria, da pubblicazioni scientifiche o
da concrete esperienze di lavoro ovvero ancora provenienti dai
settori della ricerca, della docenza universitaria o che abbiano
acquisito meriti pubblicamente riconosciuti in campo umanitario.
3. L’Osservatorio dura in carica tre anni e puo’ esercitare le sue
funzioni quando sia stata nominata la maggioranza dei suoi ventisei
membri.
4. In caso di dimissioni, decadenza o impedimento permanente di uno
dei membri dell’Osservatorio, il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali nomina in sostituzione, con proprio decreto, il
primo dei non eletti nell’ambito del seggio nel quale era risultato
eletto il membro da sostituire.
5. Sei mesi prima della scadenza dell’Osservatorio, la Direzione
generale per il terzo settore e le formazioni sociali del Ministero
del lavoro e delle politiche sociali indice nuove elezioni ai sensi
del presente regolamento, mediante la comunicazione di cui
all’articolo 1, comma 1.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 20 dicembre 2012

Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Fornero

Visto, il Guardasigilli: Severino

Registrato alla Corte dei conti il 28 gennaio 2013
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min.
lavoro, registro n. 1, foglio n. 318

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *