Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 17-06-2010) 07-07-2010, n. 25936 CASSAZIONE PENALE

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo e motivi della decisione

1. B.G. impugna la sentenza della Corte, di appello di Venezia con la quale, dichiarato prescritto il delitto di truffa, è stato dichiarato colpevole del delitto di ricettazione di un assegno circolare.

2. Con il ricorso denuncia:

1 – vizio logico della motivazione e contraddittorietà in ordine all’affermazione di responsabilità;

2 – violazione dell’art. 648 cpv. c.p. e mancanza della motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio ed all’omesso riconoscimento dell’ipotesi attenuata di cui all’art. 648 cpv. c.p.;

3 – violazione di legge in ordine alla mancata applicazione dell’indulto di cui alla L. n. 241 del 2006. 3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con le conseguenze di legge.

4. Le doglianze formulate con il primo motivo si risolvono nella prospettazione di una diversa e più favorevole valutazione delle emergenze di causa rispetto a quella correttamente effettuata sotto il profilo logico e giuridico dai giudici di merito, e dunque esulano dal novero delle censure proponibili in questa sede.

5. Il secondo motivo è manifestamente infondato, atteso che la sentenza impugnata, nel confermare la responsabilità dell’imputato per il delitto di ricettazione, ha espressamente operato riferimento alla pena – ed ai relativi criteri di determinazione irrogata dal giudice di primo grado (peraltro nei minimi edittali), dovendosi ricomprendere nel rinvio così effettuato anche la ragione del diniego del riconoscimento dell’attenuante speciale, in relazione alla quale non rilevano le considerazioni del ricorrente circa la capienza della persona offesa svolte per la prima volta in questa sede.

6. Il terzo motivo è pure manifestamente infondato, in quanto la mancata applicazione dell’indulto nel giudizio di cognizione non costituisce causa di nullità, ben potendo il condono essere applicato in sede esecutiva.

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonchè al versamento della somma di Euro 1000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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