Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
i inammissibilità del ricorso.
Svolgimento del processo
L’Avvocato Monica Genovese ha chiesto al Tribunale di Palermo la liquidazione dei compensi per l’attività prestata, quale difensore di G.R., collaboratore di giustizia inserito nello speciale programma di protezione, parte civile costituita nell’ambito di un procedimento penale.
Il Tribunale di Palermo, con provvedimento depositato in data 3 giugno 2008, ha rigettato la domanda.
Avverso detto provvedimento il G. ha proposto ricorso, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 99 (T.U. disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia).
Il Presidente del Tribunale di Palermo, con ordinanza depositata il 27 aprile 2009, ha rigettato il ricorso.
Per la cassazione di detta ordinanza l’Avvocato Genovese e G. R. hanno proposto ricorso, con atto non notificato ad alcuno, depositato nella cancelleria del giudice a quo il 6 maggio 2009.
Il ricorso è affidato ad un unico motivo – privo del conclusivo quesito di diritto ex art. 366 bis cod. proc. civ. (ratione temporis applicabile) – con il quale si denuncia violazione di legge.
La causa è stata trattata all’udienza pubblica del 10 giugno 2010, all’esito della quale questa Corte, con ordinanza n. 16162 del 2010, rilevato che il ricorso, conformemente all’orientamento della giurisprudenza di legittimità, ora stato proposto nelle forme del rito penale e che, invece, a seguito della pronuncia delle Sezioni Unite n. 19161 del 2009, lo stesso doveva essere proposto nelle forme del rito civile, ha assegnato alla parte ricorrente il termine perentorio di giorni sessanta dalla comunicazione della medesima ordinanza per proporre e notificare ricorso per cassazione secondo le forme del codice di procedura civile, e il termine perentorio di giorni venti dalla notificazione per il deposito del ricorso nella cancelleria della Corte.
La trattazione del ricorso è stata quindi fissata per la pubblica udienza del 22 marzo 2011.
Motivi della decisione
Rileva preliminarmente il Collegio che dalla certificazione della Cancelleria in data 19 gennaio 2011, emerge che nei termini indicati nell’ordinanza interlocutoria n. 16162 del 2010 non risulta essere stato presentato alcun ricorso con le forme del rito civile.
Il ricorso, dunque, deve essere dichiarato inammissibile perchè proposto nelle forme del rito penale e non notificato ad alcuno.
Non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente giudizio, non essendo il ricorso stato notificato ad alcuno.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
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