Corte Costituzionale, Ordinanza n. 275, disposizioni a sostegno dei diritti dell’integrazione dei cittadini stranieri immigrati

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – 1ª Serie Speciale – Corte Costituzionale n. 30 del 28-7-2010

Ordinanza

nel giudizio di legittimita’ costituzionale degli articoli 2, comma
1, lettera c), 11, 12, 13, 14, comma 1, e 16 della legge della
Regione Marche 26 maggio 2009, n. 13 (Disposizioni a sostegno dei
diritti dell’integrazione dei cittadini stranieri immigrati),
promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso
notificato il 30 luglio/4 agosto 2009, depositato in cancelleria il 6
agosto 2009 ed iscritto al n. 51 del registro ricorsi 2009.
Visto l’atto di costituzione della Regione Marche;
Udito nell’udienza pubblica dell’8 giugno 2010 il Giudice
relatore Giuseppe Tesauro;
Uditi l’avvocato dello Stato Sergio Fiorentino per il Presidente
del Consiglio dei ministri e l’avvocato Stefano Grassi per la Regione
Marche.
Ritenuto che con ricorso, notificato il 30 luglio/4 agosto 2009,
depositato il successivo 6 agosto, il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello
Stato, ha promosso questione di legittimita’ costituzionale dell’art.
2, comma 1, lettera c), e delle disposizioni ad esso collegate, e
dell’art. 14, comma 1, della legge della Regione Marche 26 maggio
2009, n. 13 (Disposizioni a sostegno dei diritti dell’integrazione
dei cittadini stranieri immigrati), in riferimento all’art. 117,
secondo comma, lettere a) e b), della Costituzione;
che il ricorrente sostiene che l’art. 2, comma 1, lettera c),
della legge della Regione Marche n. 13 del 2009, nella parte in cui
individua tra i propri destinatari anche i «cittadini stranieri
immigrati in attesa del procedimento di regolarizzazione» e le
disposizioni ad esso collegate (fra le quali sono indicati, ad
esempio, gli artt. 11, 12, 13, 14, comma 1, e 16 della medesima legge
regionale) violerebbero l’art. 117, secondo comma, lettere a) e b),
Cost. in quanto, disciplinando ed agevolando il soggiorno nel
territorio nazionale degli stranieri non ancora regolarizzati,
inciderebbero sulla disciplina dell’ingresso e del soggiorno degli
immigrati, riservata allo Stato, ponendosi peraltro in contrasto con
i principi fondamentali stabiliti agli artt. 4, 5, 10, 11, 13 e 14
del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme
sulla condizione dello straniero);
che anche l’art. 14, comma 1, della citata legge regionale n.
13 del 2009, sarebbe lesivo dell’art. 117, secondo comma, lettere a)
e b), Cost., in quanto, stabilendo che «la Regione, nell’ambito delle
proprie competenze, ricorre ad ogni strumento riconosciutole
dall’ordinamento ed esercita ogni facolta’ e potere riservatole dalla
Costituzione e dalla legge al fine di evitare la realizzazione nel
territorio regionale di centri di identificazione ed espulsione o,
comunque, di centri di detenzione per migranti, nei quali lo stato di
reclusione e la limitazione delle liberta’ personali siano disposte
al di fuori del medesimo quadro di garanzie previsto a tutela dei
cittadini italiani», interferirebbe con le attivita’ di controllo
dell’ingresso e del soggiorno degli stranieri sul territorio statale,
che la Costituzione assegna in via esclusiva alla competenza statale;
che nel giudizio si e’ costituita la Regione Marche,
chiedendo che la Corte dichiari inammissibili e comunque non fondate
le richiamate questioni di legittimita’ costituzionale;
che, con atto depositato il 18 maggio 2010, l’Avvocatura
generale dello Stato, per conto del Presidente del Consiglio dei
ministri, ha dichiarato di rinunciare al presente ricorso, in quanto,
come indicato nella delibera del Consiglio dei ministri approvata
nella riunione del 4 febbraio 2010, la Regione Marche, con legge 30
novembre 2009, n. 28 (Modifiche alla legge regionale 26 maggio 2009,
n.13 «Disposizioni a sostegno dei diritti dell’integrazione dei
cittadini stranieri immigrati»), ha abrogato le norme impugnate,
facendo venir meno le ragioni del ricorso;
che tale rinuncia e’ stata formalmente accettata dalla
Regione Marche, con atto depositato presso la cancelleria di questa
Corte in data 25 maggio 2010.
Considerato che, ai sensi dell’art. 23 delle norme integrative
per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale, la rinuncia al
ricorso, seguita dall’accettazione della controparte, comporta
l’estinzione del processo.

Per Questi Motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara estinto il processo.
Cosi’ deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 luglio 2010.

Il Presidente: Amirante

Il redattore: Tesauro

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 22 luglio 2010.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *