Disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare l’emergenza determinatasi nel settore del traffico e della mobilita’ nelle provincie di Sassari ed Olbia – Tempio in relazione alla strada statale Sassari – Olbia
Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole
Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 204 del 1-9-2010
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l’art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l’art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 12 marzo 2010 recante la dichiarazione dello stato d’emergenza, fino al 31 dicembre 2011, determinatosi nel settore del traffico e della mobilita’ nel territorio delle province di Sassari ed Olbia – Tempio, in relazione alla strada statale Sassari-Olbia; Vista l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3869 del 23 aprile 2010 recante: «Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare l’emergenza determinatasi nel settore del traffico e della mobilita’ nelle province di Sassari ed Olbia – Tempio, in relazione alla strada statale Sassari – Olbia»; Visto l’art. 2 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 gennaio 2010, n. 3841, che dispone il proseguimento delle iniziative inerenti alla realizzazione delle opere infrastrutturali «IX lotto funzionale della strada statale Sassari – Olbia finalizzate al potenziamento dell’aeroporto di Olbia, adeguamento della viabilita’ di accesso e opere connesse – strada statale n. 125 Orientale sarda, ponte sul Rio Padrongianus»; Visto l’art. 5 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 marzo 2010, n. 3854, inerente la realizzazione delle opere infrastrutturali del citato IX lotto funzionale, ed opere connesse; Vista la delibera CIPE 21 dicembre 2001, n. 121 e l’Intesa generale quadro, sottoscritte tra Governo e Regione Autonoma della Sardegna in data 11 ottobre 2002 ricomprendente, tra l’altro, i principali corridoi stradali della Sardegna; Vista la delibera CIPE 6 marzo 2009, n. 4, avente ad oggetto «Fondo per le aree sottoutilizzate riserva di programmazione strategica a favore della Presidenza del Consiglio dei ministri» che ha istituito, a valere sulle risorse del FAS complessivamente disponibili per le Amministrazioni centrali, una quota di 9,053 miliardi di euro quale riserva di programmazione a favore della Presidenza del Consiglio dei ministri, con finalita’ di programmazione strategica per il sostegno dell’economia reale e delle imprese; Vista la delibera CIPE 17 dicembre 2009, n. 120, che ha assegnato la somma di 162 milioni di euro per la copertura del fabbisogno residuo della strada statale Olbia – Sassari a valere sul fondo di cui alla citata delibera CIPE 6 marzo 2009, n. 4; Considerato che l’intervento «Completamento e adeguamento tratta SS 597/199 Sassari – Olbia» e’ stato ricompreso nell’atto aggiuntivo all’Intesa Generale Quadro, sottoscritto tra Governo e regione Sardegna in data 2 ottobre 2009, per l’integrazione del programma delle infrastrutture strategiche; Considerato che la grave situazione emergenziale interessante l’arteria in argomento e’ caratterizzata da un’elevatissima incidentalita’ causa di innumerevoli eventi anche mortali, e che si rende pertanto necessario provvedere con la massima urgenza all’esecuzione delle opere viarie idonee a mettere in sicurezza gli elevati flussi di traffico stradale; Ravvisata, quindi, la necessita’ di assumere tutte le iniziative di carattere urgente per il superamento nell’emergenza e per il ritorno alle normali condizioni di esercizio dell’arteria in argomento, interessanti i dieci lotti della medesima strada statale, ed opere connesse; Vista la nota del Commissario delegato n. 1154 dell’8 giugno 2010, con la quale, al fine di accelerare le attivita’ finalizzate al superamento del contesto emergenziale, sono state richieste modifiche alla sopra citata ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3869/2010; Sentito il Ministero per i beni e le attivita’ culturali; Acquisita l’intesa della Regione Autonoma della Sardegna; Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri; Dispone: Art. 1 1. All’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3869 del 23 aprile 2010, sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni: a) al comma 2, secondo periodo, dell’art. 1 dopo le parole «effettivamente disponibili» sono aggiunte le seguenti parole «o provenienti da altre fonti»; b) il comma 4 dell’art. 1 e’ sostituito dal seguente: «4. L’Assessore dei lavori pubblici della Regione Autonoma della Sardegna e’ nominato soggetto attuatore vicario del Commissario delegato di cui al comma 1, e provvede, in particolare, avvalendosi della struttura di cui all’art. 4, comma 1, a verificare l’operato e il tempestivo raggiungimento degli obiettivi del soggetto attuatore di cui al comma 3, nonche’ alla predisposizione e proposta di tutti gli atti di competenza del Commissario delegato ivi compresi quelli inerenti alla contabilita’ speciale di cui al successivo art. 5, comma 3. L’Assessore dei lavori pubblici, in qualita’ di soggetto attuatore provvede, altresi’, d’intesa con il Commissario delegato e con i Presidenti della Provincia di Sassari e Olbia – Tempio, a predisporre ed attuare le ulteriori misure necessarie a fronteggiare l’emergenza nel settore del traffico e della mobilita’ nelle medesime Province in coerenza con i contenuti dell’APQ "Viabilita’" dell’Intesa Istituzionale di Programma»; c) all’art. 3, comma 1, dopo la lettera q) sono aggiunte le seguenti lettere: «r) articoli 11, 15, 48, 49, 50, 51 e 107 del decreto del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna 7 settembre 2006, n. 82 – delibera della Giunta 36/7 del 5 settembre 2006; s) decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, articoli 109, 124, 193 e 208 e art. 1 del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 nella parte in cui viene inserito l’art. 23 (Titolo III – parte seconda); t) decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio del 3 agosto 2005; u) articoli 47, 49, 51, 53, 59, 61 e 70 della legge della Regione Autonoma della Sardegna 12 giugno 2006, n. 9, i termini per le procedure di incidenza ambientale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997, e successive modificazioni e integrazioni, e i termini per il rilascio del parere sanitario, di cui la decreto legislativo n. 277 del 1991, e successive modificazioni e integrazioni, sono ridotti della meta’; v) i termini per l’acquisizione della valutazione di impatto ambientale sulle opere e gli interventi sono ridotti della meta’. Detti termini hanno carattere essenziale e perentorio in deroga ai termini di cui al titolo III del decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 cosi’ come modificato e integrato dal decreto legislativo n. 4 del 2008.»; d) il comma 3 dell’art. 1 e’ sostituito dal seguente: «3. Per l’espletamento dell’iniziative di cui al comma 2, il Commissario delegato puo’ avvalersi, quali soggetti attuatori, dell’ANAS S.p.A., o di altre amministrazioni pubbliche e, per le sole opere complementari al nono lotto interessanti l’ampliamento aeroportuale, della Geasar S.p.A. I soggetti attuatori operano sulla base di direttive impartite dal Commissario delegato»; e) alla fine del comma 2 dell’art. 5 e’ aggiunto il seguente periodo: »ovvero a carico dei finanziamenti di cui al comma 1.».
Art. 2 1. Al fine di dare continuita’ alle procedure gia’ avviate le disposizioni di cui all’art. 1 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 17 aprile 2008, n. 3669 si applicano, in quanto compatibili, agli interventi diretti a fronteggiare l’emergenza determinatasi nel settore del traffico e della mobilita’ nelle province di Sassari ed Olbia – Tempio, in relazione alla strada statale Sassari – Olbia. La presente ordinanza sara’ pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 20 agosto 2010 Il Presidente: Berlusconi
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