Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Con ordinanza del 10 agosto 2010 il Tribunale del Riesame di Perugia rigettava la richiesta di riesame proposta nell’interesse di R. S.avverso l’ordinanza di custodia cautelare in carcere adottata nei suoi confronti dal G.I.P. presso il Tribunale di Perugia in data 29 giugno 2010 in ordine al reato di contrabbando doganale di t.l.e. di cui al D.P.R. n. 43 del 1973, art. 291 bis.
Pronunciandosi su alcune preliminari eccezioni formulate dalla difesa in punto di competenza territoriale del Giudice perugino (contestata dalla difesa) e di validità dell’interrogatorio di garanzia (anch’esso contestato dalla difesa) il Tribunale riteneva corretta la competenza territoriale del GIP e, conseguentemente, riconosceva la piena validità dell’interrogatorio di garanzia ex art. 294 c.p.p. espletato nei riguardi del detto indagato.
Nel merito il Tribunale del Riesame confermava i gravi indizi di colpevolezza e le esigenze cautelari, ritenute ostative all’adozione di provvedimento diverso e meno grave. Avverso la detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell’indagato riproponendo le medesime questioni di natura processuale (incompetenza per territorio del GIP di Perugia; nullità derivata dell’interrogatorio; violazione del principio di adeguatezza della misura), già prospettate in sede di richiesta di riesame.
In particolare, con il primo motivo il difensore ha dedotto violazione della legge processuale penale in relazione agli artt. 8, 27 e 279 c.p.p., sostenendo che, attesa la natura di reato permanente della contestata ipotesi delittuosa di contrabbando doganale, avrebbe dovuto trovare applicazione il disposto di cui all’art. 8 c.p.p., comma 3 che radica la competenza ratione loci nel giudice del luogo in cui ha avuto inizio la consumazione del reato (nel caso di specie, (OMISSIS)) e non – come avvenuto in concreto – nel luogo in cui è stato accertato il reato: ciò senza tralasciare il fatto che nel caso – come quello in discorso – di una pluralità di accertamenti in luoghi diversi, il giudice territorialmente competente andrebbe individuato in quello del luogo in cui è stato svolto il primo atto di accertamento (in concreto, (OMISSIS)) avuto riguardo anche agli esiti delle intercettazioni telefoniche.
In ultimo la difesa ha comunque rilevato che, anche a voler ravvisare nel caso in esame una ipotesi di concorso di persone agenti in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, il giudice competente ex art. 12 c.p.p., lett. a) e b) e art. 16 c.p.p., andrebbe individuato nel GIP di Milano o, in alternativa, di Pesaro.
Con il secondo motivo la difesa ha denunciato violazione della legge processuale penale con riferimento all’art. 390 c.p.p., comma 2, art. 391 c.p.p., comma 5, artt. 294 e 302, deducendo, ancora una volta, la nullità dell’interrogatorio effettuato dal GIP di Perugia, da cui sarebbe derivata la perdita di efficacia della misura ex art. 302 c.p.p. in relazione alla convalida dell’arresto effettuata ai sensi dell’art. 390 c.p.p. da detta autorità giudiziaria anzichè da quella competente in fase precautelare da individuarsi nel GIP di Rieti (luogo in cui sarebbe materialmente avvenuto l’arresto ad opera della Guardia di Finanza in data 23 luglio 2010). Da qui la nullità sia dell’ordinanza di convalida (in quanto emessa da giudice diverso da quello territorialmente competente da individuarsi in quello del luogo in cui è stato eseguito l’arresto o il fermo) che della ordinanza cautelare successiva (in quanto consequenziale alla ordinanza di convalida nulla) e, di riflesso, dell’interrogatorio di garanzia con conseguente perdita di efficacia del titolo custodiale ex art. 302 c.p.p..
Con un terzo motivo la difesa ha lamentato omessa motivazione sulla adeguatezza della misura, in violazione del disposto di cui agli artt. 275 c.p.p., comma 2 bis e 125 c.p.p., comma 3 contestando, in particolare, la decisione del Tribunale del Riesame in punto di prognosi negativa sulla sospendibilità condizionale della pena, in ordine alla quale nulla avrebbe argomentato il Tribunale. Il ricorso non è fondato.
Prescindendo dal rilievo che il proposto ricorso contiene censure sostanzialmente formulale in termini analoghi dinnanzi al Tribunale del Riesame che sui singoli punti ha fornito risposte adeguate e corrette in linea di diritto, va ulteriormente ribadito in questa sede quanto segue. Dedotta incompetenza territoriale del GIP del Tribunale di Perugia La difesa muove da un presupposto inesatto, avendo inteso equiparare l’ipotesi del reato di contrabbando doganale al reato di contrabbando di tabacchi lavorati esteri disciplinato dal D.P.R. n. 43 del 1973, art. 291 bis traendo la conseguenza, sul piano della consumazione e della competenza territoriale, dell’applicabilità delle regole processuali dettate dall’art. 8 c.p.p., comma 3.
L’assunto non è esatto, in quanto rispetto al contrabbando doganale, il reato di contrabbando di tabacchi lavorati esteri ha una propria autonomia costituendo lex specialis rispetto all’altra forma di reato (che concerne merci assoggettate al pagamento dei diritti di confine abusivamente introdotte nel territorio dello Stato).
In questo senso deve allora confermarsi l’esattezza della conclusione cui è pervenuta l’ordinanza impugnata, nel senso che il giudice territorialmente competente va individuato in subiecta materia in quello del luogo in cui è stata accertata la violazione penalmente rilevante (Cass. Sez. 1 23.5.1980 n. 1872): ciò perchè il reato in parola rientra nell’ampia categoria dei reati finanziari assoggettati – quanto alle regole sulla competenza per territorio – alla disciplina specialistica prevista dalla L. n. 4 del 1929, art. 21, u.c..
Se così è, deve ugualmente disattendersi la diversa conclusione prospettata dalla difesa che, facendo leva sull’esistenza di precedenti atti investigativi dei quali quello oggetto del provvedimento cautelare, confermato dal Tribunale del Riesame con l’ordinanza impugnata,costituirebbe soltanto "l’epilogo" (così, testualmente pag. 4 del ricorso), è pervenuta alla conclusione che non il Tribunale di Perugia, bensì quello di Genova, luogo nel quale sarebbero stati compiuti i primi accertamenti, sarebbe l’Autorità giudiziaria competente per territorio, avuto riguardo anche ai contenuti delle intercettazioni telefoniche.
Si tratta, tuttavia, di una deduzione – quanto meno allo stato degli atti – non fondata posto che, in concreto, il luogo di accertamento del reato andava individuato in relazione alla posizione del singolo indagato (nella specie l’odierno ricorrente) chiamato in causa da altri complici ( P.C. e S.D.m.) – come ha esattamente ricordato il Tribunale – ed ancor prima il GIP – quale soggetto accompagnatosi con altro suo complice ( B.A.) che si era premurato di scortare il camion all’interno del quale veniva trasportato il carico illegale di sigarette, fino al deposito sito in località "(OMISSIS)" rientrante nella competenza territoriale del Tribunale di Perugia.
Correttamente, dunque, il Tribunale del Riesame ha ritenuto la competenza del GIP del Tribunale di Perugia, quanto meno allo stato, salvo a poter verificare in prosieguo ed in relazione all’ulteriore sviluppo delle indagini, una eventuale diversa situazione riferibile ad una possibile connessione di procedimenti che potrebbe ovviamente mutare la situazione attuale.
Nullità derivata dell’interrogatorio di garanzia per nullità della convalida Anche su tale punto, articolatamente sviluppato dalla difesa del ricorrente, ritiene la Corte che la soluzione data dal Tribunale del Riesame sia corretta e condivisibile.
Prescindendo dalle considerazioni svolte dal ricorrente in merito alla deducibilità, o meno, in sede di riesame delle questioni relative alla inefficacia del titolo custodiale diverse da quelle riguardanti l’inosservanza dei termini stabiliti dai commi quinto e nono dell’art. 309 c.p.p. quel che rileva in questa sede è la piena validità dell’interrogatorio di garanzia effettuato, ex art. 294 c.p.p. dal GIP presso il Tribunale di Perugia.
La conclusione cui è pervenuto il Tribunale va certamente condivisa sul piano del rispetto delle regole processuali che la difesa sostiene essere state pretermesse, in quanto a procedere all’interrogatorio ex art. 294 c.p.p. è stato il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale presso il quale è stata effettuata la convalida dell’arresto.
In questo senso le doglianze difensive che vorrebbero individuare un giudice competente ratione loci diverso da quello perugino non hanno ragion d’essere posto che l’arresto è avvenuto in località "(OMISSIS)" pacificamente ricompresa nel Circondario del Tribunale di Perugia.
Non è quindi esatta l’affermazione della difesa secondo la quale il fermo (o arresto) sarebbe avvenuto in località "(OMISSIS)" (appartenente alla competenza territoriale del Tribunale di Rieti) in quanto smentita dal verbale di arresto che parla di provvedimento precautelare eseguito in località del tutto diversa: ne consegue l’inesattezza della tesi difensiva, apparendo assolutamente inconferente il richiamo a principi giurisprudenziali esatti ma inapplicabili al caso di specie.
In altri termini, se è da condividere in linea astratta la tesi propugnata dalla difesa secondo la quale l’interrogatorio effettuato dal GIP della convalida dell’arresto (o del fermo) territorialmente incompetente deve considerarsi invalido con conseguente ricaduta sulla perdita di efficacia del titolo custodiate, è parimenti incontestabile che nel caso in esame, posto che vi è assoluta coincidenza tra giudice della convalida e giudice dell’interrogatorio sul piano della competenza territoriale, la dedotta invalidità derivata dell’interrogatorio non ha alcuna ragion d’essere.
Tanto premesso va ribadita la correttezza della soluzione fornita dal Tribunale del Riesame, che ha ritenuto pienamente valido l’interrogatorio così come ritenuto corretta la competenza territoriale del GIP del Tribunale di Perugia quale giudice della convalida.
Adeguatezza della misura cautelare Contrariamente all’assunto difensivo, l’ordinanza impugnata sul punto non si profila affatto apodittica posto che, sia pure sinteticamente ed implicitamente il Tribunale, non si è limitato a ripetere la formula codicistica di cui all’art. 275 c.p.p., comma 2 bis, ma ha anche espresso un giudizio sulla rilevanza e gravita del fatto reato che, sulla base anche della ricostruzione degli avvenimenti esposta in seno all’ordinanza, giustifica ampiamente sia la risposta fornita in punto di adeguatezza della misura, sia quella alternativa – ma in termini negativi – di ricorso a misure diverse e meno afflittive della custodia in carcere.
Alla stregua di quanto sin qui esposto il ricorso va rigettato. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Va inoltre disposta la trasmissione del presente provvedimento al Direttore dell’Istituto carcerario ove in atto O.S. risulta ristretto, in conformità a quanto previsto dall’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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