Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 02-03-2011) 21-04-2011, n. 16039 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ordinanza 17 agosto 2007 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Velletri non ha convalidato l’arresto di S. M., effettuato in relazione al reato previsto dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, ritenendo non sussistenti le condizioni previste dall’art. 381 c.p.p., comma 4; ciò in quanto il fatto era da considerarsi di lieve entità per il dato ponderale della merce (gr.0,679 di cocaina pura) e l’inquisito, i cui precedenti penali erano risalenti nel tempo, non era soggetto pericoloso.

Per l’annullamento della ordinanza, ha proposto ricorso per Cassazione il Procuratore della Repubblica deducendo violazione di legge e difetto di motivazione, in particolare, rilevando:

– che il Giudice non ha considerato tutte le circostanze dell’azione (il possesso di sostanze da taglio, di un bilancino e di materiale per il confezionamento di dosi) che avevano rilevanza sulla gravità del fatto;

– che sono stati sottovalutati i precedenti specifici del S. indicativi di pericolosità.

Il ricorso non è meritevole di accoglimento.

E’ appena il caso di rilevare come l’arresto facoltativo possa essere effettuato dalla Polizia quanto sussistono alternativamente i seguenti parametri: o la gravità del fatto (da considerarsi non con riguardo alla fattispecie astratta, ma alle concrete modalità di esecuzione del reato) oppure la pericolosità del soggetto, desunta dalla sua personalità o dalle circostanze dell’azione che sono da valutarsi alla stregua dei criteri forniti dall’art. 133 c.p..

Alla Polizia non incombe un dovere di specifica motivazione purchè vengano forniti elementi sufficienti per un controllo sulla ragionevolezza della misura da parte del Giudice della convalida il quale (ferma la necessità di verifica dei requisiti formali) deve operare rispetto a quelli sostanziali, richiesti per procedere allo arresto, un controllo retroattivo: porsi nella stessa condizione e situazione in cui ha operato la Polizia e verificare, in base agli elementi allora conosciuti o conoscibili, se la decisione sulla misura precautelare rientri nei limiti di un legittimo esercizio del potere discrezionale.

Nel caso in esame, il Giudice, all’esito del vaglio che la legge gli demanda, ha evidenziato la sussistenza della fattispecie del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5 e tale conclusione (percepibile anche dalla Polizia) si pone in sintonia con la scarsa entità ponderale dello stupefacente reperito; la circostanza che S. fosse in possesso di strumenti per il confezionamento della droga rimostra che la stessa non fosse ad uso personale, ma non ha incidenza sulla configurabilità della speciale attenuante.

Ugualmente condivisibile è il giudizio – sostenuto da motivazione sintetica, ma sufficiente – sulla non persistente pericolosità del soggetto dal momento che i precedenti di cui è gravato risalgono nel tempo (l’ultimo reato è del 1992); oltre ai precedenti penali, il Ricorrente non ha segnalato alcun altro indice sintomatico di pericolosità del soggetto.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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