Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 25-07-2011, n. 16179

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Poste italiane spa chiede l’annullamento della sentenza della Corte d’Appello di Bari, pubblicata il 29 gennaio 2007, che ha confermato la decisione con la quale il Tribunale di Foggia aveva accolto l’impugnativa di licenziamento del dipendente P.F..

Il licenziamento del P. traeva origine da un accordo sindacale dell’autunno del 2001 con il quale le parti sociali convennero che Poste, mediante licenziamenti collettivi, avrebbe risolto il rapporto di lavoro di tutto il personale che, alla data del 31 dicembre 2001 e poi del 31 dicembre 2002, avesse conseguito i requisiti per il diritto alla pensione di anzianità o di vecchiaia.

La Corte d’Appello di Bari ha ritenuto che tale opzione negoziale non fosse compatibile con la disciplina dei licenziamenti collettivi che fissa un collegamento inscindibile tra il presupposto della riduzione o trasformazione di attività o di lavoro e l’individuazione dei lavoratori da estromettere, che deve avvenire in relazione alle esigenze tecnico-produttive e organizzative del complesso aziendale.

Poste italiane secondo la Corte non avrebbe potuto procedere al licenziamento allontanando più lavoratori di quanti in concreto risultavano inutilizzabili in azienda e non poteva licenziare lavoratori la cui specializzazione o collocazione non rientravano nel processo di trasformazione del ciclo produttivo. Ha poi precisato che gli altri criteri e i limiti fissati dalla L. n. 221 del 1991, art. 5, direttamente, o dalla contrattazione collettiva, sono destinati ad avere incidenza soltanto ai fini della graduatoria e che la verifica in sede giudiziale, ove richiesta, va condotta tenendo conto del fatto che grava sul datore di lavoro l’onere di provare tutte le componenti della fattispecie risolutoria.

Poste italiane propone cinque motivi di ricorso. P. si difende con controricorso. Poste ha depositato una memoria.

Con il primo motivo Poste italiane denunzia violazione della L. 23 luglio 1991, n. 223, art. 4, comma 3, nonchè vizio di motivazione con riferimento alla pretesa incompletezza della comunicazione di avvio della procedura.

Nella esposizione si assume che la Corte d’Appello avrebbe dato una lettura eccessivamente formalistica del comma 3, dell’art. 4, che fissa il contenuto della comunicazione iniziale, trascurando il carattere atecnico dell’espressione profilo professionale.

Con la seconda censura del primo motivo ci si occupa del rapporto tra comunicazione iniziale e accordo sindacale asserendo che questo non può avere valore sanante, ma tuttavia può rilevare per apprezzare l’adeguatezza della comunicazione.

Il motivo è privo di quesito di diritto, richiesto, a pena di inammissibilità, dall’art. 366 bis cod. proc. civ..

Quanto al vizio di motivazione non viene indicato il fatto oggetto del vizio, nè tanto meno viene spiegato perchè lo stesso è decisivo e controverso, come invece impone l’art. 360 cod. proc. civ., n. 5.

Il motivo, pertanto, è inammissibile.

Con il secondo motivo si denunzia un vizio così definito: "erronea ed insufficiente motivazione su di un punto decisivo della controversia". Il fatto controverso sarebbe "la incidenza della pretesa incompletezza della comunicazione di avvio della procedura prevista dall’art. 4, comma 3, sulla capacità di valutazione del sindacato".

Questo non è un fatto, ma una valutazione del giudice, peraltro suffragata da una spiegazione che non può dirsi certo tautologica e che, corretta sul piano giuridico, risulta anche completa ed esauriente per quanto attiene al merito.

Con il terzo motivo si denunzia violazione della L. n. 223 del 1991, art. 5, nonchè insufficiente o contraddittoria motivazione.

Anche questo motivo è privo di quesito di diritto.

Quanto al vizio di motivazione il fatto viene così indicato:

determinazione dell’ambito di applicazione dei criteri di scelta dei lavoratori da collocare in mobilità e individuazione dei settori aziendali interessati dalla procedura di cui alla L. n. 223 del 1991, art. 4. Anche questo non è un fatto, ma una questione giuridica di interpretazione della legge.

Con il quarto motivo si denunzia violazione dell’art. 39 Cost., comma 1 e art. 41 Cost., nonchè insufficiente o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia.

Anche la pretesa violazione delle due norme costituzionali è priva di quesito di diritto ed il vizio motivazionale è privo della indicazione del fatto controverso e decisivo.

Con il quinto motivo si denunzia violazione della L. n. 223 del 1991, artt. 4, 5 e 24 e vizio di motivazione La violazione di legge viene specificata in relazione al "profilo di un erroneo appiattimento del profilo causale del licenziamento collettivo sulla dichiarazione datoriale degli esuberi senza alcuna considerazione dei reali e dichiarati profili finalistici della procedura".

Il motivo si conclude con due quesiti di diritto, il secondo non pertinente all’esposizione, il primo non comprensibile in quanto articolato in due parti non correlate tra loro (la prima palesemente incompleta).

In conclusione, tutti i motivi di ricorso sono inammissibili per violazione dell’art. 366 bis cod. proc. civ., applicabile alla controversia in esame in quanto la sentenza impugnata è stata pubblicata il 29 gennaio 2007. Le spese devono essere poste a carico della parte soccombente.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione alla controparte delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 40,00, nonchè Euro 4.000,00 per onorari, oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *