Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 15-03-2011) 26-04-2011, n. 16372 Sentenza

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Giudice di Pace di Palermo ha prosciolto M.S. e S.C. dall’accusa di minaccia (che avrebbero dato fuoco al cantiere se non avessero smesso di lavorare), poichè la querela – proposta dall’amministratore Unico della società titolare dell’azienda – non palesava la legittimazione ed i poteri necessari per l’esercizio del diritto di tale diritto.

Avverso la sentenza hanno interposto autonomi ricorsi, ancorchè per analoghi motivi, sia il Pubblico Ministero palermitano sia il Procuratore Generale presso la Corte distrettuale di Palermo, segnalando che la mancata indicazione della fonte dei poteri di rappresentanza non inficia la validità della querela.

In data 21.2.2011 è stata depositata memoria nell’interesse degli imputati, con la quale si respingevano gli argomenti del ricorrente Pubblico Ministero, instando per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

IN DIRITTO I ricorsi sono fondati.

La memoria difensiva ribadisce che la minaccia era diretta non già alla persona offesa R., bensì al dipendente F., capocantiere, il quale non aveva sporto querela alcuna e che il R. non aveva legittimazione all’esercizio di quel potere.

Il rilievo attinge, tuttavia, ad uno scrutinio sul fatto e non è proponibile al giudice di legittimità.

La difesa lamenta, ancora, che il R. non avesse legittimazione all’esercizio del diritto di querela.

Ma l’assunto è manifestamente infondato, poichè, in tema di querela, l’amministratore di una società di capitali, avendo la fonte dei suoi poteri nell’art. 2384 cod. civ., è legittimato – quale rappresentante dell’organismo – a proporre querela in nome e per conto della società, senza essere gravato dall’onere di documentare la titolarità del potere di rappresentanza (cfr. da ultimo, Cass. pen., sez. 5^, 4 dicembre 2009, Bervicato, Ced Cass., rv. 246885).

Inoltre, a ragione, i ricorrenti rammentano che l’omessa indicazione della fonte dei poteri di rappresentanza, nel contesto della querela (ritualmente proposta dal legale rappresentante della persona giuridica, non ne determina la nullità, ma, nel caso in cui l’effettiva titolarità di tale potere da parte del querelante venga formalmente contestata, impone al giudice di procedere alla verifica in concreto della sua sussistenza (cfr. Cass. pen., sez. 6^, 16 febbraio 2010, Anselmi, Ced Cass., rv. 246177).

La Sentenza impugnata deve, quindi, essere annullata con rinvio al Giudice di Pace di Palermo per il giudizio.
Motivi della decisione

I ricorsi sono fondati.

La memoria difensiva ribadisce che la minaccia era diretta non già alla persona offesa R., bensì al dipendente F., capocantiere, il quale non aveva sporto querela alcuna e che il R. non aveva legittimazione all’esercizio di quel potere.

Il rilievo attinge, tuttavia, ad uno scrutinio sul fatto e non è proponibile al giudice di legittimità.

La difesa lamenta, ancora, che il R. non avesse legittimazione all’esercizio del diritto di querela.

Ma l’assunto è manifestamente infondato, poichè, in tema di querela, l’amministratore di una società di capitali, avendo la fonte dei suoi poteri nell’art. 2384 cod. civ., è legittimato – quale rappresentante dell’organismo – a proporre querela in nome e per conto della società, senza essere gravato dall’onere di documentare la titolarità del potere di rappresentanza (cfr. da ultimo, Cass. pen., sez. 5^, 4 dicembre 2009, Bervicato, Ced Cass., rv. 246885).

Inoltre, a ragione, i ricorrenti rammentano che l’omessa indicazione della fonte dei poteri di rappresentanza, nel contesto della querela (ritualmente proposta dal legale rappresentante della persona giuridica, non ne determina la nullità, ma, nel caso in cui l’effettiva titolarità di tale potere da parte del querelante venga formalmente contestata, impone al giudice di procedere alla verifica in concreto della sua sussistenza (cfr. Cass. pen., sez. 6^, 16 febbraio 2010, Anselmi, Ced Cass., rv. 246177).

La Sentenza impugnata deve, quindi, essere annullata con rinvio al Giudice di Pace di Palermo per il giudizio.
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Giudice di Pace di Palermo per nuovo giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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