Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
revisto dalla legge come resto.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
C.M. ricorre in cassazione avverso l’ordinanza, in data 6.04.2010, del GIP presso il Tribunale di Monza con cui è stata dichiarata inammissibile la sua opposizione avverso il decreto penale di condanna n. 2505/2009 in ordine al reato di cui all’art. 186 C.d.S., comma 2.
Si denuncia violazione di legge ed, in particolare, delle disposizioni di cui agli artt. 157, 161 e 171 c.p.p.. Si premette che la dichiarazione di inammissibilità dell’opposizione al decreto penale indicato è basata sulla decorrenza del termine, avendo il GIP ritenuto che il decreto penale era stato notificato in data 4.02.2010 mentre l’opposizione è stata presentata il successivo 4.06.2010. Si eccepisce che tale notifica è nulla per violazione dell’art. 171 c.p.p., lett. d) e/o lettera g) c.p.p..
Il decreto sarebbe stato notificato dall’Ufficiale Giudiziario mediante consegna di copia a mani di M.M.L. indicata nella relata quale "persona convivente". Dai certificati dello stato civile del ricorrenti e della M. emerge chiaramente che quest’ultima non appartenga allo stato di famiglia dell’imputato e non ne è pertanto convivente. Le due persone risiedono allo stesso indirizzo, nello stesso stabile ma in due appartamenti distinti.
Consegue che la consegna della copia ex art. 157 c.p.p., a persona non familiare e non convivente è nulla. Nè la M. può essere equiparata al portiere dello stabile, poichè in tale caso come disposto dall’art. 157 c.p.p., comma 3 la M. avrebbe dovuto sottoscrivere l’originale dell’atto notificato e l’Uff. Giud. avrebbe dovuto dare notizia al destinatario dell’avvenuta notificazione a mezzo lettera raccomandata.
Vanno annullati l’ordinanza impugnata ed il decreto penale di condanna, in premessa indicato, senza rinvio per essere il reato contestato non più previsto dalla legge.
Invero, all’esito dell’entrata in vigore della L. 20 luglio 2010, n. 120 (successiva alla proposizione del ricorso) il fatto contestato all’imputato previsto e punito originariamente dall’art. 186, comma 2 lett. a) è stato depenalizzato, di conseguenza va applicata la disposizione di cui all’art. 2 c.p., comma 2.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato ed il decreto penale di condanna perchè il fatto non è più previsto dalla legge come reato.
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