Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1) Con sentenza del 19.4.2010 il Giudice di Pace di Udine assolveva U.L., P.A., H.M., B. M., H.A., U.R., H. N., Hu.Ma. e B.G. dal reato di cui all’art. 731 c.p. "perchè, nella qualità di genitori di figli minori omettevano di far loro impartire istruzione elementare" perchè il fatto non sussiste.
Riteneva il G.d.P. sulla base della testimonianza di F.C., dirigente scolastico, e della documentazione acquisita, che, pur risultando ripetute assenze dalle lezioni dei minori nel periodo (OMISSIS), non era stato effettuato alcun accertamento in ordine alle ragioni che avevano determinato dette assenze; non poteva, quindi, neppure stabilirsi se i genitori ne fossero effettivamente a conoscenza. Si imponeva, quindi, l’assoluzione degli imputati, essendo il reato di cui all’art. 731 c.p. integrato quando la condotta venga posta in essere senza giustificato motivo.
2) Propone ricorso per Cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Trieste per violazione di legge in relazione all’art. 731 c.p., artt. 187 e 190 c.p.p., art. 2697 c.c., comma 1.
Il G.d.P. non ha tenuto conto che l’onere di dimostrare che la violazione dell’obbligo scolastico fosse attribuibile a "giusti motivi" non incombeva sulla pubblica accusa, ma sugli imputati (in base alle regole generali sull’onere di provare i fatti favorevoli della parte che li adduce). Peraltro i genitori non possono neppure addurre la propria ignoranza in ordine alla mancata frequenza scolastica, incombendo su di essi uno specifico dovere di vigilanza.
3) Il ricorso è fondato.
3.1) Secondo la giurisprudenza di questa Corte i giusti motivi che rendono inattuabile l’adempimento dell’obbligo di istruzione vanno individuati nella mancanza assoluta di scuole o di insegnanti; nello stato di salute dell’alunno; nella disagiata distanza tra scuola ed abitazione se mancano mezzi di trasporto e le condizioni economi che dell’obbligato non consentono l’utilizzo di mezzi privati; nel rifiuto volontario, categorico ed assoluto del minore non superabile con l’intervento dei genitori e dei servizi sociali (cfr. ex multis Cass. pen. sez. 3, 10.7.2007, P.G. in proc. Macrì).
3.1.1) Tanto premesso, risultano pacificamente accertate le numerose e ripetute assenze dei minori nel periodo (OMISSIS). Nonostante tale accertamento, non emerge, non dandosene atto nella sentenza impugnata, che gli imputati abbiano dedotto di avere compiuto quanto era nelle loro possibilità per adempiere al precetto contenuto nella norma violata o, comunque, che il mancato adempimento era attribuibile ad un giusto motivo.
3.1.2) In presenza di siffatte risultanze il G.d.P. erroneamente ha ritenuto che incombesse sulla pubblica accusa l’onere di provare che le assenze non fossero determinate da giusti motivi.
Come ha correttamente rilevato il P.G. ricorrente, tale assunto è in contrasto con i principi generali sull’onere probatorio (incombe alla parte che li adduce l’onere di provare i fatti a lei favorevoli) e con la giurisprudenza di questa Corte formatasi in relazione al reato di cui all’art. 731 c.p..
Il G.d.P., inoltre, malamente ha fatto riferimento alla mancanza di certezze in ordine alla conoscenza da parte dei genitori delle "ripetute assenze dei figli".
Essi, infatti, o erano a conoscenza del comportamento dei minori oppure erano venuti meno al loro dovere, morale e giuridico, di vigilanza e di educazione dei figli.
3.2) La sentenza impugnata va, conseguentemente, annullata con rinvio al G.d.P. di Udine, che procederà ad un nuovo esame, attenendosi ai principi sopra enunciati.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, con rinvio al Giudice di Pace di Udine.
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