T.A.R. Lazio Roma Sez. II quater, Sent., 03-05-2011, n. 3799 Competenza e giurisdizione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

Con il ricorso in epigrafe, l’architetto E.Z., vincitrice del concorso a 50 posti di architetto nella terza area, fascia retributiva F1, bandito in data 14.7.2008, impugna il provvedimento con cui la direzione del personale del ministero per i beni e le attività culturali la respinto la sua istanza di essere assegnata presso la direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Molise, sede di Isernia, ai sensi dell’art. 33 della l. 104/1992, dovendo assistere l’anziana nonna invalida.

Il ricorso è articolato in varie censure di violazione di legge ed eccesso di potere.

L’avvocatura dello Stato si è costituta con memoria di stile.

Il presidente alla scorsa udienza ha invitato il difensore della ricorrente ad esaminare la questione di giurisdizione, concedendo a tal fine un rinvio.

La difesa della ricorrente ha depositato una memoria per l’odierna udienza e la causa è stata quindi trattenuta in decisione.

Il ricorso è manifestamente inammissibile per carenza di giurisdizione del giudice adito.

La Suprema Corte di Cassazione ha infatti in plurime occasioni affermato che: "In tema di assegnazione della sede di lavoro presso una amministrazione pubblica (all’esito della procedura concorsuale per l’assunzione in servizio), intervenuta con contratto stipulato successivamente al 30 giugno 1998, deve riconoscersi – stante il carattere generale della giurisdizione del g.o. in relazione ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche (art. 63, comma 1, d.lg. 30 marzo 2001 n. 165), a fronte del quale la perpetuazione della giurisdizione del g.a. (prevista dal comma 4 dello stesso art. 63) riveste una portata limitata ed eccezionale – la giurisdizione del g.o. nella controversia in cui, sul presupposto della definitività della graduatoria e senza in alcun modo censurare lo svolgimento del concorso ed il relativo atto finale, si faccia valere, in base all’art. 33, comma 5, l. n. 104 del 1992, il diritto – che sorge con l’assunzione al lavoro e, dunque, in un momento successivo all’esaurimento della procedura concorsuale – alla scelta della sede di lavoro più vicina al proprio domicilio. (Cassazione civile, sez. un., 27 marzo 2008, n. 7945).

Nel caso di specie, la ricorrente ha stipulato in data 3 maggio 2010 il contratto individuale di lavoro, dopo essere risultata vincitrice del concorso. Si tratta pertanto di controversia concernente la gestione di un rapporto di lavoro ormai privatizzato, dopo il d.lgs. 29/93.

La giurisdizione, dunque, appartiene al giudice ordinario, dinanzi al quale – in virtù della c.d. traslatio judicii, ora disciplinata dall’art. 11 del c.p.a., il ricorso può essere riassunto dinanzi al giudice del lavoro, entro tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza, con salvezza degli effetti processuali e sostanziali della domanda.

Il ricorso va in conclusione dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione mentre le spese possono essere compensate, sussistendo giusti motivi.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *